TAR Napoli, sez. I, sentenza 2021-09-28, n. 202106068
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Testo completo
Pubblicato il 28/09/2021
N. 06068/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02468/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2468 del 2021, proposto da
L C, rappresentato e difeso dall'avvocato L T, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo, n. 323.
contro
Comune di Ca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato comunale in persona dell’avv. A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
nei confronti
Ca Ambiente s.p.a., rappresentato e difeso dall'avvocato A A, con domicilio eletto in Napoli, alla Via Generale Giordano Orsini, n. 46;
M I, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
Avverso e per l'accertamento della illegittimità del silenzio
serbato dalla resistente Amministrazione in ordine all'istanza/diffida prot. n. 244/is del 4.3.2021; - nonché per l'accertamento dell'obbligo ad esitare la sopra citata istanza/diffida con un provvedimento espresso e per provvedere nel merito ex art. 31, comma 3, c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ca, della Ca Ambiente S.p.A. e di M I;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato all’amministrazione resistente e al controinteressato, L C ha esposto quanto segue:
a) il Sindaco del Comune di Ca, mediante l’avviso prot. n. 0055594 del 30 luglio 2020, ha indetto un bando di concorso ad evidenza pubblica per la nomina dell’amministratore unico della società in house “Ca Ambiente s.p.a.”, società a totale partecipazione del detto Comune;
b) l’odierno ricorrente, avendo interesse a ricoprire tale ruolo, ha presentato la domanda di candidatura in data 14.9.2020;
c) l’incarico è stato, però, conferito all’odierno controinteressato, dott. M I;
d) dopo la proposizione dell’istanza di acceso agli atti e l’instaurazione di una complessa interlocuzione con l’amministrazione, il ricorrente, con istanza prot. n. 244/is del 4 marzo 2021, ha rappresentato che, dal tenore letterale delle precedenti comunicazioni poste in essere dal comune di Ca (in particolare dalla nota prot. n. 12687 del 15 febbraio 2021), risultava che l’Amministrazione non avesse provveduto a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal dott. I prima di provvedere alla nomina dello stesso alla carica di amministratore unico della Società Ca Ambiente s.p.a.;
e) il ricorrente, stante l’esplicito obbligo di legge a provvedere alle verifiche sopra richiamate, ha, dunque, diffidato l’Amministrazione ad operare in tal senso, con l’avvertimento che, in caso di mancato riscontro si sarebbe adita l’Autorità giudiziaria anche ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.;
f) la sopra citata comunicazione è stata oggetto di un parziale riscontro da parte del comune di Ca, a mezzo della nota prot. n. 24094 del 25 marzo 2021, con cui l’Amministrazione si è limitata a trasmettere il certificato dei carichi pendenti ed il certificato del casellario giudiziale del dott. I senza però in alcun modo riscontrare l’istanza di cui sopra in ordine alle verifiche effettuate con riguardo all’effettivo possesso da parte dell’odierno controinteressato dei requisiti dichiarati in via sostitutiva.
Il ricorrente ha, quindi, proposto il ricorso, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., contestando l’inerzia del comune per i seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 2 e ss. L.241/90, Art. 97 Cost.) - Eccesso di potere - Violazione del giusto procedimento.
Ha, quindi, chiesto di ordinare al comune di Ca ed alla Ca Ambiente s.p.a. di verificare il le dichiarazioni rese dal dott. I in merito al possesso dei requisiti richiesti dall’avviso della procedura oggetto di causa e, laddove appurato il carattere mendace delle stesse, ordinare all’Amministrazione di disporre l’annullamento in autotutela del provvedimento di nomina dell’amministratore.
Le amministrazioni resistenti e il controinteressato hanno eccepito l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso e, comunque, la reiezione dello stesso.
Alla camera di consiglio del 22 settembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Ritiene il collegio che le eccezioni di inammissibilità del ricorso, sollevate sia dalle amministrazioni resistenti che dal controinteressato, siano fondate.
Sussiste, in effetti, un duplice profilo di inammissibilità da cui è affetto il ricorso.
2.1 Sotto il primo profilo, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
La giurisprudenza ormai consolidata delle sezioni unite ha chiarito che