TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-06-01, n. 202309327
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Testo completo
Pubblicato il 01/06/2023
N. 09327/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02163/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2163 del 2006, proposto da
Soc Api Anonima Petroli Italiana Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M B Z, V Z, con domicilio eletto presso lo studio V Z in Roma, via Alessandria, 130;
contro
Comune di Monterotondo, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati C C e F A, dell’Avvocatura civica del Comune, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del responsabile del servizio di edilizia privata del Comune di Monterotondo in data 21.12.2005, ricevuto il 3.1.2006, con il quale è stato disposto l’annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 3365 del 28.4.2005, rilasciato alla Soc. API per la realizzazione di un impianto di distribuzione automatica di carburanti in località di S. Martino, nonché per il risarcimento del danno ex art. 35, d.lgs. n. 80/1998.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monterotondo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 12 maggio 2023 il dott. S G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente premette in fatto di aver ottenuto dal Comune intimato, in data 29.6.2004, l’autorizzazione petrolifera per l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione carburante in via S. Martino n. 104, con successivo permesso di costruire n. 3365 del 28.4.2005, in rinnovazione del precedente permesso n. 3135 del 12.9.2003, decaduto per mancato inizio dei lavori nel termine prescritto.
L’inizio dei lavori veniva comunicato dall’API il 4.5.2005, insieme alla indicazione delle imprese incaricate dell’esecuzione e del direttore dei lavori.
Il Comune disponeva - a lavori già iniziati - la sospensione del permesso di costruire con provvedimento 27796 del 2.8.2005, per asserita mancanza di alcuni documenti (DURC, autorizzazione dell’Ente proprietario della strada - Provincia di Roma) e contestualmente comunicava l’avvio del procedimento per l’eventuale determinazione di annullamento del permesso di costruire.
Nonostante l’API avesse tramesso al Comune la documentazione inerente il DURC ed il titolo del terreno abilitante la richiesta di PdC (atto di compravendita stipulato in favore di consociata e contratto di comodato tra quest’ultima e l’API, datato 1.11.2005) e richiesto alla Provincia di Roma il necessario N.O. (26.10.2005), il 3.1.2006 l’API si vedeva notificare il provvedimento del 21.12.2005, con cui si disponeva l’annullamento d’ufficio del permesso di costruire.
Avverso tale determina lamenta le seguenti ragioni di censura.
I) Violazione dell’art. 21 nonies della l. 241/90 e degli artt. 5, 11 e 20 del DPR 6.6.2001, n. 380, incompetenza ed eccesso di potere sotto vari profili.
Il provvedimento impugnato si fonda su tre assunti che la ricorrente contesta:
a) mancanza di assenso dell’Ente proprietario della strada (Provincia di Roma) ex art. 45 del DPR n. 495/1992: secondo la ricorrente sarebbe spettato acquisire il NO allo stesso Ente locale, ai sensi dell’art. 5, comma 4 e 20 comma 3 del DPR n. 380/2001;
b) inosservanza della distanza minima di 95 metri tra l’accesso a valle di Via S. Martino e la sua intersezione con Via Giubileo, che, secondo la ricorrente sarebbe invece pari a m. 108 e comunque sarebbe spettato alla Provincia di Roma eventualmente rilevare;
c) inidoneità del contratto di comodato dell’1.11.2005, in quanto produttivo esclusivamente di diritti personali di godimento, che, invece, secondo la ricorrente, l’abiliterebbe alla richiesta del permesso di costruire secondo pacifica giurisprudenza.
II) Violazione sotto altro profilo dell’art. 21 nonies della l. n. 241/90, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed inesistenza del presupposto, in quanto difetterebbe nel provvedimento ogni apprezzamento circa la sussistenza di un interesse pubblico attuale alla rimozione dell’atto asseritamente viziato.
III) Violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 32 dell’11.2.1998 e sviamento di potere, perchè, una volta rilasciata l’autorizzazione petrolifera, il provvedimento edilizio concessorio sarebbe atto necessitato e conseguenziale.
Si è costituito il Comune intimato che resiste al ricorso.
Con ordinanza nr. 2353 del 20 aprile 2006 è stata accolta la domanda cautelare.
Il 30 marzo 2023, si è costituito in giudizio il Comune di Monterotondo con nuovi procuratori.
Con memoria ex art. 73 c.p.a. il Comune riferisce quanto segue.
In data 12.09.2003 il Comune di Monterotondo rilasciava alla società ricorrente il permesso di costruire n. 3136 per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un impianto carburanti sull’area distinta al catasto al foglio 26 partt. 167/p e 1138/p, posta in Monterotondo (RM) Loc. S. Martino.
Tale permesso veniva rilasciato con determinate prescrizioni speciali e preso atto dei pareri formulati dalle Autorità preposte, tenendo conto della perizia giurata di conformità alle norme urbanistiche, di sicurezza, di circolazione stradale, di igiene pubblica, di tutela ambientale ed idraulica, redatta dall’Ing. Stefano Militello e datata 15/11/2000.
In data 03.01.2005 con nota prot. n. 60 la società API spa, non avendo ancora provveduto a dare inizio ai relativi lavori, faceva istanza di proroga per l’avvio dei lavori oggetto del citato permesso di costruire.
Con nota prot. n. 9664 del 21.03.2005 il Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Monterotondo comunicava alla società API spa che non era consentito applicare alla fattispecie in oggetto la proroga così come richiesto, ma che, tuttavia, poteva essere concesso il rinnovo del permesso di costruire, subordinando comunque l’inizio dei lavori all’acquisizione, prima dell’avvio degli stessi, del nulla osta dei rispettivi enti preposti alla viabilità, Servizio Opere Pubbliche del Comune di Monterotondo e Ufficio preposto alla viabilità (Amministrazione Provinciale di Roma), per la collocazione dell’impianto e per gli accessi alla strada, che non risultavano chiaramente graficizzati nel progetto allegato all'istanza presentata.
In data 28.04.2005 veniva rilasciato il permesso di costruire in rinnovazione n. 3365, a firma del Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Monterotondo, contenente le prescrizioni già indicate con la nota prot. n. 9664 del 21.03.05.
In data 04.05.2005, con nota assunta al prot. n. 15163, veniva data comunicazione al Comune resistente, dell’inizio dei lavori relativi al suddetto permesso di costruire n. 3365 del 28.04.2005.
Tale comunicazione, tuttavia, risultava priva del documento unico di regolarità contributiva per tutte le ditte incaricate per l’esecuzione dei lavori in questione,