TAR Latina, sez. I, sentenza breve 2023-07-07, n. 202300521

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza breve 2023-07-07, n. 202300521
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202300521
Data del deposito : 7 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/07/2023

N. 00521/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00324/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 324 del 2023, proposto da -OMISSIS- in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv. L A e M B, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, lungotevere dei Mellini 45;

contro

Comune di Piedimonte S. Germano (FR), in persona del Sindaco p.t. , non costituito in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante p.t. , non costituita in giudizio;

per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia

1) dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente n. -OMISSIS-, con la quale, ai sensi degli artt. 50 e 54, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è stata disposta la sospensione a tempo indeterminato dei lavori per la realizzazione di una stazione radio base 5G sul fondo individuato nel locale catasto al foglio n-OMISSIS- posto lungo la via-OMISSIS-., di cui all’istanza del -OMISSIS-;

2) della deliberazione della Giunta municipale n. 43 del 13 aprile 2023, non comunicata né conosciuta;

3) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la dichiarazione depositata dalla parte ricorrente il 4 luglio 2023;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023 il dott. V T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;


Visto il ricorso all’esame, notificato il 13 giugno 2023 e depositato il successivo giorno 14;

Considerato che in data 4 luglio 2023 la società ricorrente ha depositato l’ordinanza sindacale n. 8, prot. n. 7534, del 4 luglio 2023, con la quale è stata disposta la cessazione degli effetti del provvedimento impugnato, segnalando così il venir meno della materia del contendere;

Considerato che, per effetto della nuova determinazione assunta dall’Amministrazione resistente, è venuta meno la materia del contendere, avendo Cellnex s.p.a. conseguito il bene della vita finale avuto di mira con il presente ricorso;

Ritenuto di compensare le spese di lite, come da richiesta di parte ricorrente;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi