TAR Catania, sez. III, decreto collegiale 2021-01-14, n. 202100101

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, decreto collegiale 2021-01-14, n. 202100101
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202100101
Data del deposito : 14 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/01/2021

N. 01916/2019 REG.RIC.

N. 00101/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01916/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato il presente

DECRETO COLLEGIALE

sul ricorso numero di registro generale 1916 del 2019, proposto da

M V V, rappresentato e difeso dall'avvocato F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Via Orto Limoni 7/H;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;

per l’esecuzione

della sentenza n.104/2019 del Tribunale del Lavoro di Enna in data 19 febbraio 2019, munita di formula esecutiva in data 5 aprile 2019 e in tale forma notificata alle controparti nei giorni 8, 9 e 10 maggio 2019.

Visti il ricorso, i relativi allegati e tutti gli atti di causa, inclusa la sentenza che ha definito il giudizio;

Vista l’istanza con cui il commissario “ad acta” ha chiesto l’emissione del decreto di pagamento;

Visti l’art. 21 cod. proc. amm. e gli artt. 50, 57, 71 e 168 del d.P.R. n. 115/2002, nonché il D.M. Giustizia 30 maggio 2002, recante “Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale”, con il quale sono stati adeguati i compensi spettanti agli ausiliari del giudice;

Relatore nell’odierna camera di consiglio il Dott. D B;

Ritenuto che dalla documentazione prodotta l’incarico commissariale risulta ritualmente assolto;

Considerato che si può, quindi, procedere alla liquidazione del compenso in favore del commissario “ad acta”;

Ritenuto che debba utilizzarsi la tabella allegata al citato D.M. Giustizia 30 maggio 2002;

Ritenuto che, in relazione all’attività in concreto svolta, all’importo liquidato e alle oggettive caratteristiche dell’incarico assegnato, debba liquidarsi in favore del commissario “ad acta” un complessivo importo di € 460,36;

Considerato che il pagamento di detto compenso va posto a carico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia);

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi