TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2014-04-24, n. 201400295

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2014-04-24, n. 201400295
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201400295
Data del deposito : 24 aprile 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00928/2013 REG.RIC.

N. 00295/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00928/2013 REG.RIC.

N. 00929/2013 REG.RIC.

N. 00941/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 928 del 2013, proposto da:
- G I, L F, C V, rappresentati e difesi dagli avv.ti M B e S P, con domicilio eletto presso il loro studio, in Cagliari, via Garibaldi n.105;

contro

- Ministero per i Beni e le attività culturali e Soprintendenza per i Beni architettonici, paesaggistici, artistici, etnoantropologici per le Province di Cagliari e Oristano, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria per legge, in via Dante n. 23;
- Regione Sardegna, rappresentato e difeso dagli avv.ti R M e G P, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Ente. in Cagliari, viale Trento n. 69;
- Provincia di Oristano, rappresentato e difeso dall'avv. A B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. C P in Cagliari, via Tola n. 6;
- Anas s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. P A e Manuela D'Innella, con domicilio eletto presso Anas s.p.a., in Cagliari, via Biasi n. 27;
- Comune di Sennariolo, non costituito in giudizio.

nei confronti di

Esprogeo s.n.c. e Preve Costruzioni s.p.a., non costituite in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 929 del 2013, proposto da:
Comune di Cuglieri, rappresentato e difeso dagli avv. M B e S P, con domicilio eletto presso il loro studio, in Cagliari, via Garibaldi n. 105;

contro

- Ministero per i Beni e le attività culturali e Soprintendenza per i Beni architettonici, paesaggistici, artistici, etnoantropologici per le Province di Cagliari e Oristano, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria per legge, in via Dante n. 23;
- Regione Sardegna, rappresentato e difeso dagli avv.ti R M e G P, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Ente. in Cagliari, viale Trento n. 69;
- Provincia di Oristano, rappresentato e difeso dall'avv. A B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. C P in Cagliari, via Tola n. 6;
- Anas s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. P A e Manuela D'Innella, con domicilio eletto presso Anas s.p.a., in Cagliari, via Biasi n. 27;
- Comune di Sennariolo, non costituito in giudizio.

nei confronti di

Esprogeo s.n.c. e Preve Costruzioni s.p.a., non costituite in giudizio.



sul ricorso numero di registro generale 941 del 2013, proposto da:
Giorgio Zampa, Angela Oro, Mario Antioco Farini, Mauro Pinna, A V P, Francesco Piras, G A M, A C e P P, rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimo Massa e Marcello Vignolo, con domicilio eletto presso il loro studio, in Cagliari, piazza del Carmine n. 22;

contro

- Ministero per i Beni e le attività culturali e Soprintendenza per i Beni architettonici, paesaggistici, artistici, etnoantropologici per le Province di Cagliari e Oristano, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria per legge, in via Dante n. 23;
- Regione Sardegna, rappresentato e difeso dagli avv.ti R M e G P, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Ente. in Cagliari, viale Trento n. 69;
- Provincia di Oristano, rappresentato e difeso dall'avv. A B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. C P in Cagliari, via Tola n. 6;
- Anas s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. P A e Manuela D'Innella, con domicilio eletto presso Anas s.p.a., in Cagliari, via Biasi n. 27;

nei confronti di

Esprogeo s.n.c. e Preve Costruzioni s.p.a., non costituite in giudizio.

per l'annullamento:

quanto al ricorso n. 928 del 2013:

- della determinazione n. 2928 prot. 42571 del 4.09.2013 del Servizio tutela paesaggistica per le province di Oristano e del Medio Campidano - Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio, relativa ai lavori di realizzazione della "Circonvallazione di Cuglieri in variante S.S. 292 - 1° Stralcio ;

- del parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Cagliari e Oristano prot. 13658 in data 26.08.2013;

- delle note di avvio del procedimento comunicate ai ricorrenti prott. 23767, 23783 e 23793 del 18.07.2013;

- della deliberazione della Giunta Provinciale di Oristano n. 82 in data 16.07.2013 (pubblicata all'Albo pretorio sino al 3.08.2013), mai comunicata, con la quale è stato riapprovato il progetto definitivo - esecutivo, "ai soli fini espropriativi", nonchè, ove occorra, del Decreto n. 3 del 26.09.2013 di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione e, ancora, sempre ove occorra, della Deliberazione della Giunta Provinciale di Oristano, di approvazione del progetto definitivo, 262 del 5.11.2010 e della determinazione, di approvazione del progetto esecutivo, n. 76 in data 7.03.2011.

quanto al ricorso n. 929 del 2013:

- della determinazione n. 2928 prot. 42571 del 4.09.2013 del Servizio tutela paesaggistica per le province di Oristano e del Medio Campidano - Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio, relativa ai lavori di realizzazione della "Circonvallazione di Cuglieri in variante S.S. 292 - 1° Stralcio ;

- del parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Cagliari e Oristano prot. 13658 in data 26.08.2013;

- della deliberazione della Giunta Provinciale di Oristano n. 82 in data 16.07.2013 (pubblicata all'Albo pretorio sino al 3.08.2013), mai comunicata, con la quale è stato riapprovato il progetto definitivo - esecutivo, "ai soli fini espropriativi", nonchè, ove occorra, del Decreto n. 3 del 26.09.2013 di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione e, ancora, sempre ove occorra, della Deliberazione della Giunta Provinciale di Oristano, di approvazione del progetto definitivo, 262 del 5.11.2010 e della determinazione, di approvazione del progetto esecutivo, n. 76 in data 7.03.2011..

quanto al ricorso n. 941 del 2013:

- della deliberazione (non conosciuta) della Giunta Provinciale di Oristano n. 177 del 2.08.2010, avente ad oggetto "adozione del provvedimento finale di conclusione del procedimento relativo alla Conferenza dei Servizi del 27.07.2010, indetta per la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dai "Lavori di costruzione della circonvallazione di Cuglieri in variante alla

SS

292";

- della deliberazione della Giunta Provinciale di Oristano n. 254 del 27.10.2010, avente ad oggetto"conferma della volontà per la realizzazione di interventi di viabilità ftnanziati con fondi regionali e mandato al dirigente della viabilità per Ia prosecuzione attività";

- della deliberazione della Giunta Provinciale di Oristano n. 262 del 5.11.2010, avente ad oggetto l'approvazione del progetto definitivo per i "lavori di costruzione della circonvallazione di Cuglieri in variante alla S.S. 292".

- della determinazione del dirigente del Settore Viabilità della Provincia di Oristano n° 76 del 7.03.2011 avente ad oggetto l'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di costruzione della circonvallazione di Cuglieri in variante alla S.S. 292;

- della deliberazione della Giunta Provinciale di Oristano n° 82 del 16.07.2013, avente ad oggetto "lavori di costruzione della circonvallazione di Cuglieri in variante alla S.S. 292 I° stralcio. Riapprovazione progetto definitivo ed esecutivo";

- della nota della Provincia di Oristano prot. n° 23837 del 18.07.2013 avente ad oggetto "comunicazione ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 327/2001 e artt. 7 e 8 L. 241/90" inviata al sig. Giorgio Zampa;

- della nota della Provincia di Oristano prot. n° 23808 del 18.07.2013 avente ad oggetto "comunicazione ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 327/2001 e artt. 7 e 8 L. 241190'' inviata alla sig.ra Angela Oro;

- della nota della Provincia di Oristano prot. n° 23762 del 18.07.2013 avente ad oggetto "comunicazione ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 327/2001 e artt. 7 e 8 L. 241/90'' inviata al sig. Mario Antioco Farini;

- della nota della Provincia di Oristano prot. n. 23813 del 18.07.2013 avente ad oggetto "comunicazione ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 327/2001 e artt. 7 e 8 L. 241190'' inviata al sig. Mauro Pinna;

- della nota della Provincia di Oristano del 18.07.2013, se esistente, avente ad oggetto "comunicazione ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 327/2001 e artt.7 e 8 L. 241190'' inviata al sig. A V P;

- della nota della Provincia di Oristano del 18.07.2013, se esistente, avente ad oggetto "comunicazione ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 327/2001 e artt. 7 e 8 L. 241/90'' inviata al sig. Francesco Piras;

- della nota della Provincia di Oristano prot. n° 23801 del 18.07.2013 avente ad oggetto "comunicazione ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 327/2001 e artt. 7 e 8 L. 241/90'' inviata al sig. Giovanni Andrea Meloni;

- della nota della Provincia di Oristano prot. n° 23754 del 18.07.2013 avente ad oggetto "comunicazione ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 32712001 e artt. 7 e 8 L. 241190'' inviata al sig. A C;

- della nota della Provincia di Oristano prot. n° 23823 del 18.07.2013 avente ad oggetto "comunicazione ai sensi dell' art. 17 del D.P.R. 327/2001 e artt. 7 e 8 L. 241/90" inviata alla sig.ra P P;

- dell'avviso di cui all'art. 17 del D.P.R. 327 del 2001 pubblicato sull'albo pretorio del Comune di Cuglieri e della relativa nota di trasmissione prot. 5228 del19.07.2013;

- del parere favorevole alla realizzazione dell'intervento, prot. 13658 del 26.08.2013, reso dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici. Artisti ed Etnoantropologici per le Province di Cagliari e Oristano ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004;

- della determinazione del Direttore del Servizio Tutela Paesaggistica della R.A.S. n° 2928 del 4.09.2013 contenente l'autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e della relativa nota di trasmissione prot. 42571.1.43 del 4.09.2013.

- del decreto d'occupazione d'urgenza n° 3 del 26.09.2013 emesso dal Dirigente del Settore Viabilità della Provincia di Oristano e delle relative note di comunicazione del 4.10.2013 inviate ai ricorrenti dalla ES.PRO.GEO. s.n.c.


Visti i ricorsi e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le attività culturali, della Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Cagliari e Oristano, della Regione Sardegna, della Provincia di Oristano e di Anas s.p.a.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2014 il dott. A P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Tutti i ricorsi in epigrafe descritti riguardano atti (espropriativi e di valutazione della compatibilità paesaggistica) preordinati alla realizzazione di una nuova strada in Provincia di Oristano (denominata “Variante alla strada statale n. 292 Oristano/Bosa”), comprensiva di “viadotti” finalizzati a superare il letto del fiume Riu Mannu/Marafè che attraversa il previsto tracciato previsto. I gravami R.G. n. 941/2013 e R.G. n. 928/2013 sono proposti da alcuni proprietari di terreni colpiti dalle relative procedure ablatorie, mentre il ricorso R.G. 929/2013 è presentato dal Comune di Cuglieri.

L’intervento fu previsto per la prima volta nell’ambito del Programma integrato di area approvato con Accordo di programma del 18 maggio 1999 dalla Regione, dalla Provincia di Oristano (promotrice dell’intervento) e dai comuni interessati dalla nuova strada, tra cui quello di Cuglieri (doc. 4 prodotto in giudizio dalla Provincia di Oristano).

Il Programma integrato contemplava in effetti due distinte opere stradali:

- quella ora in esame (“Variante alla SS. n. 192”), finalizzata ad accelerare lo scorrimento del traffico nella direzione nord-sud, evitando l’attraversamento dei centri abitati presenti lungo la SS. 192 e assicurando la congiunzione fra diversi tratti stradali a scorrimento più rapido;

- un ulteriore opera (“Panoramica di bordo valle”), allo scopo di evitare l’attraversamento del centro abitato di Cuglieri.

Mentre quest’ultimo intervento è stato già realizzato e aperto al traffico, sul primo -oggetto della presente controversia- sono stati recentemente consegnati i lavori alla ditta aggiudicataria della relativa gara d’appalto.

Ciò posto è opportuno ripercorrere il complesso iter procedimentale successivo al già richiamato accordo di programma.

In data 19 marzo 2003 si tenne la prima conferenza di servizi per l’esame del progetto preliminare della “Variante”.

Con determinazioni dirigenziali 8 ottobre 2003, n. 35751 e 28 gennaio 2004, n. 114/VIII, il S.A.V.I. della Regione Sardegna escluse di dover sottoporre il progetto a V.I.A., a condizione che in sede di progettazione definitiva fossero attuate le seguenti prescrizioni (doc. 7 prodotto dalla Provincia in data 25 novembre 2013):

- “si minimizzi l’interferenza con le superfici boscate”;

- “la maggior compensazione possibile tra scavi e riporti, tesa a ridurre l’altezza di questi ultimi dal piano di campagna”;

- “nelle intersezioni con corsi d’acqua si eviti l’utilizzo di tubolari preformati”;

- utilizzo di “pietra locale o altri materiali compatibili con un miglior inserimento dell’opera nel paesaggio”;

- “messa a dimora di essenze autoctone nelle scarpate e nelle zone limitrofe alle aree interessate ai lavori”;

- “il progetto deve escludere qualsiasi opera d’arte in alveo e, durante la fase di realizzazione dei lavori, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari a preservare l’alveo stesso del fiume da eventuali danneggiamenti, inquinamenti e deviazioni del corso d’acqua”.

Nella riunione del 6 febbraio 2004 la conferenza di servizi (composta dalla Provincia di Oristano, dagli uffici regionali competenti in materia tra cui il S.A.V.I., dalla Soprintendenza archeologica per le Province di Cagliari e Oristano, dalla Soprintendenza ai Beni ambientali per le medesime Province, dall’A.N.A.S., dai Comuni di Cuglieri e Sennarilo, dalla Comunità montana n. 14, dall’Ufficio territoriale del Governo di Oristano e dalla Camera di commercio di Oristano e dall’ENEL) approvò il sopra descritto progetto preliminare, dichiarando le aree private interessate “di notevole interesse pubblico”;
nel verbale della conferenza di servizi furono ribadite le medesime condizioni già individuate dal S.A.V.I. affinché potesse essere evitata la V.I.A (doc. 8 prodotto dalla Provincia di Oristano in data 25 novembre 2013).

Di seguito la stessa Provincia predispose il progetto definitivo dell’opera, che fu poi approvato dalla conferenza di servizi (tra le stesse amministrazioni sopra citate) nelle riunioni del 20 dicembre 2006 e 15 febbraio 2007, ancorché con il parere contrario del Comune di Cuglieri e nell’assenza, tra gli altri, del S.A.V.I., della Soprintendenza ai Beni archeologici e della Soprintendenza ai Beni ambientali e paesaggistici;
per questa ragione la conferenza di servizi -pur approvando il progetto- precisò che lo stesso avrebbe dovuto successivamente ricevere il parere di compatibilità delle amministrazioni assenti, con particolare riferimento a quella paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (cfr. doc. 9 prodotto in giudizio dalla Provincia in data 25 novembre 2013).

Con nota 16 febbraio 2007 la Soprintendenza per i Beni archeologici espresse parere positivo (doc. 10 prodotto dalla Provincia) e stessa cosa fece la Soprintendenza per i Beni culturali e paesaggistici con nota 8 marzo 2007.

Con determinazione 26 giugno 2007, n. 2097, del Direttore generale del Servizio regionale di Tutela del Paesaggio di Oristano (doc. 12 prodotto dalla Provincia in data 25 novembre 2013) fu rilasciata l’autorizzazione paesaggistica sul progetto definitivo dell’opera.

Si legge in motivazione che:

- l’opera è soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c), g), m), del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., in quanto “ricompresa nella fascia di 150 m. da corsi d’acqua iscritti nell’elenco delle acque pubbliche o in terreni considerati bosco o in prossimità di emergenze archeologiche…nell’ambito di paesaggio n. 10 Montiferru all’esterno della fascia costiera. Nell’assetto ambientale attraversa aree classificate naturali e sub naturali, aree seminaturali e aree, utilizzazione agroforestale;

- l’intervento prevede la realizzazione di …una circonvallazione di fondovalle in variante all’attuale percorso della SS n. 192 per ovviare agli inconvenienti che si creavano nell’attraversare i centri abitati di Cuglieri e Sennariolo, che con il costante sviluppo del traffico veicolare risultava sempre più problematico….prevede una sede stradale a due corsie della larghezza di 7,50 metri, oltre le banchine laterali di 1,50 metri e le cunette di larghezza variabile…il contesto paesaggistico di riferimento è quello caratterizzato dalla vasta area posta tra il versante nordovest del complesso boscato del Montiferru e le falesie del tratto di costa S. Caterina di Pittinurri e la foce del Riu Mannu, che segna il confine tra i comuni di Cuglieri e Tresnuraghes. È un territorio nella parte iniziale costituito da terreni ricoperti da rada macchia mediterranea o da colture olivicole, nella parte mediana da seminativi, fino ad incontrare la profonda incisione in cui scorre il Riu Marafè, che viene superato con un viadotto e nella quale è notevole la presenza di vegetazione riparia d’alto fusto e arbustiva, per poi ritrovare terreni seminativi e prato-pascolo sino all’innesto con la ss. 192 subito dopo l’abitato di Sennariolo.

- l’intervento risulta paesaggisticamente ammissibile in quanto il tracciato stradale si sviluppa lungo un territorio costituito da seminativi e pascolo cespugliato che ha subito profonde trasformazioni negli ultimi decenni a seguito dei miglioramenti fondiari che hanno portato alla quasi totale eliminazione dell’originaria copertura vegetale a macchia mediterranea, sostituita dalla colture cerealicole o foraggere o da impianti ovicoli;

- in questo contesto panoramico l’opera si inserisce senza introdurre significativi elementi di turbativa al bene paesaggistico tutelato, purché vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

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