TAR Catania, sez. III, ordinanza cautelare 2018-01-25, n. 201800075
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Pubblicato il 25/01/2018
N. 00075/2018 REG.PROV.CAU.
N. 01887/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1887 del 2017, proposto da:
R P, rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio eletto presso il suo studio in Ragusa, via Dante 57/A;
contro
Comune di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato S B, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria di questo Tar Sicilia Catania;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del comune di Ragusa del 25/9/17 notificato il 29/9/17 che revoca la licenza taxi n. 17 , intestata al ricorrente,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ragusa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 la dott.ssa Maria Stella Boscarino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che, ad un primo sommario esame della controversia, il ricorso presenti profili di fondatezza, poiché il provvedimento impugnato è, in parte, motivato con riferimento a numerose contravvenzioni (18), senza tener conto del fatto che il ricorrente ha dimostrato come un consistente numero delle stesse siano state annullate, alcune in autotutela, altre a seguito di ricorso (davanti al prefetto ovvero al giudice di pace);
inoltre il provvedimento sanzionatorio, nella parte in cui è motivato con riferimento a numerosi esposti ricevuti da altri tassisti e da privati cittadini, è abbastanza generico;
Ritenuto, pertanto, che, in presenza altresì del danno grave e irreparabile, la domanda cautelare può trovare accoglimento, fermo restando che l’amministrazione potrà riesaminare la questione tenendo conto delle circostanze sopra indicate;