TAR Milano, sez. I, sentenza 2021-10-28, n. 202102384

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2021-10-28, n. 202102384
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202102384
Data del deposito : 28 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/10/2021

N. 02384/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00715/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 715 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Nuova Villa Reale Monza S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati M A B e M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via Visconti di Modrone, 12;

contro

Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti - Aria S.p.a., in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati S G e G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Consorzio Villa Reale e Parco di Monza;
non costituito in giudizio;

per l'annullamento:

del diniego tacito di Aria S.p.a. all'accesso ai documenti richiesti da Nuova Villa Reale di Monza S.p.a. con istanza trasmessa a mezzo PEC in data 23 febbraio 2021, per l'accertamento del diritto di accesso, nella forma della visione ed estrazione di copia, alla documentazione richiesta dall'odierna ricorrente con menzionata istanza, e conseguentemente, per la condanna di ARIA S.p.A. alla esibizione e al rilascio di copia degli atti.

atto impugnato con il ricorso principale, nonché

del provvedimento di ARIA del 3 maggio 2021, trasmesso via pec in pari data, con il quale la medesima ha rigettato l’istanza di accesso formulata da Nuova Villa Reale di Monza S.p.a. in data 23 febbraio 2021.

atto impugnato con i motivi aggiunti presentati il 7.6.2021.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti, ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Aria S.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I) Con bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. 2010/S 53-078354 del 17.3.2010, Infrastrutture Lombarde S.p.a. (nel prosieguo “Ilspa”) ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del “Contratto di Concessione di Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 144 del D. Lgs. 163/06 relativo all’intervento di recupero e valorizzazione della Villa Reale di Monza e dei giardini di Pertinenza I Lotto Funzionale – Corpo Centrale”.

All’esito delle operazioni di gara, con delibera n. 32 del 1.6.2011, è stato individuato quale aggiudicatario della concessione un raggruppamento formato da Italiana Costruzioni S.p.A. (Mandataria), Malegori Comm. Erminio s.r.l. con Unico Socio (Mandante), Na.Gest. Global Service S.r.l. (Mandante).

Conformemente a quanto previsto nel bando, l’aggiudicatario ha costituito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 156 del Codice, una società di progetto sotto forma di S.p.A. denominata Nuova Villa Reale Monza S.p.A., concessionaria del bene monumentale Villa Reale di Monza, ed odierna ricorrente.

In data 7.7.2011, il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, Ilspa e Nuova Villa Reale di Monza S.p.a., hanno sottoscritto il “Contratto di Concessione di Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 144 del D.Lgs. 163/06, relativo all’intervento di recupero e valorizzazione della Villa Reale di Monza e dei giardini di Pertinenza I Lotto Funzionale – Corpo Centrale”.

Successivamente all’esecuzione dei lavori, Nuova Villa Reale di Monza S.p.a., ha contestato l’inadempimento del Consorzio, recedendo dal predetto contratto di concessione in data 28 novembre 2019, e richiedendo il pagamento di un indennizzo.

II) Con istanza del 22.2.2021 la ricorrente ha chiesto ad Aria, medio tempore subentrata ad Ilspa, di poter estrarre dalla documentazione relativa agli interventi di recupero e valorizzazione della Villa Reale di Monza i seguenti atti:

- Studio di Fattibilità elaborato da Ilspa;

- Studi e analisi economico-finanziarie: Studio Ask elaborato dall’Università Bocconi nel 2007 ("Villa Reale di Monza. Analisi di fattibilità per un progetto complessivo di ristrutturazione e valorizzazione dell'immobile");

- Valutazioni economico-finanziarie;

- Atti, Verbali e presentazioni Collegio di Vigilanza e Segreterie Tecniche dell'Accordo di Programma;

- Progetto Preliminare complessivo validato e verificato da Ilspa il 9 ottobre 2009,

- Analisi e studi benchmark per la definizione degli elementi del PEF di massima posto a base della procedura per l'affidamento del contratto di concessione;

- Documentazione tecnica (Documento di indirizzo e suoi allegati, Documento Preliminare alla Progettazione e sui allegati) della procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di redazione del Masterplan.

Non avendo Aria riscontrato l’istanza nel termine di trenta giorni, ex art. 25, c. 4, L. n. 241/1990, si è formato un diniego tacito, impugnato con il ricorso principale.

Successivamente, in data 3.5.2021, Aria ha emanato un provvedimento negativo espresso, impugnato con i motivi aggiunti, poiché “non è stato descritto, motivato e circoscritto l’interesse concreto ed attuale dell’operatore ad accedere alla documentazione richiesta, non specificando l’interesse ad accedere ai singoli documenti, peraltro risalenti e propedeutici ad una procedura alla quale lo stesso ha ai tempi partecipato e di cui è risultato aggiudicatario e contraente. La motivazione addotta, oltre che generica e non circostanziata, apparirebbe collegata a pretese nei confronti di soggetti terzi, estranei alla scrivente stazione appaltante. In secondo luogo, la documentazione richiamata, sarebbe priva di riferimenti idonei alla sua identificazione”.

Nelle more del giudizio, Aria ha trasmesso alla ricorrente la documentazione di gara inerente la procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di redazione del Masterplan – piano strategico per la valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza.

Alla camera di consiglio del 22.9.2021, il Presidente ha invitato Aria a depositare in giudizio i documenti in sua disponibilità, e con riferimento ai restanti, una dichiarazione del suo legale rappresentante, che attesti l’impossibilità di produrli, a causa della loro inesistenza.

In riscontro a detta richiesta, Aria ha dichiarato di aver reso accessibile tutta la documentazione inerente le procedure di gara ivi indicate, approvata e attestata dalla stazione appaltante.

Nel corso di un incontro del 30.09.2021, Aria ha dato accesso alla documentazione inerente il Progetto Preliminare, ed in data 1.10. 2021, ha inoltrato una richiesta alla Università Bocconi, relativa al documento “Villa Reale di Monza - Analisi di fattibilità per un progetto complessivo di ristrutturazione e valorizzazione dell'immobile”, redatto su incarico dell’allora Ilspa.

III) Il ricorso va accolto atteso che, come chiaramente indicato nella domanda di accesso, l’istante ha inteso azionare il suo diritto al fine di “correttamente valutare ed espletare azione giudiziaria tesa al riconoscimento dell'indennizzo dovuto ed ai danni patiti e patiendi da Nuova Villa Reale S.p.a., in relazione al contratto di concessione relativo all'intervento di recupero e valorizzazione della Villa Reale di Monza e dei giardini di pertinenza — I lotto funzionale — corpo centrale, stipulato in data 7.07.2011 tra Nuova Villa Reale Monza S.p.A. e Infrastrutture Lombarde S.p.a. e Consorzio Villa Reale e Parco di Monza”.

Per giurisprudenza costante, va accolta una nozione ampia di “strumentalità” del diritto di accesso, non richiedendosi che lo stesso sia unicamente e necessariamente strumentale all'esercizio del diritto di difesa in giudizio, ammettendola in termini di utilità, per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante (C.S. Sez. IV, 19.10.2017, n. 4838), non potendo in particolare Aria pretendere di limitare l’accesso, sulla base di sue considerazioni, aventi ad oggetto il contenuto dell’atto di citazione, presentato in sede civile dalla ricorrente.

Come evidenziato nel punto II della presente sentenza, la domanda di accesso aveva un oggetto determinato, riferendosi a specifici documenti, senza richiedere all’Amministrazione alcuna attività di elaborazione di dati, ciò che non consente di considerare la stessa in termini emulativi, come invece erroneamente sostenuto da Aria.

Al contrario, è proprio la condotta tenuta da quest’ultima a risultare elusiva, avendo ripetutamente paventato di non poter dare riscontro all’istanza di accesso a causa dell’inesistenza dei documenti richiesti, salvo rifiutarsi di rilasciare una formale dichiarazione in tal senso, malgrado l’invito rivoltole nel corso della camera di consiglio del 22.9.2021. Le affermazioni di Aria, secondo cui “la ricorrente pur assumendo per certa l’esistenza di detti verbali non fornisce mai prova” risultano pertanto fuori luogo, considerato che, per giurisprudenza pacifica, il diritto di accesso deve ammettersi anche quando il richiedente non sia oggettivamente certo che l’istanza abbia come oggetto l'esibizione di un documento effettivamente esistente, dovendo in tal caso l'amministrazione rilasciare una dichiarazione dalla quale ne risulti l'inesistenza” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 5.11.2018, n. 1865), che come detto, la resistente non ha invece prodotto.

Malgrado inoltre Aria sostenga che la richiesta di accesso avrebbe dovuto essere rivolta alle Amministrazioni che detengono alcuni dei documenti richiesti, in base a quanto previsto dall’art. 6 c. 2 del D.P.R. n. 184/2006, “la richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente”, ciò a cui Aria non ha provveduto, e che pertanto, a prescindere dalla mancata formulazione di una censura in tal senso nei motivi aggiunti, deve essere applicato nel caso di specie, considerato che la sua ratio, come correttamente evidenziato dalla stessa resistente, è di “tutelare il cittadino qualora vi sia un dubbio circa la PA competente a ricevere l’istanza di accesso”.

Da ultimo, non assume rilievo determinante ai fini del presente giudizio accertare se, come invocato da Aria, una parte dei documenti oggetto dell’istanza di accesso siano o meno già stati nel possesso della ricorrente, considerato che le amministrazioni hanno l'onere di conservare copia degli atti inoltrati al privato, che non può essere mutilato nella propria difesa, per non esserne più in possesso, per svariate ragioni, conservando comunque il diritto ad ottenerne copia, previo pagamento dei costi (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 10.7.2019, n. 1260).

In conclusione, il diniego oggetto dei motivi aggiunti è illegittimo, dovendosi condannare Aria all’esibizione dei documenti oggetto dell’istanza di accesso del 23.2.2021, ed in particolare, della “analisi benchmark”, dello studio di fattibilità e dei “verbali del Collegio di Vigilanza”.

Quanto alle spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

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