TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 2024-10-28, n. 202400642
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 28/10/2024
N. 00642/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00538/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 538 del 2024, proposto dalla società Barretta &Partners S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in relazione alla procedura CIG B20FEABAD5, rappresentata e difesa dagli avv.ti A A e N C, con domicilio eletto presso l’avv. N C, con studio in Reggio Calabria, via Possidonea, n. 46/B;
contro
Città Metropolitana di Reggio Calabria, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Rti Safe-06 S.r.l., Progineer 4.0 S.r.l.s., S C V e F S, rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Iofrida, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Taurianova, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
- del provvedimento di esclusione della Barretta &Partners srl dalla gara indetta dalla Stazione Appaltante Città Metropolitana di Reggio Calabria, per conto del Comune di Taurianova, avente ad oggetto “Affidamento servizi tecnici <<Progetto di recupero e funzionalizzazione del Palazzo Contessa di Pontalto, da destinare a Polo culturale, artistico e musicale, anche con finalità integrativa ed inclusiva del mondo delle diverse abilità>>”- CIG B20FEABAD5 CUP: E63D21005160002- comunicata con nota pec del 9.9.2024 a firma del Responsabile del Progetto per la Fase di Affidamento p.t.;
- della comunicazione PI014510-24 del 26/8/24 a firma del RUP della fase di affidamento, di preavviso di esclusione della ricorrente società e contestazione dell’avvenuta elusione delle disposizioni in materia di equo compenso, se ed in quanto possa occorrere;
- delle conclusioni di cui alla seduta virtuale del 02/09/2024 del RUP della fase di affidamento e RUP di progetto, nella parte in cui hanno ritenuto la relazione giustificativa prodotta dalla ricorrente non idonee a giustificare il ribasso offerto in quanto violativa della disciplina in tema di equo compenso, come riportata nel provvedimento di esclusione gravato sub a);
- di ogni altro provvedimento preordinato, conseguente e/o comunque lesivo degli interessi della ricorrente società, ivi inclusi: il Bando/Disciplinare di gara – punto 17- se ed in quanto letto ed interpretato quale disposto di inammissibilità del ribasso sui compensi professionali di cui al DM 17/06/2016 ai sensi della L. 49/23 e quindi quale causa di esclusione dell’operatore economico;il provvedimento di aggiudicazione – se ed in quanto intervenuta- ad altro concorrente/operatore economico di cui alla graduatoria;il contratto di appalto se ed in quanto intervenuto;
per l’annullamento/declaratoria di inefficacia ex art. 121 c.p.a. del contratto di appalto eventualmente nelle more stipulato tra la S.A. e l’aggiudicatario e per l’accertamento del diritto della ricorrente all’aggiudicazione dell’appalto controverso, previa declaratoria di inefficacia del contratto, eventualmente stipulato e/o eventualmente al diritto della ricorrente a subingresso in tale contratto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Raggruppamento temporaneo Safe-06 S.r.l., Progineer 4.0 S.r.l.s., S C V e F S e della Città Metropolitana di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024 la dott.ssa R M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, la società ricorrente ha premesso di aver partecipato alla procedura ad evidenza pubblica bandita da Città Metropolitana di Reggio Calabria, quale stazione appaltante, per conto del Comune di Taurianova, avente ad oggetto l’esecuzione servizi tecnici (consistenti nel “Progetto di recupero e funzionalizzazione del Palazzo Contessa di Pontalto, da destinare a Polo culturale, artistico e musicale, anche con finalità integrativa ed inclusiva del mondo delle diverse abilità”;CIG B20FEABAD5 CUP: E63D21005160002), da affidare in applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo e dell’inversione procedimentale di cui all’art. 107 c. 3 D.lgs. n. 36/2023 nel caso di offerte superiori a tre. Il valore globale stimato dell’appalto veniva individuato in € 256.113,90, oltre IVA e Cassa come per legge, di cui € 241.461,92 quale compenso ed € 14.561,98 quale unico importo, stimato con riferimento al DM 17/06/2016, per spese ed oneri accessori, soggetto a ribasso.
1.2 L’odierna istante, per quanto qui di interesse, proponeva, quanto all’offerta economica, il 100% del ribasso consentito, così collocandosi, all’esito della valutazione delle offerte, al primo posto in graduatoria. A valle della comunicazione n. PI014131-24 del 7/8/2024 con cui la stazione appaltante richiedeva di dimostrare la sostenibilità del ribasso offerto, la ricorrente presentava una prima relazione giustificativa esponendo, nella tabella relativa alla “verifica congruità”, tutti i costi afferenti l’esecuzione dei servizi tecnici, in proposito evidenziando di essere nelle condizioni di garantirne la copertura con un margine di utile residuo, pari ad € 20.101,92.
Seguiva il preavviso di esclusione di cui alla nota del 26.08.2024, motivato in ragione dell’asserita violazione della cd. inderogabilità dell’equo compenso, sancita dagli artt. 2 e ss. L. n. 49/2023 i cui principi sarebbero espressamente richiamati dal disciplinare di gara. Più precisamente, la ricorrente avrebbe coperto l’importo indicato a titolo di spese con quota parte del “compenso professionale”, che sarebbe risultato conseguentemente eroso, in elusione delle disposizioni normative sopra richiamate.