TAR Roma, sez. 2B, decreto cautelare 2023-10-20, n. 202307003
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Pubblicato il 20/10/2023
N. 07003/2023 REG.PROV.CAU.
N. 13781/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 13781 del 2023, proposto da
Re S S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale dei Parioli n. 44;
contro
Roma Capitale, Municipio Roma III, non costituiti in giudizio;
PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE
- della determinazione dirigenziale NUMERO REPERTORIO CD/2305/2023 - NUMERO PROTOCOLLO CD/134241/2023 del 03/10/2023, notificata in pari data, adottata dal Municipio Roma III – U.O. Amministrativa E.Q. Attività Produttive, Gestione Entrate di competenza del SUAP, con la quale è stata disposto “il divieto di prosecuzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande avviata con SCIA di subingresso prot. CD/2013/71622, nonché la rimozione degli eventuali effetti dannosi nei confronti della società Re S S.r.l., C.F./P.IVA 11978221007, con sede legale in Via Ugo Ojetti n. 514 – 00137 Roma, iscritta alla CCIAA di Roma con numero REA 1341150 e p.e. legale rappresentante Buoninsegni Ciro e di chiunque altro eserciti l'attività di somministrazione nel locale di Via Ugo Ojetti n. 514, a partire dal terzo giorno dalla data di notifica del presente provvedimento.”
- ove occorra, della nota prot. C/13949 del 31.01.2023 dell'Ufficio Disciplina Edilizia Privata di Roma Capitale;
- ove occorra, della nota prot. n. 12057 del III Gruppo della PLRC del 20 febbraio 2023;
- ove occorra, della nota prot. CD/19478 del 10/02/23 dell'UOT per la qualificazione e quantificazione delle opere accertate ed abusivamente realizzate nell'immobile;
- ove occorra, della nota prot. CD22742 del 17 febbraio 2023 dell'Ufficio SUAP del Municipio Roma III di comunicazione dell'avvio del procedimento;
- ove occorra, della nota prot. n. CD123316 del 12 settembre 2023 dell'Ufficio Disciplina Edilizia Privata ed Urbanistica di Roma Capitale;
- nonché di ogni altro atto precedente, coevo e/o successivo, comunque connesso o collegato al precedente, allo stato non conosciuto
Visti il ricorso in epigrafe, i relativi allegati nonchè l’acclusa istanza ex art.56 C.p.a. e dato atto:
- che il ricorso di cui trattasi è stato notificato, a mezzo pec, alla Parte Pubblica intimata il 19.10.2023 e sotto la stessa data depositato in via informatica;di seguito, il 20.10.2023 è stato “ esportato ” a questo Giudice per i provvedimenti di competenza;
- che il gravame è mirato all’abbattimento giurisdizionale, previa interinale sospensione, della d.d. in epigrafe specifica , notificata il 03.10.2023, con la quale è stato prescritto il divieto (decorrente dal terzo giorno successivo alla notifica citata) di prosecuzione dell’attività di somministrazione condotta dalla ricorrente nei locali ivi descritti i quali ultimi, in forza di quanto accertato in esito a sopralluogo della P.L. (unitamente a personale dell’Ufficio Disciplina Edilizia Privata dello stesso III Municipio) effettuato il 12.1.2023, sono risultati non conformi alla disciplina urbanistico edilizia;
Considerato all’esito di una, pur sommaria, delibazione del gravame compatibile con la corrente articolazione del giudizio cautelare:
- che, a prescindere dalla fondatezza, o meno, delle varie doglianze azionate in ogni caso appare –con ovvia salvezza di ogni differente valutazione da effettuarsi in sede collegiale – calibrata e centrata la censura collocata nell’ambito del primo mezzo di gravame, laddove la parte ricorrente evidenzia che il provvedimento avversato (recte: la nota del 17.2.2023 che comunicava l’avvio del relativo procedimento) fa riferimento ad una pergotenda “ installata con Dia 29851/2012 ” (Ndr: Dia della quale la ricorrente non unisce copia non essendo stato versato in atti mancando l’allegato nr.3 che dovrebbe contenerla) , interessata da un procedimento di disciplina edilizia (facente capo ad altro Ufficio dello stesso Municipio) non ancora concluso;a tanto accedendo che la difformità edilizio urbanistica della citata pergotenda è frutto di indagini istruttorie ancora in itinere e non esitate con un provvedimento di disciplina edilizia idoneo a formalizzare le violazioni contestate nonché (idoneo) a costituire base e supporto della determina interdittiva (dell’attività di somministrazione) oggetto della corrente impugnativa;
- che appare, sotto profilo differente da quello dianzi descritto, non contestabile la sussistenza dei requisiti di estrema gravità, urgenza ed irreparabilità del danno prospettato ( derivante dalla chiusura dell’esercizio di somministrazione nell’arco di tempo che separa dalla trattazione collegiale), richiesti dall’art.56 ai fini della positiva delibazione delle istanze da tale norma regolamentate;