TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2010-01-26, n. 201000945
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N. 00945/2010 REG.SEN.
N. 09289/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 9289 del 2005, proposto da:
D S S R, rappresentata e difesa dall'avv. P P, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA. REG. COMP. RICORSO PERVENUTO DAL C.S. SEZ. VI^ A SEGUITO DEC. 5832/05 - (TAR LOMBARDIA SEZ. I^) R.G. 584/05 (provvedimento K10C/136326 del 20.10.2004).
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2009 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La ricorrente è cittadina brasiliana e ha presentato istanza – ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge n. 91 del 1992 - per ottenere la cittadinanza italiana.
Con decreto n. K10C/136326 del 20.10.2004 la sua richiesta è stata respinta con la motivazione che <la Prefettura di Milano, con nota n. 13.1.5476 area Vbis del 31.3.2004, ha inoltrato il rapporto redatto dalla locale Questura dal quale si rileva che, dalla data del matrimonio contratto il 27.11.1999, l’interessata non ha mai convissuto con il coniuge Signor Mario Pietro Bonazzi>.
Con il ricorso in epigrafe, inizialmente proposto al Tar Lombardia, Milano,e poi pervenuto a questo Tar a seguito di decisione del Consiglio di Stato, VI, n.5832/2005 su regolamento di competenza, l’interessata ha dedotto i seguenti motivi di diritto :
1).violazione di legge, mancata applicazione dell’art. 8 della legge n. 91 del 1992;
2).eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti;
3). violazione art. 3 della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per carenza di motivazione;
4).eccesso di potere per difetto di istruttoria e manifesta illogicità e irragionevolezza.
I). Per una migliore comprensione della questione giuridica sottoposta al Collegio occorre, in via preliminare, richiamare la normativa in materia.
Nel sistema delineato dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 l’art. 9 prevede in quali casi e con quali modalità può essere concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione (decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’Interno).
In queste ipotesi, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la concessione della cittadinanza italiana è configurabile quale potere, “latamente discrezionale” che implica l'accertamento di un interesse pubblico da valutarsi in relazione ai fini della società nazionale.
Il regolamento recante la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana, adottato con D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, all’art. 1 prevede, poi, che <l'istanza per l'acquisto o la concessione della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7 ed all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 si presenta al Prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare>.
L’art. 5 della stessa legge n. 91 del 1992 disciplina, invece, il caso della richiesta di cittadinanza del coniuge di un cittadino italiano.
La disposizione prevede che <Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno si mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale>.
Infine, l’art. 6 dispone che <