TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2023-01-23, n. 202301173

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2023-01-23, n. 202301173
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202301173
Data del deposito : 23 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/01/2023

N. 01173/2023 REG.PROV.COLL.

N. 12753/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12753 del 2022, proposto da
P F, rappresentata e difesa dagli avvocati V S ed A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G P A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'accertamento

del diritto di accedere ai documenti amministrativi richiesti con istanza inviata a mezzo pec del 30 settembre 2022;

per l'annullamento

del provvedimento di diniego tacito venutosi a formare per effetto dell'inutile decorso del termine di trenta giorni ex art. 25 l. n. 241/1990;

per la condanna

dell'Amministrazione resistente a consentire di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2023 il dott. G L;


Premesso che :

- con ricorso ritualmente proposto ai sensi dell’art. 116 c.p.a., la sig.ra P F impugnava il diniego tacito di accesso venutosi a formare – a norma dell’art. 25 della l. n. 241/1990 – sulla propria istanza di accesso avanzata il 30.9.2022 a Roma Capitale e sulla quale l’amministrazione resistente non forniva esplicito riscontro nei trenta giorni di legge;

- in punto di legittimazione, la ricorrente esponeva di essere proprietaria dell’immobile sito in Roma alla via Gorlago nn. 120-122-124-128, distinto in catasto al foglio 339, pert. 2417, sub. 10-502, ricevuto per atto di donazione del 29.3.2006;

- in tale veste essa risultava destinataria di due determinazioni dirigenziali (rep. N. CT/1089/2022, notificata il 6.7.2022, e rep. N. CT/964/2022, notificata il 3.9.2022) con le quali l’amministrazione municipale le intimava la rimozione di alcune opere asseritamente realizzate in assenza di titolo abilitativo sull’immobile di sua proprietà;

- pertanto, al fine di disporre degli elementi occorrenti per approntare le proprie difese, la sig.ra Fois avanzava due distinte istanze di accesso, la prima (avente ad oggetto la d.d. n. CT/1089/2022) il 21.7.2022, la seconda (riguardante la d.d. n. CT/964/2022) il 14.9.2022;

- proseguiva la ricorrente affermando che la prima istanza avrebbe ricevuto riscontro il 12.8.2022 con una nota, di tenore interlocutorio, con la quale, considerato che l’immobile era pervenuto alla ricorrente a seguito di alienazione, il Municipio richiedeva il nominativo del precedente proprietario “ nonché gli elementi tecnici costituenti legittimità per l’alienazione ”. La seconda, invece, riceveva riscontro il 26.9.2022 con il rilascio di copia dei modelli A e B, nonché della d.d. di avvio del procedimento mentre, per quanto riguardava i titoli edilizi, il Municipio invitava ad inoltrare la richiesta al Dipartimento PAU, atto che il difensore della ricorrente compiva il 30.9.2022, indirizzando una nuova richiesta concernente i titoli edilizi dei due immobili al Dipartimento sopra citato, richiesta sulla quale si sarebbe formato il diniego tacito impugnato in questa sede;

- la ricorrente affidava il proprio gravame ad un unico mezzo di censura consistente nella lamentata violazione dei presupposti legittimanti l’accesso agli atti (ed il diniego del medesimo) di cui agli artt. 22 e 24 della l. n. 241/1990 e 9 e 10 del d.P.R. n. 184/2006;

- si costituiva in giudizio Roma Capitale eccependo la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, avendo l’amministrazione accolto l’istanza di accesso del 30.9.2022 convocando il difensore della ricorrente presso i propri uffici, al fine di procedere all’ostensione della documentazione richiesta, per il giorno 28.12.2022;

- replicava la ricorrente con memoria del 30.12.2022 con la quale, dando atto della soddisfazione della propria pretesa, richiedeva una declaratoria in conformità, con vittoria di spese ed onorari di lite;

- alla camera di consiglio del 17.1.2023, la causa passava in decisione.

Ritenuto che :

- sussistono i presupposti, non controversi tra le parti, per addivenire ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 24, comma 5, c.p.a., così sintetizzati in giurisprudenza: “ Nel processo amministrativo, la pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce il giudizio nel merito e consegue alla integrale soddisfazione dell'interesse sostanziale, fatto valere in giudizio, da parte dell'Amministrazione con un provvedimento posto in essere spontaneamente e non in esecuzione di un ordine giudiziale ” (così, da ultimo, questa Sezione nella sentenza 18.11.2022, n. 15341);

- infatti, in data 28.12.2022 il difensore della ricorrente ha potuto accedere alla documentazione richiesta, così apparendo soddisfatto l’interesse sostanziale sotteso al presente ricorso;

- quanto alle spese di lite, le peculiarità della controversia inducono a compensare le medesime, fatto salvo l’obbligo di corresponsione del contributo unificato versato da parte ricorrente per l’instaurazione del presente giudizio, obbligo che discende non già un giudizio formulato dal giudice quanto, piuttosto, da un preciso precetto normativo contenuto nell’art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115/2002 il quale, come noto, dispone che “ L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio ” (in tema vedasi, di recente,

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