TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2016-11-11, n. 201611240

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2016-11-11, n. 201611240
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201611240
Data del deposito : 11 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/11/2016

N. 11240/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00640/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 640 del 2016, proposto da:
“Farmacia Caravelli Dott.ssa Antonella Magliulo”, corrente in Torre Annunziata (NA) e “Farmacie Emmeci Group Società Consortile a r.l.”, corrente in Boscotrecase (NA), in persona dei titolari legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avvocati Antonio Nardone C.F. [...]e Enrico Soprano C.F. [...], con domicilio eletto presso l’avvocato Enrico Soprano in Roma, via degli Avignonesi, 5;



contro

- Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Rosanna Panariello C.F. [...], con domicilio eletto presso l’Ufficio di rappresentanza regionale in Roma, via Poli, 29;
- Azienda Sanitaria Locale PO 3 Sud, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

- della nota del Ministero della salute – Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico n. 46884-P del 2 ottobre 2015 avente ad oggetto: “Rapporto farmacia grossista - ASL OV”;

- della nota G.R. Campania prot. n. 2015.0695368 del 16 ottobre 2015, avente ad oggetto “Decreto legislativo 219/06 e s.m.i. - Rapporto farmacia/grossista – Parere Ministero della Salute, Nota n. 846884-P del 2.10.2015”;

- della nota dell’ASL PO 3 Sud - Dipartimento Farmaceutico prot. n. 105824 del 12 novembre 2015 notificata nelle date indicate nell’epigrafe del ricorso alle farmacie ricorrenti, con cui è stato trasmesso il parere del Ministero della Salute del 2 ottobre 2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2016 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Col ricorso in esame, alcuni farmacisti della Provincia di PO, titolari di autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di medicinali, impugnano la nota del 16 ottobre 2015 – indirizzata ai Direttori generali della AA.SS.LL., ai Responsabili delle aree farmaceutiche territoriali e, per conoscenza, al Comando dei Carabinieri per la tutela della salute NAS di PO e Salerno – con la quale la Regione Campania chiedeva di portare a conoscenza dei farmacisti grossisti/distributori autorizzati ai sensi dell’art. 10, comma 1- bis , d.lgs. n. 219/2016 che operano nel territorio di competenza il parere ministeriale reso il 2 ottobre 2015 dall’apposita Direzione generale.

Tale ultima nota ministeriale – del pari oggi impugnata in uno alle note con le quali questa era stata trasmessa agli odierni ricorrenti dall’AS PO 3 Sud – dopo aver premesso che « le norme che disciplinano l’esercizio di farmacia sono diverse da quelle che disciplinano l’attività di distribuzione all’ingrosso dei medicinali », precisa che « le due attività sopradette, anche se svolte da una medesima persona, debbono essere assolutamente separate tra di loro » e che « i grossisti non possono vendere i medicinali che alle farmacie regolarmente autorizzate all’esercizio nonché a persone, società enti che possiedono essi stessi l’autorizzazione alla distribuzione, ovvero sono autorizzati o abilitati ad latro titolo ad approvvigionarsi di medicinali ».

Da queste premesse, la nota ministeriale trae le seguenti conclusioni: a) « i medicinali acquistati dalla farmacia, utilizzando il codice univoco della farmacia, debbono essere conservati nei magazzini annessi alla farmacia, quali risultano dall’autorizzazione all’esercizio di farmacia, e non possono che essere venduti al pubblico, in quanto destinati all’esercizio di farmacia »; b) « la farmacia in quanto tale è deputata all’erogazione dell’assistenza farmaceutica e non può svolgere attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali, anche se il suo titolare possiede l’autorizzazione all’esercizio di detta attività »; c) « il passaggio di medicinali dal distributore al titolare di farmacia, ancorché le due figure coincidano in un’unica persona, deve risultare formalmente attraverso l’uso dei distinti codici identificativi che tracciano il cambiamento del titolo di possesso », d) « detti medicinali (…) anche fisicamente debbono confluire nel magazzino della farmacia e non possono, una volta avvenuto il passaggio dal distributore al farmacista, rimanere nei magazzini del distributore, ma debbono essere conservati nel magazzino annesso alla farmacia acquirente, che deve venderli solo ed esclusivamente al pubblico e non ad altro distributore e/o farmacia »; e) « pertanto, in nessun caso il deposito può approvvigionarsi di medicinali dalla farmacia e l’unico movimento previsto dalla farmacia al grossista è la restituzione, che avviene a fronte di errori di fornitura o rientri dal cliente ».

I ricorrenti segnatamente lamentano la violazione dell’art. 5, comma 7, d.l. n. 223/2006, dell’art. 10,