TAR Firenze, sez. I, sentenza 2015-01-13, n. 201500052
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Testo completo
N. 00052/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00627/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 627 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati S C e G V, con domicilio eletto presso l’avv. Cesare Piazza in Firenze, Via F. Puccinotti 61;
contro
il Ministero della Giustizia in persona del Ministro in carica ed il Tribunale di -OMISSIS-in persona del Presidente in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale sono domiciliati in Firenze, Via degli Arazzieri 4;
il Comune di -OMISSIS-in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. M L I, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40;
il Consiglio Giudiziario di -OMISSIS-in persona del Presidente della Corte di Appello in carica nonché le Procure della Repubblica di -OMISSIS-e di -OMISSIS-in persona dei rispettivi Procuratori Generali in carica, non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di -OMISSIS-e Consiglio Nazionale Forense in persona dei rispettivi Presidenti in carica, nonché imprese Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a., Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., FS Logistica s.p.a e Cima Riparazioni s.p.a. in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del decreto del Presidente della Sezione penale del Tribunale di -OMISSIS-12 aprile 2013, avente ad oggetto la distribuzione dei procedimenti penali in previsione della soppressione della sede distaccata di -OMISSIS-, e di tutti gli atti conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Tribunale di -OMISSIS-e del Comune di -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2014 il dott. A C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, ha previsto la soppressione dei tribunali, delle sezioni distaccate e delle procure della Repubblica individuati nella sua tabella allegata, tra cui rientra la Sezione distaccata di -OMISSIS-del Tribunale di -OMISSIS-che ha dovuto quindi essere accorpata alla sede centrale. In base all’articolo 11 del medesimo decreto, l’operatività della norma era stata stabilita a partire dal 13 settembre 2013.
Il Presidente del Tribunale di -OMISSIS-, al fine di un’anticipata programmazione del lavoro, ha emanato con decreto 15/2013 una variazione tabellare urgente costituendo, per quanto di interesse nella presente sede, tre collegi nella Sezione penale composto ognuno di tre magistrati. Nel terzo collegio sono stati nominati i magistrati che erano in servizio presso la sede distaccata di -OMISSIS-i quali, in base al suddetto provvedimento, avrebbero dovuto ricevere nuove assegnazioni fino ad arrivare ad un numero pari di procedimenti con gli altri collegi. Una volta raggiunta la parità di carico di lavoro tra i collegi, i procedimenti penali sarebbero stati assegnati con il criterio automatico.
Il Presidente della Sezione penale del Tribunale di -OMISSIS-, con decreto 12 aprile 2013, ha assegnato i processi sia monocratici che collegiali ai tre collegi costituendi prevedendo che fino al 12 settembre 2013, il nuovo terzo Collegio avrebbe ricevuto le prime quindici assegnazioni. Tra queste è stato compreso il procedimento penale rubricato sub R.g. n. -OMISSIS-, relativo al -OMISSIS-accaduto a -OMISSIS-nella notte del -OMISSIS-, per il quale è stato disposto il -OMISSIS-. Il decreto suddetto del Presidente della Sezione penale è stato consegnato ai ricorrenti durante l’udienza camerale penale -OMISSIS-ed essi l’hanno impugnato con il presente ricorso, notificato il 4 aprile 2014 e depositato il 18 aprile 2014, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Si sono costituiti il Ministero della Giustizia ed il Tribunale di -OMISSIS-, con l’Avvocatura dello Stato, e il Comune di -OMISSIS-eccependo l’inammissibilità ed insistendo, comunque, per il rigetto del ricorso nel merito.
All’udienza del 25 novembre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il presente ricorso è impugnato il decreto del Presidente della Sezione penale del Tribunale di -OMISSIS-in data 12 aprile 2013, che in asserita applicazione del d.lgs. 155/2012 disciplina l’assegnazione dei processi ai tre collegi costituendi, prevedendo che fino al 12 settembre 2013 il nuovo terzo Collegio avrebbe dovuto ricevere le prime quindici assegnazioni.
1.1 Con primo motivo i ricorrenti, imputati o responsabili civili ne1 processo relativo al -OMISSIS-accaduto a -OMISSIS-nella notte del -OMISSIS- e assegnato al suddetto terzo Collegio, lamentano che il decreto violerebbe l’art. 7 bis del d.p.r. 22 settembre 1988, n. 449, nonché la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura 12 settembre 2012, poiché avrebbe ad oggetto non l’assegnazione dei magistrati ma la distribuzione dei processi tra sezioni costituite ex novo . Inoltre riguarda processi già pendenti ed in particolare un singolo procedimento individuato, per il quale già era stata esercitata l’azione penale e che si trovava in fase di udienza preliminare. Sotto questo profilo verrebbe violato il principio costituzionale di cui all’art. 25 Cost. in forza del quale ogni atto di assegnazione delle cause penali non può riguardare cause pendenti ma quelle future. Il provvedimento poi, a dire dei ricorrenti, sarebbe stato emesso da un soggetto incompetente;disposto senza la partecipazione dei soggetti legittimati quale il Consiglio Giudiziario;non è stato ratificato dal Dirigente dell’ufficio che si è limitato ad apporre un timbro di presa d’atto e infine non è stato trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura perché procedesse all’approvazione della variazione tabellare disposta.
Con secondo motivo deducono che in base all’art. 48 quinquies del R.d. 30 gennaio 1941, n. 12, in vigore fino al 13 settembre 2013 secondo le disposizioni transitorie di cui all’art. 11 del d.lgs. 155/2012, la riorganizzazione degli uffici a seguito delle soppressioni e nel caso di specie la costituzione di un nuovo terzo Collegio, nonché la distribuzione delle cause pendenti tra tali nuovi uffici, avrebbe potuto avere effetto per i procedimenti incardinati dinanzi agli uffici incorporanti a partire dal 13 settembre 2013 e non avrebbe dovuto riguardare i procedimenti che prima di tale data fossero pervenuti all’ufficio competente, anche se si fosse trattato dell’ufficio incorporante. L’assegnazione dei procedimenti sarebbe dovuta avvenire in base ai criteri tabellari esistenti al momento in cui il procedimento era stato incardinato presso l’ufficio competente, ovvero presso il Tribunale di -OMISSIS-.
Con terzo motivo si dolgono del contrasto del provvedimento impugnato con il principio di precostituzione del giudice per legge ex art. 25 Cost. e con l’articolo 6 della Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo come interpretato dalla Corte Europea, secondo la quale tale principio implica l’esistenza di meccanismi atti a impedire che la formazione dei collegi giudicanti sia rimessa all’arbitrio di soggetti che agiscono nell’ambito della potestà amministrativa, come nella fattispecie il coordinatore degli uffici giudiziari, e comunque deve essere direttamente prevedibile in base alla legge. A questo proposito chiedono la rimessione alla Corte Costituzionale o alla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo.
Con quarto motivo, infine, lamentano che alla data del 30 ottobre 2013 risultavano assegnati al terzo Collegio di nuova formazione solo altri due processi, oltre a quello di cui si tratta, in luogo delle quindici nuove assegnazioni previste dal decreto presidenziale impugnato. Sussisterebbe quindi una contraddizione tra la motivazione di questo ed il concreto operare dell’organo che l’ha emesso.
1.2 Il Comune di -OMISSIS-eccepisce inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione del decreto 15/2013 emesso dal Presidente del Tribunale di -OMISSIS-, con cui era stata disposta la variazione tabellare. Nel merito, replica puntualmente alle deduzioni dei ricorrenti.
L’Avvocatura dello Stato costituitasi per le Amministrazioni statali intimate eccepisce difetto di giurisdizione poiché a suo dire, la questione relativa alla competenza e alla costituzione del giudice sarebbero riservate alla sua stessa cognizione o a quella dei giudici sovraordinati nello stesso ordinamento, ma non potrebbero essere oggetto di sindacato da parte di un giudice incardinato in un diverso ordine come quello amministrativo. Non sarebbe poi stato violato nel caso di specie il principio del giudice naturale così come statuito dall’ordinamento costituzionale e da quello convenzionale europeo, perché esso andrebbe contemperato con le esigenze sottese ad altri principi garantiti costituzionalmente, quali la continuità e la prontezza delle funzioni col limite della designazione arbitraria o abnorme.
2. Al fine del decidere è preliminare lo scrutinio dell’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa erariale.
Al riguardo occorre premettere che a norma dell’art. 7, comma 1, c.p.a. “sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l’esercizio il mancato esercizio del potere amministrativo”. Il nuovo codice di rito ha quindi ribadito che il criterio di differenziazione tra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa rimane fondato sulla posizione giuridica azionata in giudizio, da identificare nella ragione giuridica della pretesa fatta valere dal ricorrente. Spetta al giudice adito qualificare correttamente l’azione incardinata in base ai suoi elementi sostanziali (art. 32 c.p.a.).
Nel caso di specie i ricorrenti lamentano che con il provvedimento gravato sarebbero state violate le norme sulla corretta formazione del Collegio giudicante in sede penale e deve quindi ritenersi che abbiano azionato una pretesa fondata non su un interesse legittimo ma su un diritto soggettivo, e precisamente il diritto alla difesa in giudizio. Nell’ambito del giudizio penale non esistono infatti situazioni di interesse legittimo ma solo di diritto soggettivo perché la procedura penale non conosce che posizioni della seconda tipologia, e la posizione giuridico soggettiva del ricorrente imputato in un procedimento penale riguardante la corretta formazione del collegio giudicante non può essere qualificata come interesse legittimo (T.A.R. Marche 26 febbraio 1999, n. 183). Il rapporto dell’imputato, o del responsabile civile, con il bene della vita rappresentato dalla difesa giudiziaria é regolamentato in via diretta da norme di relazione senza che sussista alcun spazio conformativo riconosciuto dalla legge ad una Pubblica Autorità. Il provvedimento impugnato non è dunque stato emanato per la “cura concreta di interessi pubblici” affidati ad un ente dalla legge, ciò che costituisce il proprium della funzione amministrativa;esso è invece un atto di governo del processo penale e se emesso in violazione di legge, non incide su interessi legittimi ma sul primario diritto soggettivo alla difesa dell’imputato. Esso deve dunque essere contestato nell’ambito dello stesso ordinamento penale, innanzi quindi al giudice ordinario (penale), facendo valere i rimedi previsti dalla legge processuale penale. In quella sede dovranno essere valutate, quindi – come del resto già risultano valutate - le doglianze avanzate dai ricorrenti.
Il d.lgs. 155/2012 di cui si lamenta la violazione non pone alcun interesse legittimo in capo all’imputato il quale resta titolare dei suoi diritti come previsti dalla normativa processuale penale e, segnatamente, del diritto alla difesa di cui oggi si lamenta la violazione.
Poiché dunque le doglianze avanzate dai ricorrenti trovano fondamento nella pretesa violazione di un diritto soggettivo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione e le parti devono essere rimesse avanti al giudice ordinario penale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
Le spese processuali vengono integralmente compensate in ragione della novità della questione.