TAR Bari, sez. III, sentenza 2024-01-02, n. 202400003
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Testo completo
Pubblicato il 02/01/2024
N. 00003/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01134/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1134 del 2022, proposto da
Noema Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C T, C R e P P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A F in Bari, via Principe Amedeo, 26, nonché dagli avvocati Michele Dell'Anna e C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
“per l'annullamento l'e/o la declaratoria di nullità, previa emissione di idonea misura cautelare,
-della determinazione dirigenziale n. 906/7.9.2022 del Comune di Bari, recante provvedimento di diniego definitivo in relazione alla richiesta di PDC n. 188496/2022 relativo ad un intervento di edificazione con parziale cambio di destinazione d'uso ai sensi del combinato disposto della legge regionale 30 dicembre 2021 n.51 (art.27), della legge regionale n.16 del 7 aprile 2014 (art.2) e della legge regionale n.33 del 26 novembre 2007 (art. 8bis);
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare, nei limiti dell'interesse della ricorrente:
- della delibera di C.C. n. 11/2022, avente ad oggetto “Mutamenti di destinazione d'uso in attuazione dell'art. 2 l.r. n. 16/2014. Aggiornamenti della dcc n. 31/2015”;”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori, avvocati C T e C R per la parte ricorrente; Michele Dell'Anna e C C per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la deliberazione del Consiglio comunale n. 249/1995 il Comune di Bari approvò il piano di lottizzazione n. 22/91 (c.d. Lottizzazione Noema).
2. Lo strumento urbanistico riguardava una maglia urbanistica dell’estensione di 89.200 mq posta lungo l’asse tra via Generale Bellomo e la c.d. Terza mediana bis ed esprimeva una volumetria complessiva pari a 446.000 mc.
3. La maglia in questione è disciplinata dall’art. 39 delle norme tecniche di attuazione (“Zone per attività terziarie”) e prevede la realizzazione di “insediamenti destinati al commercio all'ingrosso e ai trasporti extraurbani su strada e alle attività ausiliarie ai trasporti, limitatamente agli ambienti di rappresentanza ed agli uffici, nonché al commercio al minuto, agli alberghi e ai pubblici servizi, alle attività ausiliarie del commercio, alle attività di comunicazioni, credito, assicurazioni, gestioni finanziarie, servizi per la igiene e la pulizia, servizi dello spettacolo, produzione e distribuzione del gas ed acqua (limitatamente agli uffici), pubblica amministrazione e studi professionali ed attività similari, frammista alla residenza nella misura massima del 50% del volume ammesso”.
4. Il piano di lottizzazione distribuisce la volumetria espressa dal suolo in 12 lotti (indicati con le lettere da A ad N), ognuno dei quali prevede la realizzazione di molteplici corpi di fabbrica.
5. Ciascuno dei corpi edilizi prevede una destinazione mista a terziario e a residenza, fatta eccezione per i lotti A ed N (che, invece, sono destinati integralmente ad attività terziarie).
6. La gran parte degli interventi edilizi misti a terziario/residenza è stata realizzata o è in corso di realizzazione; viceversa, i corpi di fabbrica destinati esclusivamente ad attività terziarie sono, ad oggi, inedificati.
7. Per porre rimedio alla difficoltà registratasi nel mercato immobiliare, che la ricorrente attribuisce alla rigidità degli strumenti di pianificazione vigenti e alle oggettive difficoltà dell’approvazione di nuovi strumenti urbanistici generali, il legislatore regionale è intervenuto a più riprese, al fine di rivitalizzare il settore dell’edilizia privata.
8. Tanto è avvenuto, prima con la legge regionale n. 33 del 2007 ("Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate"); successivamente, con ulteriori interventi normativi – in specie, l’art. 8- bis della legge regionale n. 16 del 2014 - che hanno consentito il mutamento di destinazione d’uso “ di immobili legittimamente edificati alla data di entrata in vigore del presente articolo in zone territoriali omogenee che lo strumento urbanistico generale prevede a destinazione mista come definita all’articolo 51, comma 1, lettera c), punto 5), della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), purché detti immobili non siano soggetti a vincolo derivante da finanziamento pubblico o rivenienti da variante urbanistica speciale ”; infine, con l’art. 27 della legge regionale n. 51/2021, che ha esteso la disciplina di cui al citato art. 8- bis della legge regionale n. 33/2007 “ anche agli interventi non ancora realizzati o in corso di realizzazione, previsti dai piani di lottizzazione approvati e convenzionati, alla data di entrata in vigore della presente legge” .
9. In questa prospettiva, la ricorrente ha presentato, in data 28 febbraio 2022, l’stanza di permesso di costruire al Comune di Bari per la realizzazione degli interventi di cui al lotto A del piano di lottizzazione prima richiamato, prevedendo il parziale mutamento di destinazione d’uso degli immobili a realizzarsi e, in particolare, che circa la metà della volumetria programmata sia destinata ad uso residenziale.
10. Poche ore dopo il deposito della domanda di permesso di costruire, il Consiglio comunale di Bari ha approvato la delibera n. 11/2022, rubricata “ Mutamenti di destinazione d’uso in attuazione dell’art. 2 LR n. 16/2014. Aggiornamento della DCC n. 31/2015”.
11. Precisa, la deducente, che con la precedente deliberazione n. 31/2015, al fine di consentire l’applicazione della normativa regionale, la Regione aveva autorizzato “in applicazione dell’art. 2 della l.r. n. 16/2014, il mutamento della destinazione d’uso di immobili edificati (e quindi edifici) legittimamente alla data del 08/04/2014 nelle parti del territorio comunale definite ‘Zone per attività terziaria’ e ‘Aree di rinnovamento urbano a carattere terziario - direzionale di tipo B9’, disciplinate rispettivamente dagli artt. 39 e 50 delle NTA del vigente PRG, riconosciute compatibili sotto il profilo ambientale e della funzionalità urbanistica, limitatamente agli usi consentiti nelle specifiche zone territoriali omogenee indicate sopra e a condizione che siano assicurati: a) appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione; gli spazi per parcheggi realizzati non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente; b) le quantità minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi previste per la nuova destinazione dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, dallo strumento urbanistico vigente o l’importo dovuto per la loro monetizzazione ove non sia possibile reperirli nelle immediate vicinanze; c) il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e accessibilità”.
12. La delibera consiliare n.11/2022, pertanto, è stata emessa in dichiarata attuazione dell’art. 2 della legge regionale n. 16/2014 e a modifica della precedente