TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2017-12-05, n. 201712009

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2017-12-05, n. 201712009
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201712009
Data del deposito : 5 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/12/2017

N. 12009/2017 REG.PROV.COLL.

N. 07342/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 7342 del 2002, proposto da Z M, rappresentato e difeso dall’avv. M M (cod. fisc.: MNCMRA56M29E256P) del Foro di Perugia e dall’avv. M U C (cod. fisc.: CHCMTN47R10E256H), con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, via Rodi, n. 32;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

del provvedimento di rigetto istanza volta ad ottenere la dispensa dal servizio militare di leva ai sensi dell’art. 7, comma 3°, del D. Lgs. n. 504/97.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del giorno 25 ottobre 2017, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Con il presente ricorso, il sig. Z M, calciatore professionista, esponeva che, essendo stato assunto dalla società sportiva “A.S. Gubbio 1910 srl”, aveva presentato istanza di dispensa dal servizio militare, ai sensi dell'art. 7 co. 3 lett. a) del D. Lgs. n. 504/1997, ritenendo di rientrare nel novero dei soggetti " selezionati da enti pubblici o privati ai fini dell'assunzione già in fase di avanzata e concreta definizione e per la quale sia richiesto l'adempimento degli obblighi di leva, sempreché venga prodotta la comprovante documentazione ".

Avverso l’epigrafato provvedimento di diniego, emesso sul presupposto che il calciatore professionista sarebbe titolare di un rapporto di lavoro di natura autonoma e libero professionale, il ricorrente deduceva illegittimità, evidenziando che era legato alla società sportiva da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato -regolarmente prodotto in atti- ed invocava la normativa in materia di lavoro sportivo, e, in particolare la L. n.91 del 23/03/1981, la quale , come precisato dalla sentenza Cass. Sez. Lav. 28/12/1996 n.11540, disciplina il rapporto tra sportivi professionisti e società sportive, come un rapporto speciale di lavoro subordinato, che può definirsi di lavoro autonomo soltanto nel caso di soltanto in caso di singola prestazione episodica nel tempo e non quando la prestazione ha carattere continuativo, con sostanziale previsione del vincolo della subordinazione.

In particolare, evidenziava che il contratto di lavoro de quo , stipulato per un periodo continuativo di due anni, poi rinnovato per altri due anni, non avrebbe potuto avere i connotati del carattere autonomo della prestazione, ma quelli della prestazione continuativa nel tempo, configurando un rapporto di lavoro subordinato, idoneo a determinare la dispensa dal servizio militare di leva.

Con atto depositato in data 5.7.2002, si costituiva l’intimata Amministrazione, per resistere al presente ricorso.

Questa Sezione, con Ordinanza n. 4207 del 15.7.2002, accoglieva la domanda cautelare proposta dal ricorrente, ai fini del riesame.

Il presente giudizio veniva dichiarato perento con Decreto Presidenziale n. 20947 del 16.12.2014, il quale veniva, poi, revocato con Decreto Presidenziale n. 190 del 12.2.2016, reso a seguito di dichiarazione di interesse di parte ricorrente, depositata in data 18.6.2015.

Con memoria depositata in data 22.9.2017, il ricorrente precisava che, a seguito dell’Ordinanza cautelare, il Ministero aveva provveduto ad annullare il decreto dirigenziale epigrafato " rilevato che il giovane è stato assunto presso la società "ASSOCIAZIONE SPORTIVA GUBBIO S.R.L.", con contratto a termine, talché ha titolo per la concessione del beneficio richiesto ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. a), del D. Lgs. 30 dicembre 1997 n° 504 " e, pertanto, chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese della P.A.

Risulta in atti che, con il provvedimento il provvedimento n° LEV/02_44003031/REA/5 del 3.10.2002, la P.A. si è determinata in favore del ricorrente, dopo aver riesaminato la fattispecie, a seguito dell’Ordinanza n. 4207 del 15.7.2002.

Pertanto, nella specie, va dichiarata la P.A la cessazione della materia del contendere , ai sensi dell’art. 34, comma 5, cpa.

Le spese di giudizio possono essere parzialmente compensate, in quanto, oltre che del principio della cosiddetta “ soccombenza virtuale ”, occorre altresì tenere conto che il provvedimento di rimozione dell’impugnato provvedimento, benchè assunto in data 3.10.2002, sia stato depositato in giudizio soltanto alla data del 11.9.2017, dopo la disposta revoca del Decreto Presidenziale di perenzione n. 20947 del 16.12.2014, a seguito di dichiarazione di interesse di parte ricorrente, depositata in data 18.6.2015.

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