TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 2018-07-19, n. 201808191
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Testo completo
Pubblicato il 19/07/2018
N. 08191/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04751/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4751 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato N P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta n. 142;
contro
Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della circolare n. 13229/2016/PN (non conosciuta e non reperibile), datata 18 aprile 2016, della Direzionale Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, che esclude le persone sottoposte alle speciali misure di protezione (i “collaboratori di giustizia”) dal novero dei soggetti che possono essere sottoposti alla escussione svolta dal difensore in sede di indagine difensiva, a norma dell'art. 391 -bis c.p.p.;
del provvedimento emesso dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio Centrale di Protezione – Nucleo Operativo Protezione – Calabria, in data 5 dicembre 2017 (non notificato all'avv. N P), con il quale si rigettava la richiesta di assunzione di informazioni ex art. 391bis c.p.p. dai collaboratori di giustizia -OMISSIS-;
di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, nonché per la declaratoria della sospensiva del provvedimento oggetto del presente ricorso, dato che il colloquio ex art. 391 bis c.p.p. rappresenta l'unico mezzo che la difesa ha a disposizione per poter ascoltare i suddetti collaboratori prima della conclusione delle indagini (e, dunque, prima che maturi il termine previsto dall'art. 415 bis c.p.p.).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Interno e della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo;
Visti tutti gli atti della