TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 2018-07-19, n. 201808191

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 2018-07-19, n. 201808191
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201808191
Data del deposito : 19 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/07/2018

N. 08191/2018 REG.PROV.COLL.

N. 04751/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4751 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato N P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta n. 142;

contro

Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della circolare n. 13229/2016/PN (non conosciuta e non reperibile), datata 18 aprile 2016, della Direzionale Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, che esclude le persone sottoposte alle speciali misure di protezione (i “collaboratori di giustizia”) dal novero dei soggetti che possono essere sottoposti alla escussione svolta dal difensore in sede di indagine difensiva, a norma dell'art. 391 -bis c.p.p.;

del provvedimento emesso dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio Centrale di Protezione – Nucleo Operativo Protezione – Calabria, in data 5 dicembre 2017 (non notificato all'avv. N P), con il quale si rigettava la richiesta di assunzione di informazioni ex art. 391bis c.p.p. dai collaboratori di giustizia -OMISSIS-;

di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, nonché per la declaratoria della sospensiva del provvedimento oggetto del presente ricorso, dato che il colloquio ex art. 391 bis c.p.p. rappresenta l'unico mezzo che la difesa ha a disposizione per poter ascoltare i suddetti collaboratori prima della conclusione delle indagini (e, dunque, prima che maturi il termine previsto dall'art. 415 bis c.p.p.).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Interno e della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2018 la dott.ssa F P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Considerato che con il ricorso in epigrafe sono stati impugnati la circolare n. 13229/2016/PN della Direzionale Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, che ha escluso le persone sottoposte alle speciali misure di protezione dal novero dei soggetti che possono essere sottoposti alla escussione svolta dal difensore in sede di indagine difensiva, a norma dell'art. 391 bis c.p.p., e il provvedimento emesso dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio Centrale di Protezione – Nucleo Operativo Protezione – Calabria, in data 5 dicembre 2017, con il quale è stata respinta la richiesta di assunzione di informazioni ex art. 391 bis c.p.p. dai collaboratori di giustizia -OMISSIS-;

che il ricorrente ha dedotto di avere un interesse sostanziale all’impugnazione di tali atti, essendo sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, emessa in data 13 maggio 2017 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria nell’ambito del procedimento penale n. 5264/16-RGNR DDA, nel quale le uniche fonti di prova acquisite agli atti sarebbero proprio le dichiarazioni dei collaboratori -OMISSIS-, di tal che per la difesa sarebbe essenziale poter interpellare i collaboratori -OMISSIS- prima che si concluda la fase delle indagini preliminari;

Che a sostegno del ricorso sono state dedotte le censure di: violazione di legge e, in particolare, degli artt. 111 e 24 della Costituzione, in relazione al principio del giusto processo penale, nonché al diritto di difesa del soggetto sottoposto a procedimento penale, eccesso di potere in relazione ai medesimi profili;
violazione di legge e, in particolare, dell'art. 97, comma 1, della Costituzione e dell’art. 1 della legge 241/1990, in relazione al principio di legalità dell’azione amministrativa, nonché eccesso di potere in relazione ai medesimi profili;
violazione di legge e, in particolare, dell'art. 1 delle Disposizioni sulla legge in generale, in relazione al principio di gerarchia delle fonti del diritto, nonché eccesso di potere in relazione ai medesimi profili, per la natura di atto interno e non normativo delle circolari, quali quella impugnata;

Che il ricorso in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile;

Che, infatti, con la “circolare” del 18 aprile 2016 impugnata, il Procuratore Nazionale Antimafia ha fornito ed indirizzato alle procure distrettuali una propria interpretazione del combinato disposto delle norme che disciplinano le “investigazioni difensive” (introdotte con la L. 397/2000) e dell’art. 5 della legge 45/2001, che ha modificato l’art.12 del D.L. 8/1991, convertito nella L. 82/1991, di tal che tale nota non presenta alcun contenuto immediatamente lesivo degli interessi del ricorrente;

Considerato poi, con riferimento al provvedimento della Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio Centrale di Protezione notificato il 5.12.2017, che il ricorso risulta tardivo, in quanto notificato il 16.4.2018;

Che, in ogni caso, sull’impugnazione di tale atto difetta la giurisdizione del giudice amministrativo adito, rientrando nella cognizione del giudice ordinario e, in particolare, penale, la delibazione della possibilità e legittimità di escussione delle persone sottoposte a speciali misure di protezione da parte del difensore del ricorrente, in sede di indagine difensiva, a norma dell’art. 391 bis c.p.p.;

Che il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, in tale parte, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la controversia alla cognizione del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11 c.p.a.;

Che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

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