TAR Palermo, sez. I, sentenza 2021-04-06, n. 202101128
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Pubblicato il 06/04/2021
N. 01128/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01466/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1466 del 2019, proposto da
Ivana Antonella Alagna, Filippa Alfano, Nadia Arnao, Giorgio Arrigo, Piero Antonuccio, Giuseppe Barbaro, Stefania Barbaro, Claudio Battaglia, Maria Anna Battaglia, Rosangela Bellia, Tiziana Maria Benfante, Maria Pia Biundo, Caterina Boccellato, Gaetano Bonanno, Rosa Anna Maria Bonanno, Francesco Bosco, Rosalia Calabria, Arcangelo Campagna, Maurizio Campanella, Rosa Campofiorito, Paolo Canale, Giuseppa Canta, Vincenza Caprisi, Vita Caruso, Vita Caruso, Giusi Castro, Maria Concetta Castronovo, Gianluca Cerdone, Antonia Grazia Conte, Alessandra Conti, Maurizio Coronnello, Giuseppa Cuccia, Maria Cucci Argenis, Giovanni D’Angelo, Francesco D’Anna, Concetta D’Antoni, Maria D’Aura, Massimo De Luca, Salvatore Di Fatta, Maria Santa Dinolfo, Giuseppina Di Maggio, Germana Di Palermo, Jolanda Di Salvo, Rosaria Maria Dolce, Francesca Dragna, Daniela Drago, Giuseppina Drago, Vitalino Drago, Isidoro Esposito, Vincenza Evola, Caterina Fazio, Giancarlo Fontana, Ignazia Gaeta, Giuseppa Galletto, Antonino Gatto, Francesco Gaudesi, Achille Gazzelli, Giancarlo Gennaro, Carmela Giardina, Maria Giardina, Marcello Giarraffa, Marisa Giordano, Lucia Glorioso, Agostino Graziano, Giuseppina Graziano, Mariagrazia Guida, Francesca Iannolino, Vincenza Imbergamo, Tommasa La Mantia, Maria La Rocca, Marinella La Rosa, Romina La Rosa, Pietro La Russa, Antonina Leone, Giacinto Licari, Salvatore Lo Curto, Giuseppa Longo, Rosa Lombardo, Cinzia Lucchese, Filippo Malizia, Loredana Maniscalco, Maria Antonia Manuli, Rosa Maranto, Alessandro Marotta, Maria Assunta Marsala, Elena Maria Martoro, Giuseppe Massa, Angela Mercurio, Daniela Mercurio, Roberta Mercadante, Giuseppe Messineo, Francesco Milazzo, Francesca Minutella, Teresa Mirto, Carmelina Moceo, Vincenzo Morello, Antonio Moschitta, Agata Mutolo, Antonella Notaro, Anna Orifici, Giuseppe Orlando, Giuseppe Orlando, Ilaria Maria Lucia Parrella, Anna Maria Pastorello, Antonella Patti, Salvatore Pernice, Rita Petrola’, Rita Piscopo, Maria Porcello, Vincenzo Leoluca Profita, Daniela Pullara, Michael Rappa, Francesca Irene Ricotta, Rosaria Rigatuso, Vincenzo Riina, Rosalia Rizzo, Rosanna Rizzo, Anna Romito, Angela Ruggeri, Anna Maria Ruggieri, Ersilia Russo, Gaetano Russo, Francesca Sacco, Mario Salemi, Gisella Salvo, Domenico Savio, Margherita Scaletta, Anna Scarpello, Salvatore Scavuzzo, Giuseppe Scianna, Maria Serio, Maria Cristina Siino, Domenica Sottile, Giuseppina Sottile, Antonino Sparacino, Alessandra Taormina, Gisella Tola, Beatrice Trumbaturi, Pasquale Sergio Tuso, Mayra Engel Vaccaro, Carmela Ventimiglia, Carmela Viola, Rosa Maria Vitale, Agata Zangara, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Russo Bavisotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Gregorio Ugdulena 30;
- Assessorato della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
nei confronti
Vincenzo Allotta non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della Delibera 430 del 4 aprile 2019 del Commissario Straordinario della Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo avente ad oggetto "Piano triennale del fabbisogno del personale 2019/2021" con la quale in particolare:
a) è stata rimodulata la dotazione organica del personale (anche) dei ruoli Amministrativo e Professionale, rispetto alle previsioni variamente confermate in passato (e dal ultimo con delibera 198/2018 anche per il 2019), con soppressione di almeno n° 547 (SEE&OO) posti di “Coadiutore Amministrativo”, Cat. B e BS (allegato B);
b) è stata prevista la “stabilizzazione”, nel 2019, di soli 84 posti di categoria B –Coadiutore Amministrativo-, a fronte dei n° 648 contrattisti “inquadrati nella detta categoria” ed possesso dei requisiti per la c.d. stabilizzazione 41299::LR12DA174C86F63404D5AC::2021-03-01">ex art. 20 comma 1 Dlgs. 75/2017;
c) è stato dato atto che la determinazione della dotazione organica contenuta nella delibera 198/2018, (che confermava le dotazioni organiche determinate in passato) e consentiva la stabilizzazione di tutti i contrattisti, era finalizzata ad assicurare la proroga dei ridetti 648 precari, invece che ad assicurare e garantire la continuità e la funzionalità dei servizi, ai livelli di produttività raggiunti e mantenuti grazie alla professionalità dei contrattisti stessi;
- della nota 41338 dell’Assessorato Regionale della Salute, in data 23 maggio 2019, di sostanziale approvazione della delibera 430 suddetta;
- della delibera 82 del 23 maggio 2019 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo, avente ad oggetto l'avviso di mobilità e concorso per la copertura (tra gli altri) di n. 31 posti tra Collaboratore Amministrativo e Collaboratore Tecnico;
- della delibera 84 del 23 maggio 2019 del Direttore Generale dell’ASP di Palermo, avente ad oggetto l'avviso di concorso pubblico per posti (5) della Dirigenza Amministrativa e Professionale;
- di ogni altro atto ed orientamento della ASP di Palermo diretto a ridurre i 786 posti delle Categorie B e BS del Ruolo Amministrativo, risultanti in servizio al 31.12.2018 e ripetutamente confermati per l’anno 2019, ancorché non conosciuto dai ricorrenti;
- unitamente ad ogni altro atto di rifiuto della applicazione, ad essi ricorrenti, della c.d. stabilizzazione ex art. 20 comma 1 dlgs.
e per l’accertamento
del dovere della ASP di Palermo di procedere alla c.d. stabilizzazione dei ricorrenti, ex art. 20 comma 1 Dlgs 75/2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo e dell’Assessorato della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2020 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.1. Con ricorso notificato il 03/06/2019 e depositato il 29/06/2019 i ricorrenti hanno esposto:
- di essere precari, inquadrati nella categoria B in servizio, in forza di contratti a tempo determinato costantemente prorogati, presso l’ASP di Palermo, da quasi un trentennio e inoltre addetti allo svolgimento di ruoli fondamentali per la struttura dell’Azienda;
- di essere stati “oggetto” della procedura di “stabilizzazione” di cui alla legge regionale 24/2010, al Protocollo di Intesa con le OO.SS. del 2011 e dell’art. 30 l. reg. 5/2014, nonché dei bandi di concorso “finalizzati” indetti dalla ASP di Palermo entro il 31.12.2012, per la copertura di posti vacanti della ridetta categoria B del personale;
- che tuttavia dette procedure di stabilizzazione non si sono compiute per effetto dei limiti di organico nelle assunzioni vigenti in passato;
- che ad avviso dei ricorrenti detti limiti di organico dovrebbero ritenersi superati dalla normativa più recente, sostanzialmente costituita dall’art. 22 comma 3 della legge regionale n°1/2019 (legge di stabilità regionale della Sicilia), che ha previsto l’applicabilità incondizionata della stabilizzazione ex art. 20 comma 1 Dlgs 75/2017, a tutti i contrattisti, nella P.A, provenienti dai “bacini” del precariato storico;
- di essere tutti titolari dell’interesse legittimo alla c.d. stabilizzazione del proprio posto di lavoro, essendo ormai sgombrato il campo da qualsiasi remora interpretativa sulla natura del contratto (se assistenziale ovvero subordinato) che li lega alla Amministrazione Sanitaria da ormai un trentennio.
Ciò premesso i ricorrenti lamentano che la ASP di Palermo, con la impugnata delibera 430/2019, ha previsto la “stabilizzazione”, nel 2019, di soli 84 posti di categoria B – Coadiutore Amministrativo, a fronte dei n° 648 contrattisti “inquadrati nella detta categoria” ed in possesso dei requisiti per la c.d. stabilizzazione ex art. 20 comma 1 Dlgs. 75/2017;e che in sostanza detta delibera ha di fatto soppresso i posti che nella precedente dotazione organica erano destinati al (ed attualmente sono occupati dal) personale amministrativo delle categorie B e BS, così facendo venir meno il presupposto fondamentale per l’applicazione del Dlgs 75/2017 costituito, appunto, dalla esistenza dei posti in organico.
1.2. Il gravame è affidato alle seguenti censure:
I) Violazione dell’art. 6 D.lgs. 165/01 e dell’art. 4 D.lgs. 75/17;dell’art. 20 D.lgs. 75/2017 e relativa circolare applicativa 3/17;- Violazione del DPCM 8.5.2018 ed in particolare: art. 2, cpv. 2;art. 2.1,
cpv. 7;art. 7.2, cpv. 1 e 2;art. 7.3;- Eccesso di potere e difetto di motivazione.
II) Violazione dell’art. 20 comma 1 D.lgs. 75/2017;della circolare 3/2017 del Ministro per la semplificazione e la P.A. ed in particolare degli artt. 3.2.2, ult. cpv;e 3.2.4, cpv 4;del parere 77556 del 23.11.2018 reso all’Assemblea Regionale Siciliana, dalla PCM Dip. F.P.
III) Ulteriore violazione dell’art. 20 comma 1 D.lgs. 75/2017, della circolare applicativa 3/2017 e del parere della PCM Dip. F.P. n° 77556 del 23.11.18;violazione dell’art. 22 comma 3 L Reg Sicilia 1/2019;violazione delle delibere 574/2004 della