TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-03-15, n. 202300135
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Testo completo
Pubblicato il 15/03/2023
N. 00135/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00472/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IL MA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 472 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Cinzia Brandalise, Alessia Lauri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento della Questura di Bologna del 28 aprile 2022 n. -OMISSIS- relativo al mancato rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Andrea Migliozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I.- La sig.na -OMISSIS-, cittadina cinese , con ingresso in Italia nell’agosto del 2015 mediante visto consolare, è studentessa dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna con immatricolazione nell’anno accademico 2015-2016 e iscrizione al Corso di laurea in Lettere e Filosofia, corso di laurea in Cinema, Televisione, e produzione multimediale ( CITEM ) .
Riferisce altresì di aver sostenuto gli esami previsti dal piano di studi e di star preparando, allo stato, la tesi di laurea , con la relativa discussione, prevista per il novembre 2022.
La predetta inoltrava alla Questura di Bologna in data 24/8/2020 istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, ma detta istanza veniva negativamente riscontrata con provvedimento di diniego di rilascio di detto titolo adottato dal Predetto Ufficio in data 3071072021, “ per mancanza dei requisiti previsti dalla legge “.
In particolare , l’Autorità di P.S. poneva a sostegno della propria negativa determinazione il fatto che la ricorrete era iscritta per l’anno accademico 2020/2021 al quarto anno fuori corso del citato corso di laurea e che per ciò stesso ai sensi dell’art. 46 comma 4 del DPR n. 394/99 il permesso di soggiorno