TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 2024-08-19, n. 202400605
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Pubblicato il 19/08/2024
N. 00605/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00318/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 318 del 2024, proposto da
Sicuritalia Group Service Soc. Cons. p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9707069EBC, rappresentata e difesa dall'avvocato M N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Debora Urru in Cagliari, via Genneruxi n. 5;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Dante, 23;
nei confronti
Italpol Servizi Fiduciari S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Edoardo Giardino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del verbale n. 9 del 9.4.2024, con il quale il seggio monocratico nominato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha escluso la ricorrente dal lotto n. 1 della “ procedura aperta telematica ... per l’affidamento per quattro anni più uno opzionale dei servizi ai passeggeri nei porti di Olbia e, limitatamente alla stagione estiva, di Golfo Aranci ”;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale e/o comunque connesso con particolare riferimento al verbale di gara del 22.9.2023 e alla relazione del RUP della procedura datata 4.4.2024, in parte qua ritengono che la stessa ricorrente sia priva del requisito di idoneità tecnica di cui all’articolo 7.3. del disciplinare di gara (“ aver eseguito nell’ultimo quinquennio servizi analoghi ai servizi oggetto di ciascun lotto per il quale si intende partecipare per un importo almeno pari al valore stimato annuale di ciascuno dei suddetti servizi ”);
- del decreto n. 143/2024, reso noto il 29.4.2024, con il quale la gara di cui si discute è stata aggiudicata ad ITALPOL SERVIZI FIDUCIARI S.r.l.;
e per la conseguente condanna
dell’Autorità resistente al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente economico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Italpol Servizi Fiduciari S.r.l. e della Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna di Cagliari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2024 il dott. O M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- la ricorrente ha partecipato alla procedura indetta dalla Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, suddivisa in 3 lotti, “ per l’affidamento per quattro anni più uno opzionale dei servizi ai passeggeri nei porti di Olbia e, limitatamente alla stagione estiva, di Golfo Aranci ”;
- l’interessata ha partecipato per il lotto 1, avente ad oggetto l’erogazione dei servizi di “ accoglimento, ricezione, smistamento ed instradamento dei veicoli e dei passeggeri che transitano, sia in arrivo che in partenza dalle navi, dal Pontile Isola Bianca di Olbia e, limitatamente alla stagione estiva, dal Porto Commerciale di Golfo Aranci ”, indicando quale sua consorziata esecutrice, in caso di aggiudicazione, la società Servizi Fiduciari Soc. Coop. (alla quale è medio tempore succeduta, per effetto di una cessione di ramo d’azienda, la società Sicuritalia Servizi di Sicurezza S.p.A.);
- la ricorrente è stata esclusa dalla gara per la carenza del requisito di idoneità tecnica di cui all’articolo 7.3 del Disciplinare di gara (“ aver eseguito nell’ultimo quinquennio servizi analoghi ai servizi oggetto di ciascun lotto per il quale si intende partecipare per un importo almeno pari al valore stimato annuale di ciascuno dei suddetti servizi ”);
- la ricorrente, quindi, con l’odierno ricorso ha impugnato il provvedimento di esclusione meglio specificato in epigrafe, nonché il successivo provvedimento con cui la gara è stata aggiudicata alla società Italpol Servizi Fiduciari S.r.l., odierna controinteressata;
Considerato che il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I) “ SULLA TITOLARITÀ, IN CAPO AD SGS, DEL REQUISITO DI IDONEITÀ TECNICA RICHIESTO DAL DISCIPLINARE: ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO PER VIOLAZIONE DELL’