TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-08-30, n. 202304923
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 30/08/2023
N. 04923/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02869/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2869 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da Fa.Ci.S. Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati S C, M A C, con domicilio eletto presso lo studio S C in Pozzuoli, corso della Repubblica 39;
contro
Comune di Orta di Atella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C F, con domicilio eletto presso il suo studio in Casagiove, via Pontillo 28;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Orta di Atella sulla istanza ex art. 38 T.U. Edilizia prot. 21565 del 30.12.2016 presentata dalla ricorrente e rimasta inevasa anche dopo diffida del 23.5.2017; per la consequenziale condanna da porsi carico del Comune di Orta di Atella affinché sulla predetta istanza prot. 21565 del 30.12.2016 adotti un provvedimento espresso tenuto conto di quanto accertato con Sentenza della Ottava Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania di Napoli, n. 2300/16, del 05 maggio 2016, resa nel ricorso R.G. 3415/13; c) ancora, in via subordinata, affinché l'adito TAR condanni il Comune all'adozione di un provvedimento espresso in ordine all'istanza e diffida presentata dalla ricorrente del 23.5.2017.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FA.CI.S. Immobiliare s.r.l. il 2/7/2018:
per l'annullamento:
a) della nota Prot. Gen. n. 9337 del 18.4.2018 a firma del Responsabile del Settore Politiche del Territorio del Comune di Orta di Atella nella parte lesiva degli interessi della ricorrente; b) della nota Prot. Gen. n. 5833 del 5.3.2018 nella parte lesiva degli interessi della ricorrente; c) per quanto di ragione ed ove occorra delle note Prot. Gen. 20703 del 14.12.2017, Prot. Gen. 18265 del 6.11.2017; d) ova occorra dell'art. I – 50 e art. I – 51 del RUEC di Orta di Atella; e) di ogni altro atto preordinato, conseguente e/o comunque connesso con quelli che precedono ancorché non conosciuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FA.CI.S. Immobiliare s.r.l. il 25/9/2018:
per l’annullamento:
a) della nota Prot. Gen. n. 13463 del 19.06.2018 e comunicata a mezzo PEC il 20.6.2018 a firma del Responsabile del Settore Politiche del Territorio del Comune di Orta di Atella; b) dell'esito della istruttoria di cui al prot. urb. 142 del 15.6.2018, di contenuto ignoto; c) di ogni altro atto preordinato, conseguente e/o comunque connesso con quelli che precedono ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Orta di Atella;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 il dott. P S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La FA.CI.S. Immobiliare s.r.l., con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Orta di Atella sull’istanza ex art. 38 T.U. Edilizia prot. 21565 del 30.12.2016, rimasta inevasa anche dopo la diffida del 23.5.2017 e, con motivi aggiunti depositati il 21.7.2018, ha impugnato, per l’annullamento, la nota del Comune n. 9337 del 18.4.2018 nella parte ritenuta lesiva, con la quale l’ente ha rilasciato il parere di conformità urbanistica ed edilizia dell’immobile (un capannone produttivo) di sua proprietà ed ha accolto l’istanza di riedizione di P. di C. provvedendo, d’ufficio, al