TAR Roma, sez. 1B, decreto cautelare 2021-02-17, n. 202100993
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Pubblicato il 17/02/2021
N. 00993/2021 REG.PROV.CAU.
N. 01827/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso R.G. n. 1827 del 2021, proposto da Corden Pharma Latina S.p.A. (C.F. e P.I. 06974330968), in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, dott. Dott. F R Z, con sede legale in Sermoneta (Latina), via del Murillo Km 2,800, rappresentata e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente, dall’avv. D L (cod. fisc.: LPNDMN61T10H501V), dall’avv. F S (cod. fisc.: SBRFNC69S62L117U), dall’avv. A M (cod. fisc.: MZZNNA77C52H501C) e dall’avv. Sergio Grillo (cod. fisc.: GRLSRG70C10F839K), con domicilio eletto presso lo Studio “Lipani Catricalà &Partners”, in Roma, via Vittoria Colonna, n. 40 e con digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore;Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Regionale Lazio - Comitato Tecnico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro-tempore;- Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando Provinciale Vigili del Fuoco Latina, in persona del legale rappresentante pro-tempore;tutti non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della nota prot. n. 0002585 del 4 febbraio 2021, con la quale il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile- Direzione Regionale Lazio - Comitato Tecnico Regionale Lazio ha disposto a carico di Corden Pharma Latina S.p.A., ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105, il divieto di esercizio dello stabilimento gestito dalla stessa Corden Pharma Latina S.p.A., sito in Sermoneta, Via del Murillo Km 2,800, stante la “ omessa individuazione e proposizione di misure compensative volte alla salvaguardia della vita umana, dell'incolumità delle persone e alla tutela dell'ambiente nelle more del completamento dei lavori di adeguamento di cui al cronoprogramma datato 12/01/2021, acquisito con nota prot. DIR-LAZ n. 2080 del 29/01/2021 ”;
- della nota prot. n. 0002870 del 5 febbraio 2021, con la quale il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Regionale Lazio - Comitato Tecnico Regionale Lazio ha precisato che “ Il divieto di esercizio è relativo a tutto lo stabilimento ”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale a quelli su indicati, ivi compresi: 1) la nota del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Regionale Lazio - Comitato Tecnico Regionale Lazio prot. n. 7421 del 9 maggio 2019;2) la nota del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Regionale Lazio - Comitato Tecnico Regionale Lazio prot. n. 0022788 del 23 dicembre 2019;3) la nota del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Regionale Lazio - Comitato Tecnico Regionale Lazio prot. n. 0013168 del 4 agosto 2020;4) la nota del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Comando Provinciale Vigili del Fuoco Latina prot. n. 0016470 del 26 novembre 2020, recante le risultanze dell'istruttoria compiuta dal Gruppo di Lavoro nominato dal Comitato Tecnico Regionale Lazio con nota prot. n. 22783 del 23 dicembre 2019;5) la nota del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Regionale Lazio - Comitato Tecnico Regionale Lazio prot. n. 0022823 del 16 dicembre 2020;6) la relazione del 26 gennaio 2021 predisposta dal Gruppo di Lavoro nominato dal Comitato Tecnico Regionale Lazio con nota prot. n. 22783 del 23 dicembre 2019;
NONCHE' PER LA CONDANNA
della parte resistente al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, cagionati all'odierna Società ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., dalla ricorrente società, operante nel settore farmaceutico, intesa ad evidenziare, in sostanza, che gli atti impugnati potrebbero creare gravissimi danni di notevole rilevanza economica, occupazionale e sociale;
Vista l’Ordinanza di questa Sezione n. 3416 del 4.6.2019- non impugnata- con cui è stato accolto l’istanza cautelare proposta dalla medesima parte ricorrente sul ricorso connesso RG 5879 del 2019;
Ritenuto che, nella ponderazione degli interessi in conflitto - tutti di importanza fondamentale per la vita sociale del territorio interessato nonché di rilievo riconducibile ai principi costituzionali rivenienti dagli art. 2, 32, 35, 36 e 41 della Costituzione- quello perseguito dalla parte ricorrente non può essere ritenuto completamente recessivo, in considerazione delle sue rilevantissime ricadute sociali, economiche ed occupazionali nonché per la necessità di non interrompere immediatamente la produzione di un ingente quantitativo di farmaci, di cui molti di grande utilità per la salute umana;
Considerato che le criticità sui luoghi di produzione evidenziate investono in modo particolare l’impianto relativo alle colonne di distillazione e, che, pertanto, appare opportuno, lasciare la res adhuc integra con riferimento agli altri impianti dello stabilimento, nelle more della celebrazione della prima di camera di consiglio utile del 12.3.2021 per la trattazione della domanda cautelare, nel rispetto dei termini a difesa previsti dall’art. 55, comma 5°, cpa ;
Ritenuto, pertanto, che, nelle more, appare opportuno consentire la continuazione dell’attività industriale, facendo onere alla P.A. di convocare immediatamente la parte ricorrente, al fine di individuare - anche mediante interlocuzione diretta e possibilmente congiuntamente- ogni soluzione prescrittiva di immediata e semplice realizzazione, al fine di garantire il rispetto della sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente mentre ha luogo l’attività di produzione industriale, prevenendo il verificarsi di ogni eventuale rischio;
Ritenuto che le interlocuzioni della parte ricorrente e della PA. potranno comunque continuare al fine di trovare la giusta soluzione atta a consentire una composizione armonica di tutti i rilevanti interessi pubblici coinvolti nella fattispecie, con il minor sacrificio possibile di alcuno di essi;
Ritenuto che la P.A. potrebbe riesaminare la fattispecie anche in via di autotutela, per le evidenti finalità di deflazione del contenzioso;