TAR Catania, sez. IV, sentenza 2022-08-24, n. 202202306
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Pubblicato il 24/08/2022
N. 02306/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01340/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1340 del 2019, proposto da G G, rappresentato e difeso dall'avvocato R V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Giustizia - Sottocommissione Esame Abilitazione Forense presso Corte di Appello di Messina - Sottocommissione Esame Abilitazione Forense presso Corte di Appello di Genova, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota contenuta nella PEC del 25 giugno 2019, con la quale la sottocommissione Esami Avvocato istituita presso la Corte d'Appello di Messina comunicava l'annullamento del compito;
- dell'elenco, depositato il 26 giugno 2019, presso la segreteria della Corte d'Appello di Messina, nella parte in cui non compare il nominativo del ricorrente tra gli ammessi alla prova orale.
- del verbale del 09 maggio 2019 con cui la Sottocommissione per gli esami di Avvocato istituita presso la Corte d'Appello di Genova annullava l'elaborato del ricorrente (busta n° 171) “in quanto l'atto giudiziario reca l'indicazione dell'Avvocato G G, così inserendo un segno di riconoscimento idoneo ad indicare il candidato” .
- di qualsiasi altro atto, presupposto e consequenziale, comunque connesso, che si anteponga rispetto alla pretesa del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e della Commissione Esami di Avvocato presso la Corte d'Appello di Messina e della Commissione Esami di Avvocato presso la Corte d'Appello di Genova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2022 il dott. Emanuele Caminiti;
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente impugna con un unico motivo di ricorso il provvedimento di annullamento del proprio elaborato (busta n° 171) "in quanto l'atto giudiziario reca l'indicazione dell'Avvocato G G, così inserendo un segno di riconoscimento idoneo ad indicare il candidato" , deducendo il mero errore scusabile in cui sarebbe incorso nel sottoscrivere l'atto giudiziario.
Si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia che chiedeva il rigetto del ricorso.
In data 26 settembre 2019, la causa veniva chiamata per la discussione dell’istanza cautelare.
Con ordinanza n. 612/2019 pubblicata il 27 settembre 2019, questa sezione respingeva la domanda cautelare, ritenendo l'insussistenza dei presupposti per il relativo accoglimento, posto che l'indicazione nell'atto giudiziario dei dati anagrafici del candidato andrebbe a violare inevitabilmente il principio di segretezza che caratterizza le procedure concorsuali e di esame.
Con memoria del 20 maggio 2022, l’Amministrazione della giustizia produceva in giudizio il certificato rilasciato dalla Corte d’Appello di Messina attestante il superamento dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato da parte del ricorrente G G.
Con dichiarazione del 31 maggio 2022, il ricorrente evidenziava di aver superato l’esame di abilitazione alla professione di avvocato in altra e successiva sessione (seduta del 27 ottobre 2021).
All’udienza del 14 luglio 2022, la causa veniva trattenuta in decisione.
Alla luce di quanto sopra, al Collegio non rimane che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse processuale, avendo parte ricorrente trovato soddisfacimento del proprio interesse in una diversa e successiva sessione di esami di abilitazione.
Il Collegio ritiene che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.