TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2023-07-04, n. 202300679
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Pubblicato il 04/07/2023
N. 00679/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01086/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1086 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati S N, S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S N, in Firenze, via dei Rondinelli n. 2;
contro
U.T.G. - Prefettura di Siena, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria
ex lege
in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Unione dei Comuni Valdichiana Senese, Comune di Montepulciano, U.T.G. - Prefettura di Arezzo, non costituiti in giudizio;
Comune di Cortona, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Tieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Giorgio La Pira n. 17;
per l'annullamento
Con il ricorso introduttivo :
- dell'informazione interdittiva antimafia adottata in data 30 luglio 2019 dal Prefetto della Provincia di Siena (prot. n. -OMISSIS-), con la quale la società ricorrente è stata interdetta ai sensi e agli effetti degli artt. 84, 91 e 92 del D. Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- della comunicazione di inefficacia della SCIA con sospensione attività del Dirigente dell'Area Amministrativa Servizio Suap dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese del 16 agosto 2019;
- di tutti gli atti ad esse presupposti, consequenziali e connessi, ancorché sconosciuti alla ricorrente;
Con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 17 ottobre 2019 :
- del provvedimento del Comune di Cortona del 15 ottobre 2019 a firma del Responsabile dell'Unità Speciale Autonoma SUAP, comunicato in pari data, con il quale è stato ordinato al legale rappresentante della società ricorrente la cessazione immediata delle attività esercitate ai sensi e per gli effetti degli artt. 84, 91 e 92 del d.lgs. n. 159/2011;
- della incognita nota della Prefettura- Ufficio territoriale del Governo di Arezzo n. -OMISSIS- del 6 settembre 2019 pervenuta al protocollo del Comune di Cortona in data 9.9.2019 n.-OMISSIS-(richiamata nel primo provvedimento);
- di tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali e connessi, ancorché sconosciuti alla ricorrente;
Con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 10 novembre 2020 :
- del provvedimento della Prefettura di Arezzo, Area I, Antimafia, Prot. Interno n.-OMISSIS-del 27 ottobre 2020, trasmesso con nota prot. n. -OMISSIS- del 27 ottobre 2020, con il quale il Prefetto ha respinto l'istanza con la quale la società ha chiesto la revoca dell'informazione interdittiva antimafia n. -OMISSIS- emessa dalla Prefettura di Siena in data 30 luglio 2019, ritenendo ancora sussistente il pericolo di infiltrazioni mafiose tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società;e, in relazione alla contestuale richiesta di aggiornamento della sopra citata informazione antimafia interdittiva, ha informato che, nei confronti della società, dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e conviventi, permangono, allo stato degli accertamenti, le situazioni di cui all'art. 84 e all'art. 91 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159;
- di tutti gli atti ad esso presupposti, consequenziali e connessi, ancorché sconosciuti alla ricorrente.
Con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 29 gennaio 2021 :
- del provvedimento datato 24 novembre 2020 con il quale il Comune di Cortona, Unità Speciale Autonoma SUAP ha disposto la decadenza delle attività di albergo e di estetica ubicate in Cortona N.A. Campaccio 5, esercitate con Comunicazioni di variazioni societarie presentate il 29.10.2020 (pratiche SUAP 82/20 e 83/20) e Segnalazioni Certificate di Inizio Attività prot. -OMISSIS-del 13.8.2013 (pratica SUAP -OMISSIS-), ai sensi e per gli effetti degli artt. 84, 91 e 92 del D.Lgs. n. 159/2011, ordinando al legale rappresentante della società ricorrente la cessazione immediata delle attività di cui sopra, dalla notifica del predetto atto relativamente all’ammissione di nuovi ospiti o ingressi al fine di contemperare tale misura con gli effetti organizzativi della stessa e la cessazione totale delle attività dalle ore 10 del giorno 26 novembre 2020, nonché di tutti gli atti ad esso presupposti, consequenziali e connessi, ancorché sconosciuti alla ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Siena e del Ministero dell'Interno e del Comune di Cortona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 giugno 2023 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, dell’informazione interdittiva antimafia, prot. n. -OMISSIS-, adottata in data 30 luglio 2019 dal Prefetto della Provincia di Siena, con cui la medesima società è stata interdetta ai sensi e agli effetti degli artt. 84, 91 e 92 del d.lgs. n. 159 del 2011.
Tale provvedimento è stato adottato principalmente sulla base del rinvio a giudizio intervenuto nei confronti del socio di maggioranza -OMISSIS- (il quale deteneva il 70% delle quote societarie), disposto con decreto del G.I.P. di Messina del 29 giugno 2018 per i reati di cui agli artt. 416 bis del codice penale, nonché 12 quinquies del d. l. n. 306 del 1992 conv. in legge n. 356 del 1992 e 7 della legge n. 203 del 1991.
A tale interdittiva ha fatto seguito l’atto, contestualmente impugnato, del 16 agosto 2019 del SUAP dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, la quale, prendendo atto della richiamata informazione antimafia interdittiva, ha disposto l’inefficacia della SCIA presentata dalla società il 13 giugno 2019 per il subingresso nella “attività di residenza d’epoca presso l’immobile di Montepulciano”.
La ricorrente ha censurato il provvedimento del Prefetto di Siena per violazione della disciplina contenuta nel d. lgs. n. 159/2011 (artt. 67, 83, 84, 85, 87, 88, 89- bis , 90, 91 e 92), asserendo che il Prefetto non avrebbe individuato elementi concreti ed ulteriori rispetto alle formali imputazioni penali, per le quali -OMISSIS-, socio di maggioranza della -OMISSIS-, era stato rinviato a giudizio, né elementi ulteriori atti a comprovare il rischio di infiltrazione mafiosa all’interno della società, essendosi il Prefetto limitato ad un mero “copia-incolla” dei capi d’imputazione formulati in sede di procedimento penale.
Con un secondo motivo la ricorrente ha invece dedotto l’illegittimità della comunicazione del 16 agosto 2019, di inefficacia della SCIA per il subingresso nell’attività di residenza d’epoca, adottata dal dirigente dal SUAP dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese;illegittimità in via derivata dall’interdittiva prefettizia, ed in via autonoma per essere stato adottato, detto provvedimento, oltre il termine previsto dall’art. 19, comma terzo, della l. n. 241 del 1990.
Si è costituita la Prefettura di Siena, contestando con memoria la fondatezza in fatto e in diritto del ricorso.
L’istanza cautelare è stata respinta dal Collegio con l’ordinanza n. -OMISSIS-.
2. Con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 17 ottobre 2019, è stato poi impugnato il provvedimento del 15 ottobre 2019, adottato dal SUAP del Comune di Cortona, comportante la cessazione immediata delle attività di albergo ed estetica svolte in Cortona dalla società ricorrente.
Con il primo motivo, è stato fatto valere il vizio di incompetenza del provvedimento del SUAP del Comune di Cortona essendosi quest’ultimo asseritamente addentrato in valutazioni di competenza della Prefettura.
Con il secondo motivo, è stato invece dedotta l’illegittimità per difetto d’istruttoria e di motivazione del provvedimento del SUAP del Comune di Cortona, non essendosi tenuto conto dell’elemento -sopravvenuto rispetto all’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Siena - consistente nella pendenza del procedimento di esclusione del socio di maggioranza -OMISSIS- (poi conclusosi il 14 ottobre 2019 con il subentro al suo posto di -OMISSIS-, figlia dell’amministratore unico e socio di minoranza dell’epoca, -OMISSIS-).
Con altri due motivi è stata fatta valere l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in via derivata dall’illegittimità dell’informazione interdittiva antimafia del 30 luglio 2019 impugnata con il ricorso introduttivo del giudizio.
3. Nel frattempo, il 16 ottobre 2019, l’amministratore unico della -OMISSIS- dell’epoca, -OMISSIS-, aveva depositato presso la Prefettura di Siena un’istanza di revoca/aggiornamento dell’interdittiva antimafia, chiedendo l’adozione di un provvedimento liberatorio, sul presupposto che -OMISSIS- era stato estromesso dalla società medesima, in quanto le sue quote societarie, nello stesso mese di ottobre 2019, erano state acquisite da -OMISSIS-, divenuta così socia di maggioranza.
In tale contesto il Tribunale, all’esito della camera di consiglio del 5 novembre 2019, ha accolto la richiesta di sospensione proposta con i detti primi motivi aggiunti, dopo aver “ considerato che è in corso l’istruttoria prefettizia sull’istanza presentata dalla ricorrente per la revoca della misura interdittiva emessa a suo carico e che una sospensione del provvedimento impugnato fino all’esito della stessa non appare suscettibile di conculcare eccessivamente l’interesse pubblico ”.
Successivamente, le quote di -OMISSIS- detenute da -OMISSIS-e -OMISSIS- sono state acquistate da -OMISSIS- (già socia prima dell’avvento di -OMISSIS-, avendo essa inizialmente fondato la società insieme a -OMISSIS-e poi ceduto le proprie quote a -OMISSIS-) e la sede sociale di -OMISSIS- è stata trasferita da Siena ad Arezzo. Dunque, -OMISSIS- è divenuta socia unica della -OMISSIS-, mentre l’amministratore unico è divenuto un nuovo terzo soggetto.
Pertanto, in data 17 gennaio 2020, il procedimento ancora in itinere presso la Prefettura di Siena è stato preso in carico dalla Prefettura di Arezzo alla quale la vicenda della cessione delle quote dai Signori -OMISSIS-alla Sig.ra -OMISSIS- è stata illustrata nel dettaglio mediante la produzione di osservazioni e documenti da parte di -OMISSIS-.
All’udienza del 21 aprile 2020, questo Tribunale ha disposto un rinvio all’udienza del 7 luglio 2020, avendo l’Avvocatura dello Stato dato atto che il procedimento di revoca dell’impugnata interdittiva antimafia a suo tempo adottata nei confronti di -OMISSIS- era ancora in corso presso la Prefettura di Arezzo.
Poiché ancora all’udienza del 7 luglio 2020 non era stato adottato dalla Prefettura di Siena alcun provvedimento, il Tribunale, con l’ordinanza cautelare -OMISSIS- del 2020, “ considerato che è ancora in corso, presso la Prefettura-U.T.G. di Arezzo, il procedimento di revoca dell’interdittiva antimafia disposta nei confronti della ricorrente;Ritenuto opportuno rinviare la trattazione della causa con conferma dell’ordinanza cautelare n. 640/2019, e di disporre che la Prefettura-U.T.G. di Arezzo produca, mediante deposito nella Segreteria del Tribunale, una relazione sullo stato del procedimento entro quarantacinque giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza ”, ha rinviato all’udienza del 5 novembre 2020.
Nel frattempo la Prefettura di Arezzo ha comunicato il rigetto dell’istanza di revisione dell’interdittiva antimafia con il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 27 ottobre 2020, motivato sulla base dell’esistenza di una fitta rete di rapporti economici e professionali fra -OMISSIS-, il marito della stessa, -OMISSIS- e -OMISSIS-, fra l’altro tutti coindagati in un procedimento penale pendente presso la Procura di Messina (cd. Operazione Default ) per reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di bancarotta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
4. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti depositato il 10 novembre 2020 la ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa richiesta di sospensiva, del detto provvedimento della Prefettura di Arezzo.
A fondamento di tale nuova impugnativa, con un primo motivo la ricorrente ha dedotto la “ Violazione artt. 27, 41 e 97 della Costituzione;Violazione e/o falsa applicazione art. 67, 83, 84, 85, 87, 88, 89-bis, 90, 91 e 92 d.lgs. n. 159/11;Violazione e/o falsa applicazione art. 3 L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, illogicità e contraddittorietà manifeste, sviamento di potere ”.
La ricorrente ha principalmente contestato l’assunto, posto dalla Prefettura di Arezzo alla base dell’impugnato provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca dell’informazione interdittiva antimafia, secondo cui -OMISSIS-, fondatrice di -OMISSIS-, tornata ad avere la titolarità delle quote di tale società, sarebbe “collegata” a -OMISSIS-, con la conseguenza che l’attuale compagine societaria non costituirebbe un’adeguata cesura rispetto a quella contestata con l’informazione interdittiva antimafia del 30 luglio 2019 della Prefettura di Siena.
In particolare la difesa della ricorrente ha evidenziato che: - i coniugi -OMISSIS---OMISSIS-erano del tutto estranei alle presunte vicende di mafia in cui -OMISSIS- si era trovato coinvolto, essendosi costoro rivolti a quest’ultimo in quanto noto e stimato avvocato per ottenere una consulenza professionale;- -OMISSIS- era solamente l’intestatario fiduciario delle quote di -OMISSIS-, con la conseguenza che il medesimo, lungi dal tentare di condizionare la gestione della -OMISSIS-, si era sempre disinteressato della gestione della predetta società;- il procedimento penale in cui -OMISSIS- e Francesco -OMISSIS-erano coinvolti unitamente ad -OMISSIS- ( Operazione Default ), riguardava reati di natura economica (non previsti quali “reati spia” dall’art. 84 del d.lgs. n. 159 del 2011) in relazione a talune operazioni societarie ed economiche, tra cui non era ricompresa la cessione delle quote della -OMISSIS-;peraltro, detto procedimento non aveva nulla a che vedere con il diverso procedimento penale ( Operazione Beta ) ove -OMISSIS- era accusato di concorso esterno in associazione mafiosa;- -OMISSIS- aveva avviato, prima della notifica dell’interdittiva antimafia della Prefettura di Siena, azioni legali per rientrare in possesso delle quote della -OMISSIS- intestate fiduciariamente a -OMISSIS-;- conseguentemente non sussisterebbe alcun elemento di prova del perdurante rapporto tra i coniugi -OMISSIS-/-OMISSIS-con -OMISSIS-, né del presunto asservimento dell'attività svolta da -OMISSIS- tramite -OMISSIS- ad eventuali iniziative criminali di quest'ultimo.
Con un secondo motivo la ricorrente ha dedotto l’illegittimità derivata dalla informazione interdittiva antimafia adottata il 30 luglio 2019 dalla Prefettura di Siena.
5. Infine, con un terzo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 29 gennaio 2021, la società ricorrente ha impugnato per illegittimità derivata e per violazione dell’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 (che non prevedrebbe che le autorizzazioni commerciali siano sottoposte al vaglio della pubblica amministrazione alla luce della normativa antimafia), il provvedimento datato 24 novembre 2020 con il quale il Comune di Cortona, Unità Speciale Autonoma SUAP, aveva disposto la decadenza delle attività di albergo e di estetica ubicate in Cortona, ai sensi e per gli effetti degli artt. 84, 91 e 92 del D.Lgs. n. 159/2011, ordinando al legale rappresentante della Società -OMISSIS- Srl la cessazione immediata delle attività di cui sopra.
Si è costituito il Comune di Cortona eccependo con memoria l’improcedibilità del primo e del terzo ricorso per motivi aggiunti nella parte relativa all’impugnazione degli atti inibitori del Comune, in quanto la -OMISSIS- non potrebbe ricavare alcuna utilità dall’annullamento di quest’ultimi, non avendovi mai ottemperato spontaneamente, né avendo il Comune (anche in considerazione del sovrapporsi dei divieti connessi all’epidemia