TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2020-03-19, n. 202000483
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Pubblicato il 19/03/2020
N. 00483/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01648/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1648 del 2019, proposto da La Rada S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A G A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco Direzione Regionale della Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria
ex lege
in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
Meridionale Petroli S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del 17.09.2019, prot. n. U.0014997, del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione regionale Calabria – con cui è stato comunicato il diniego di accesso agli atti amministrativi;
- della nota del 3.09.2019 del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione regionale Calabria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco Direzione Regionale della Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020 il dott. P S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La società La Rada s.r.l., titolare della concessione demaniale marittima n.3/2015 rilasciata dalla Capitaneria di Porto Vibo Valentia, ha chiesto l’annullamento del provvedimento del 17.09.2019 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco della Direzione regionale Calabria, con cui è stata respinta l’istanza di accesso agli atti del Comitato tecnico regionale mediante visione ed estrazione di copie della documentazione relativa all’analisi di rischio di incidenti rilevanti della Società Meridionale Petroli, nonché l’ostensione dei verbali del CTR prodotti nell’ambito della procedura di VAS - PSC del comune di Vibo Valentia.
2. – Espone che lo stabilimento balneare che sorge sull’area demaniale della quale è concessionaria è ubicato nelle vicinanze – precisamente sulla medesima strada – del deposito costiero di idrocarburi di proprietà della Meridionale Petroli s.r.l., anch’esso insistente su area demaniale e che, in relazione a detto deposito, la Prefettura, già con provvedimento dell’8 febbraio 2018, ha approvato il piano di emergenza esterna di cui all’articolo 21 del d.lgs. 105 del 26 giugno 2015, nel quale sono riportate le aree di rischio di incidente rilevante la cui ampiezza, in parte, coinvolgerebbe anche lo stabilimento di proprietà della ricorrente.
2.1. – Nel corso dell’anno 2019 la Meridionale Petroli s.r.l. ha predisposto una nuova analisi dei rischi, il cui contenuto è stato sottoposto dal Comune di Vibo Valentia all’esame del C.T.R., come da verbale del 18.06.2019 e relazione del gruppo di lavoro del 7.5.2019, atti in relazione ai quali è stata avanzata la richiesta di accesso agli atti negata con il provvedimento impugnato.
3. – L’impugnato diniego di accesso è motivato sul presupposto dell’opposizione della controinteressata Meridionale Petroli s.r.l., secondo cui la ricorrente società non avrebbe un interesse giuridico diretto, concreto ed attuale alla visione e copia dei verbali del C.T.R. e, in ogni caso, sull’assunto che le aree di danno indicate nel piano sarebbero state recepite dal piano di Emergenza esterna della Prefettura. In ogni caso, sempre secondo l’avviso della controinteressata, le suddette aree di rischio non impatterebbero minimamente sull’area occupata da La Rada.
4. – Secondo la prospettazione di parte ricorrente l’avversato rigetto sarebbe illegittimo perché disposto in aperta violazione del combinato disposto degli artt. 23 d.lgs 105/2015 (“ Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose ”) e 3 d.lgs 195/2005 (“ Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale ”), normativa specificamente applicabile al caso di specie ( sub I), nonché perché in contrasto con quanto disposto dagli artt. 24 L. 241/1990 e dalle disposizioni di cui al D.P.R. n. 184/2006 (sub II) e, inoltre, perché adottato in violazione dell’art. 22 L. 241/90 ( sub III).
5. – Costituitosi in giudizio, il Ministero dell’Interno ha depositato una relazione nella quale ha sostenuto l’applicabilità al caso in parola del comma 6 dell’art. 24 della L. 241/90 posto che verrebbe in rilievo la salvaguardia di esigenze di “riservatezza” e di tutela degli interessi industriali della controinteressata.
6. – All’udienza del 15 gennaio 2019 la controversia è stata spedita in decisione.
7. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
8. – La ricorrente società ha documentato – con allegazioni in atti – che la richiesta di accesso si pone in relazione diretta con l’interesse a contrastare, allo stato in via stragiudiziale, le ordinanze emesse dal Comune di Vibo Valentia e dalla Capitaneria di Porto nel periodo centrale della stagione estiva, con cui è stata imposta una limitazione alla fruizione della strada sulla quale sorge lo stabilimento balneare denominato “ La Rada ” ( cfr . istanza di annullamento dell’ordinanza comunale n. 9/2019 in autotutela dell’8 agosto 2019, all. 14 al ricorso).
8.1. – Dette ordinanze, infatti, traggono fondamento proprio dall’analisi redatta dalla Meridionale Petroli s.r.l. e dalle conseguenti valutazioni del C.T.R., in relazione al rischio di un incidente rilevante che potrebbe estendersi all’esterno del deposito costiero della Meridionale Petroli s.r.l. interessando l’area demaniale di interesse della ricorrente.
9. – Il rilievo che precede, essendo palese la violazione dell’art. 24 della L. 241/90, assume carattere dirimente, con assorbimento delle ulteriori censure formulate con il ricorso.
10. – Al riguardo va rimarcato come la giurisprudenza sia da tempo costante nel ritenere che ai sensi dell’art. 24, comma 7, L. 241/90 l’accesso debba essere garantito quando la conoscenza dei documenti oggetto della richiesta risulti funzionale a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, di interessi giuridicamente rilevanti, anche prima e indipendentemente dall’esercizio di un’azione giudiziale, ben potendo l’accesso essere finalizzato alle valutazioni preliminari in ordine al se proporre tale azione, e quindi evitare iniziative giurisdizionali “ al buio ”. A tal fine, peraltro, è sufficiente che l’istante fornisca elementi idonei a dimostrare in maniera sufficientemente chiara e concreta la sussistenza di un tale astratto interesse ( ex plurimis Cons. St., Sez. V, 22.6.2012, n. 3683).
10.1. – Ed invero, sebbene sia discussa la riferibilità del citato comma 7 alle sole ipotesi di esclusione del diritto di accesso di cui al precedente comma 6, tra cui in specie quella dettata dal rispetto dell’altrui riservatezza, ovvero a tutti i casi di esclusione, compresi quindi i limiti cd. tassativi di cui al comma 1 dell’art. 24, in primis quelli previsti a tutela del segreto, nel caso di specie la ragione del diniego opposto all’istanza ostensiva di parte ricorrente appare fondarsi esclusivamente sull’opposizione della controinteressata, la quale a sua volta riposa su affermazioni che non fanno alcun riferimento a profili di tutela della riservatezza o alla salvaguardia di segreti industriali, risultando basata su argomentazioni di carattere tautologico (“ La società La Rada non ha alcun interesse giuridico diretto, concreto ed attuale alla visione e copia dei verbali del C.T.R. ”) o comunque inidonee a sostenere la reiezione della domanda di accesso (“ in ogni caso le aree di danno indicate nel piano della Meridionale sono state recepite ed incluse nel piano di emergenza esterna della Prefettura di Vibo Valentia che è un documento pubblico visionabile e scaricabile dal sito ufficiale della Prefettura (UTG). Peraltro le suddette aree di rischio non impattano minimamente con l’area occupata da La Rada ”).
10.2. – In definitiva, non essendo stata (non solo motivata e comprovata dalla controinteressata – sulla quale grava il relativo onere – ma neppure semplicemente) richiamata, negli atti impugnati, la sussistenza di specifiche ragioni di tutela di un ipotetico segreto industriale custodito negli atti alla cui ostensione la società Meridionale Petroli s.r.l. ha formulato opposizione, appare lampante l’illegittimità degli avversati provvedimenti del Dipartimento dei Vigili del Fuoco Direzione regionale Calabria n. U.0014997 del 17.09.2019 nonché della nota del 3.09.2019.
11. – Va, pertanto, emesso l’ordine di esibizione ex art. 116 c.p.a.
12. – Le spese di lite sono regolate in dispositivo conformemente al criterio della soccombenza.