TAR Bari, sez. III, sentenza 2012-07-11, n. 201201419

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2012-07-11, n. 201201419
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201201419
Data del deposito : 11 luglio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01346/2010 REG.RIC.

N. 01419/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01346/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1346 del 2010, proposto da Michelina D'Amore e N T, rappresentati e difesi dall'avv. Michelina D'Amore, con domicilio eletto presso l’avv. Antonella Roselli in Bari, via Dante, 25;

contro

Comune di San Marco in Lamis;

nei confronti di

A G, rappresentato e difeso dall'avv. P S, con domicilio eletto presso l’avv. Christian Guaglianone in Bari, via Partipilo Marco n. 38;

per l'annullamento,

previa sospensiva,

dell’autorizzazione n. 7/2010, passo carrabile n. 444, prot. n. 3242 del 17 giugno 2010, con la quale il Comune di San Marco in Lamis - Settore urbanistica - ha autorizzato il sig. G Antonio ad installare il cartello di "passo carrabile” sull’accesso al locale di sua proprietà adibito ad autorimessa, sito in San Marco in Lamis nella strada privata senza nome posta nell’intersezione con via Donatello Compagnone, s.n.;

nonché di ogni atto connesso, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e, in particolare, del parere del Comando di Polizia municipale, prot. gen. n. 4809 del 3 aprile 2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. A G;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Michelina D'Amore e P S;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. I signori Michelina D'Amore e N T impugnano l'autorizzazione n. 7/2010, prot. n. 3242 del 17 giugno 2010, con la quale dal Comune di San Marco in Lamis - Settore Urbanistica - è stata autorizzata l’apposizione del passo carrabile n. 444 sull’accesso al locale di proprietà del signor A G, adibito ad autorimessa lungo la strada privata senza nome posta nell’intersezione con via Donatello Compagnone.

I ricorrenti abitano in un appartamento di loro proprietà al piano rialzato di una palazzina di via Leonardo Cera n. 11. Essi usufruiscono anche di un'entrata posteriore da una strada privata, lungo la quale appunto sorgono vari immobili, tra cui quello del signor G.

Risulta chiaramente dagli atti difensivi (degli istanti e del costituito controinteressato) che la ragione del contendere è collegata all'abitudine del signor Tenace di parcheggiare il proprio camper in detta strada privata, dinanzi all'entrata secondaria della propria abitazione, così ostacolando l'accesso al garage del frontista.

A fronte delle contestazioni attoree sulla natura pubblica della strada e quindi sulla possibilità di concedere un passo carrabile, questa Sezione ha disposto un'istruttoria con ordinanza 29 settembre 2010 n. 215 e ha poi accolto l'istanza cautelare (fissando l'udienza di merito alla data odierna), con ordinanza 27 ottobre 2010 n. 789, "Considerato che l’impugnato provvedimento di autorizzazione di passo carrabile in favore del contro interessato appare, ad un primo esame, illegittimo, per difetto del requisito della natura pubblica della strada, non potendosi ritenersi provata nemmeno la natura di strada privata aperta al pubblico transito di cui all’art.120 lett. e) DPR 495/92".

Sulle conclusioni delle parti, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 7 giugno 2012.

2. È da osservare innanzitutto che il nucleo della controversia si esaurisce in un difficile rapporto di vicinato che è sfociato in una tipica lite bagatellare della quale si chiede la risoluzione a questo Tribunale attraverso la pronuncia sulla legittimità o meno del passo carrabile ottenuto dal signor G.

Preliminarmente è da rilevare che dagli atti prodotti

- non emerge chi sia l'effettivo proprietario della strada privata, visto che la relativa particella non è individuata né negli atti catastali né negli atti di vendita;

- pur in mancanza della planimetria relativa agli strumenti urbanistici vigenti, la strada, oggi cieca, pare destinata a congiungersi con via dei Longobardi;

- nella documentazione allegata dalle parti non vengono citati altri diritti immobiliari, quali servitù, come titoli per l'utilizzo della strada.

Tali elementi inducono a registrare la palese contraddittorietà del ragionamento dei ricorrenti.

I medesimi infatti tendono a dimostrare che la via sia privata, ma tale ragionamento presupporrebbe che essi possano dimostrare il titolo (anch'esso privato) che li legittima al passaggio e al parcheggio sulla strada e, di conseguenza, all'azione demolitoria, a tutela della propria posizione giuridica.

Altrimenti (vista l'assenza di prove in tal senso) si dovrebbe ammettere che gli istanti utilizzino la strada perché è aperta al pubblico, il che comporterebbe la reiezione del ricorso.

Il gravame pertanto dev’essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza, come da liquidazione equitativa in dispositivo.

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