TAR Napoli, sez. III, ordinanza cautelare 2021-05-12, n. 202100915
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Pubblicato il 12/05/2021
N. 00915/2021 REG.PROV.CAU.
N. 04257/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4257 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da Azienda agricola Limone Francesco, in persona del titolare F L, rappresentata e difesa dagli avvocati F C e A G, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia e indicazione del seguente domicilio digitale anche per le notifiche: francesco.costanza@pec.it;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante Presidente pro tempore della Giunta, rappresentata e difesa dall’avvocato F N dell’Avvocatura Regionale, con domicilio eletto presso la sede dell’Ente in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Cis Alentum s.r.l. Società agricola - non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
quanto al ricorso introduttivo:
- del Decreto Dirigenziale n. 157 del 3 agosto 2020 della Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali, Giunta Regionale della Campania, recante approvazione della Graduatoria Unica Regionale definitiva relativa al PSR CAMPANIA 2014/2020, Progetto Integrato Giovani - Tipologia di intervento 4.1.2 – 6.1.1, e dei relativi elenchi che ne formano parte integrante e sostanziale nella parte in cui collocano la domanda della ricorrente alla posizione n. 881 (con punteggio di 62/100) dell’elenco delle domande di sostegno ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria (Allegato C);di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
e per il riconoscimento di una migliore collocazione in graduatoria, in ragione del possibile scorrimento della stessa, ovvero dell’aumento da parte della Regione della dotazione finanziaria del bando.
quanto al ricorso per motivi aggiunti, depositato il 22 aprile 2021:
“- del Verbale della Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali, Servizio territoriale provinciale di Avellino, prot. 2021.0166936 del 26/03/2021 avente ad oggetto “ Comunicazione esito riesame ai sensi del DRD n. 262 del 18.11.2020” ”, notificato alla ricorrente il 26.03.2021 a mezzo PEC (all.1), con il quale la Commissione riferisce quanto segue: “ Pertanto, per la domanda barcode n.84250153032, per le motivazioni espresse nel presente verbale e per l’effetto, questa Commissione conferma il punteggio, determinato in sede di istruttoria, in complessivi 62 punti di cui 29 per il punteggio progetto”. Nonché, per quanto necessario, di tutti gli ulteriori provvedimenti non conosciuti, anteriori o successivi, consequenziali o connessi, a quello menzionato in epigrafe.
e per il riconoscimento
di una migliore collocazione in graduatoria, in ragione del possibile scorrimento della stessa, ovvero dell’aumento da parte della Regione della dotazione finanziaria del bando.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021 - tenutasi con le modalità di cui all’art. 25 del D.L. n. 137/2020, convertito dalla L. n. 176/2020, e al D.P.C.S. del 28 dicembre 2020 - la dott.ssa R G, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto che, prima facie , il ricorso appare suffragato dall’elemento del fumus boni iuris , atteso che:
a) il termine filiera corta viene indicato dalla Comunità Europea nel regolamento (UE) n. 1305/2013, come " una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnato a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori ". Da detta definizione sembra possibile desumersi che la filiera corta si basi, oltre che sulla distanza tra luogo di produzione e luogo di vendita dei prodotti (cd. “km. zero”), anche sugli anelli della filiera agroalimentare con l'obiettivo di ridurne al massimo il numero, concretandosi l'opzione più breve nella vendita diretta effettuata dal produttore;
b) il progetto prevede investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta ai sensi del criterio 5.3 del bando (cfr. Business Plan all. n. 9) e, pertanto, ingiustificata sembrerebbe la decurtazione di punti 9 per il criterio di selezione 5.3;
Ritenuto che al pregiudizio lamentato può ovviarsi disponendo l’accantonamento delle somme richieste dalla ricorrente sino alla decisione nel merito;
Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l’approvazione della graduatoria impugnata ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall’eventuale accoglimento del predetto gravame;
Considerato che, in ragione dell’elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;
Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale – come da richiesta a verbale di parte ricorrente, la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;
Atteso che l’art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile”;
Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché i numerosi precedenti di questa sezione);
Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell’intero contenuto del ricorso e dei motivi aggiunti e delle sue conclusioni;
Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l’effettuazione della notifica per pubblici proclami:
- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato e dei motivi aggiunti, (IV) l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrariva.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l’indicazione che il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti può essere consultato sul sito internet dell’amministrazione competente, unitamente all’indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;
- l’Amministrazione regionale avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dei motivi aggiunti e dell’elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall’amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e dell’elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l’avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- l’Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e i motivi aggiunti e l’elenco nominativo dei controinteressati integrati dall’avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
- l’Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dei motivi aggiunti e dell’elenco integrati dall’avviso;
- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull’home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica” dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e i motivi aggiunti e l’elenco integrati dall’avviso;
- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l’importo, che parte ricorrente dovrà versare all’Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall’amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l’attività di pubblicazione del ricorso sul sito.
Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione al suo difensore della pubblicazione della presente ordinanza da parte della Segreteria, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;
Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all’uopo alla pubblica udienza del 14 dicembre 2021;
Ritenuto equo disporre la compensazione delle spese della presente fase tra le parti costituite.