TAR Milano, sez. III, sentenza 2013-12-03, n. 201302680
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N. 02680/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02640/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2010, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. I R, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar in Milano, via Corridoni 39;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia 1;
Inpdap, rappresentato e difeso dall'avv. G P, domiciliato in Milano, via Circo, 16;
per l'annullamento
del decreto del Ministero della Difesa del 17 maggio 2010 n. 2108/N, notificato in data 27 settembre 20l0, con il quale è stata respinta l'istanza di riconoscimento della causa di servizio avanzata dallo stesso ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Inpdap;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2013 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, maresciallo capo dei carabinieri, in congedo, impugna il parere del Comitato di Verifica per la cause di servizio presso il Ministero delle Finanze, espresso con delibera n. 21/2010 del 15 marzo 2010, che non ha riconosciuto l'infermità rilevata come dipendente da causa di servizio ed il provvedimento finale del Ministero della Difesa n. 2108/N del 17 maggio 20l0, notificato il 27 settembre 20l0, il quale ha decretata che il disturbo depressivo maggiore grave con manifestazioni psicotiche in sindrome post traumatiche da stress non è dipendente da causa di servizio. Contro il suddetto atto solleva i seguenti motivi di ricorso.
I) Violazione di legge e difetto di motivazione in quanto a suo dire lo stato depressivo dipenderebbe dall’episodio di fuoco nel quale è stato coinvolto, senza essere stato ferito, il 10 marzo 1999.
II) Eccesso di potere in quanto sarebbero necessari ulteriori accertamenti medico legali.
III) Eccesso di potere per illogicità in quanto non si potrebbe escludere che i sei minuti di fuoco nei quali è stato coinvolto il ricorrente sarebbero concausa dell’infermità accertata.
La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.
All’udienza del 5 novembre 2013 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.