TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2009-09-17, n. 200905012

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2009-09-17, n. 200905012
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 200905012
Data del deposito : 17 settembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 15585/1994 REG.RIC.

N. 05012/2009 REG.SEN.

N. 15585/1994 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 15585 del 1994, proposto da:
A A, rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto presso il medesimo in Napoli, viale Augusto N.62;

contro

Ministero di Grazia e Giustizia, rappresentato e difeso dall' Avv.Ra Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

P.I: provvedimento prot. 1000070/052380 del 27/09/1994, comunicato il 21/10/1994 con cui è stata rigettata per tardività l’istanza diretta ad ottenere la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità e il decesso del coniuge Napoletano Giovanni dipendente da causa di servizio


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero di Grazia e Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15/07/2009 il dott. Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

La ricorrente è la vedova di Napoletano Giovanni, assistente capo presso la casa circondariale femminile di Pozzuoli, deceduto in servizio il 4/11/1991.

In data 2/03/1992 inoltrò domanda al Ministero di Grazia e Giustizia chiedendo il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “cardiopatia ipertensiva e infarto miocardico” che avevano determinato la morte del coniuge.. La Commissione Ospedaliera dell’Ospedale Militare di Caserta con verbale AB n. 1994 del 14/05/1993 giudicò le predette infermità e il conseguente decesso come dipendenti da causa di servizio ed ascrivibili alla 1^ cat. Tab. A mis. mass. ai fini dell’equo indennizzo ed alla 1^ cat. Tab. A ai fini della P.P.O. Detto verbale veniva sottoscritto per accettazione dalla ricorrente.

Successivamente, in data 14/02/1994, la ricorrente faceva istanza al Ministero di Grazia e Giustizia al fine di ottenere l’equo indennizzo, rappresentando che la stessa veniva presentata nonostante non fosse ancora intervenuta la comunicazione di riconoscimento da causa di servizio della infermità che aveva determinato il decesso del coniuge.

Il Ministero, con il provvedimento in epigrafe, ha comunicato ad A A che l’istanza non poteva essere accolta per scadenza dei termini di cui all’art. 51 D.P.R. 3/05/1957 n. 686, in quanto la stessa avrebbe dovuto essere presentata entro sei mesi dalla data in cui la ricorrente aveva firmato per accettazione (in data 14/05/1993) le risultanze del verbale della C.M.O. di Caserta.

Avverso tale provvedimento A A ha proposto ricorso innanzi questo Tribunale Amministrativo Regionale, deducendone l’illegittimità sotto tali profili:violazione e falsa applicazione degli art. 68 d.p.r.10/01/1957 n. 3 e degli artt. 35,36,48, 49 e 51 del D.P.R. 686/1957, quest’ultimo anche in relazione all’art. 1 n. 4 della legge 15/12/1990 n. 395;
eccesso di potere, difetto assoluto di motivazione, per errore nei presupposti di fatto e di diritto, per vizio del procedimento e per sviamento.

L’art. 51 del D.p.r.. n. 686 del 1957 dispone che per conseguire l’equo indennizzo l’impiegato deve presentare domanda all’amministrazione di appartenenza entro sei mesi dal giorno in cui è comunicato il decreto che riconosce la dipendenza della menomazione dell’integrità fisica da causa di servizio ex art 36 del medesimo d.p.r. n. 686/1957. Detta disposizione, in virtù del rinvio operato dall’art. 1 n. 4 della legge 15712/1990 n. 395 è applicabile anche agli appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria. Pertanto, non essendo ancora intervenuto alcun provvedimento formale dell’Amministrazione relativo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità e del conseguente decesso di N S, l’istanza volta all’attribuzione dell’equo indennizzo in alcun modo poteva essere considerata intempestiva. Inoltre la domanda presentata dalla ricorrente, volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità e della morte del coniuge, recava implicitamente anche la richiesta dei benefici connessi, vale a dire l’equo indennizzo e la pensione privilegiata, per cui l’istanza presentata in data 14/02/1994 doveva essere considerata come meramente reiterativa e di sollecito.

Inoltre con il d.p.r del 20/04/1994 la normativa concernente il procedimento di riconoscimento di infermità o di lesioni dipendenti da causa di servizio è stata modificata, per cui ai sensi della novellata disciplina è sufficiente, con riguardo agli eredi, che la domanda volta al riconoscimento della dipendenza causa di servizio di infermità o lesioni sia presentata entro sei mesi dal decesso del dante causa, dovendo poi l’Amministrazione procedere agli accertamenti sanitari e pronunziarsi sulla dipendenza e sulla concessione dell’equo indennizzo, come previsto dagli art. 7 e segg. del d.p.r. 349/1994.

Alla stregua di tali considerazioni, del tutto illegittimamente pertanto l’Amministrazione aveva ritenuto che la domanda di attribuzione dell’equo indennizzo doveva essere avanzata entro sei mesi dalla conoscenza della parere dell’organo sanitario.

Si è costituito il Ministero, con deposito di relazione e di documenti, instando per il rigetto del ricorso siccome infondato.

In data 4 luglio 2009 la ricorrente ha depositato memoria difensiva, reiterando le censure già proposte e rappresentando che in ogni caso ai fini della decorrenza del termine semestrale per la presentazione dell’istanza di concessione dell’equo indennizzo non poteva valere la sottoscrizione del verbale della Commissione Medica Ospedaliera, non essendo stata rilasciata alla ricorrente medesima alcuna copia di tale verbale.

Il ricorso è stata trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 15/07/2009.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Costituisce invero circostanza incontestata che la ricorrente abbia sottoscritto in pari data il verbale della C.M.O. di Caserta del 14/05/1993 con il quale si esprimeva parere favorevole in relazione al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità, che aveva portato al decesso dei N S, coniuge della ricorrente.

L’art. 51 del D.P.R. 686 del 1957, applicabile alla fattispecie de qua ratione temporis, prescrive che “per conseguire l'equo indennizzo l'impiegato deve presentare domanda all'Amministrazione da cui dipende entro sei mesi dal giorno in cui gli è comunicato il decreto che riconosce la dipendenza della menomazione dell'integrità fisica da causa di servizio;
ovvero entro sei mesi dalla data in cui si è verificata la menomazione dell'integrità fisica in conseguenza dell'infermità già riconosciuta dipendente da cause di servizio. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesta dopo la cessazione del rapporto d'impiego. La domanda può essere proposta negli stessi termini ivi previsti anche dagli eredi dell'impiegato o del pensionato deceduto”.

Per consolidata giurisprudenza della Consiglio di Stato invero il termine per la presentazione della domanda di equo indennizzo per i militari decorre dalla data di comunicazione del verbale della Commissione medica ospedaliera che contenga l' accertamento della dipendenza dell' infermità da causa di servizio e contestualmente l' assegnazione alla categoria di infermità, in base al regolamento approvato con R.D. 15 aprile 1928 n. 1024(fra le tante IV Sez. 22.4.1996 n. 525, sez. IV 15 novembre 2004 n. 7403).

Nell’ipotesi di specie il verbale della C.M.O. reca tale indicazione laddove prescrive che l’infermità e la morte di N S sono ascrivibili alla 1^ cat. Tab. A mis. Maxima ai fini dell’equo indennizzo, per cui non occorreva alcun altro provvedimento, in quanto l'art. 5 bis del D.L. 387/1987, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, co. 1, L. 472/1987 stabilisce che nei confronti del personale della difesa e delle forze di polizia nonché degli altri dipendenti statali i giudizi collegiali adottati dalle commissioni mediche ospedaliere sono da considerarsi definitivi ai fini del riconoscimento delle infermità per la dipendenza da causa di servizio, (con la conseguenza che dalla loro comunicazione decorre il termine semestrale di cui all’art. 51 D.P.R. 686/57) , salvo il parere del CPPO in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo.

Sotto tale profilo, del tutto infondate si rilevano le censure articolate dalla ricorrente atteso che non può applicarsi alla fattispecie de qua, ratione temporis, la disciplina del D.P.R. n. 349 del 20/04/1994, entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella G.U. , e quindi successivamente alla presentazione dell’istanza da parte della ricorrente, volta al riconoscimento dell’equo indennizzo, nonché successivamente all’adozione dello stesso provvedimento oggetto di gravame.

Né può ritenersi che l’istanza della ricorrente, volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità e del conseguente decesso del coniuge, contenesse implicitamente anche l’istanza di attribuzione dell’equo indennizzo, in primis in quanto ai sensi del citato art. 51 del D.P.R. n. 686 del 1957 l’istanza volta all’attribuzione dell’equo indennizzo deve seguire il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, e non può pertanto essere coeva alla presentazione della relativa istanza, come è dato evincere dalla cadenza temporale relativa alla proposizione dell’istanza di equo indennizzo, ed in secondo luogo in quanto nell’istanza agli atti, relativa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, non vi è alcun riferimento relativo alla concessione dell’equo indennizzo.

T deve poi ritenersi – atteso il carattere impungnatorio del presente giudizio - la censura contenuta nella memoria difensiva, relativa al mancato rilascio di copia del verbale della C.M.O. , in quanto contenuta sola in tale memoria, depositata in data 4 luglio 2009, tra l’altro non notificata all’Amministrazione resistente, con la conseguente impossibilità di considerare la stessa come ricorso per motivi aggiunti (salva, in ogni caso, la successiva verifica della ricevibilità e dell’ammissibilità dei medesimi cfr T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 03 febbraio 2003 , n. 129

secondo cui “anche in relazione all'ammissibilità dei motivi aggiunti ex art. 1 l. n. 205 del 2000, vanno comunque salvaguardati i principi del contraddittorio tra le parti in lite;
presupposto fondamentale del rispetto di questo principio generale del diritto è costituito dalla necessità di notifica di tutti gli atti del giudizio alle parti”).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Sussistono giusti motivi, in considerazione dei motivi di diritto sottesi alla presente decisione per compensare integralmente fra le parte le spese di lite.

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