TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-07-14, n. 202301710

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-07-14, n. 202301710
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202301710
Data del deposito : 14 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/07/2023

N. 01710/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01385/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1385 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato O L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero della Difesa (Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'accertamento:

del diritto alla monetizzazione dei periodi di licenza ordinaria non fruiti negli anni -OMISSIS- previa annullamento/disapplicazione dei provvedimenti con cui l’amministrazione della Difesa ha rigettato/non si è pronunciata sulle istanze formulate.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2023 il dott. Pierluigi Buonomo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso introduttivo del giudizio, parte ricorrente, Brigadiere Capo q.s. (in congedo dal -OMISSIS-) dell’Arma dei Carabinieri, domanda l’accertamento del diritto alla monetizzazione dei periodi di licenza ordinaria non fruiti negli anni -OMISSIS- previa annullamento/disapplicazione dei provvedimenti con cui l’amministrazione della Difesa ha rigettato/non si è pronunciata sulle istanze formulate.

Il ricorso è articolato sui seguenti motivi di diritto:

a) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del d.lgs. 66/2003, violazione dell’art. 14 del d.p.r. 395/95 – violazione dell’art. 2109 del codice civile – violazione dell’art. 36 co. 3 della Costituzione;

b) Eccesso di potere per carenza di istruttoria, erroneità dei presupposti di fatto, contraddittorietà e sviamento.

Nella sostanza, dopo aver richiamato il quadro normativo di riferimento, deduce che - le circostanze che gli avrebbero impedito di fruire delle ferie quando ancora era in servizio attivo non sarebbero a lui imputabili (si tratterebbe di prolungati periodi di malattia a ridosso del congedo);

- tali accadimenti sarebbero stati ben noti all’amministrazione militare;

- sussisterebbe l’obbligo di provvedere da parte dell’Amministrazione, che dovrebbe essere condannata a determinare l’indennità sostitutiva.

2.- Con ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente, dopo aver rappresentato di aver ricevuto una parte degli emolumenti richiesti, agisce – sul solco dei precedenti assunti difensivi – per ottenere il residuo (nel dettaglio, asserisce di aver ricevuto la somma di euro -OMISSIS-).

3.- Si costituiva il Ministero della Difesa, concludendo per la parziale infondatezza del ricorso nel merito.

4.- Con memoria depositata il 27.06.2023, il ricorrente dichiarava di voler rinunciare al ricorso di primo grado, in ragione della parziale soddisfazione della pretesa e chiedendo, comunque, la condanna alle spese dell’Amministrazione (in subordine, la rifusione del contributo unificato).

5.- All’udienza del 27.06.2023, il ricorso veniva trattenuto in decisione.

6.- Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

6.1- Il Collegio, ai sensi dell’art. 84 ultimo comma c.p.a., rileva la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso, come si evince dalla memoria depositata il 27.06.2023 (che non integra gli estremi di una rinuncia rituale al ricorso).

6.2- Quanto alla declaratoria sulle spese, il Collegio ritiene di poterle compensare sulla base delle seguenti considerazioni:

- emerge dalla nota del Comando Legione Carabinieri Campania del 1-OMISSIS- sussistono i benefici per accordare la monetizzazione dei periodi di ferie non fruiti (e l’amministrazione ha provveduto nel senso, riconoscendo che il militare si era trovato in una condizione di malattia per 235 giorni a ridosso del congedo), non può dirsi lo stesso per le annualità 2017 e 2018, laddove l’interessato si è assentato dal servizio (rispettivamente) per 145 e 148 giorni ma ha comunque operato per complessivi 437 giorni (senza presentare richieste di licenza neanche dopo il -OMISSIS-, data nella quale ha maturato la consapevolezza di transitare in congedo);

- sul punto non vi è stata contestazione specifica da parte della difesa di parte ricorrente.

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