TAR Roma, sez. II, sentenza 2022-11-16, n. 202215176

TAR Roma
Sentenza
16 novembre 2022
TAR Roma
Ordinanza cautelare
21 dicembre 2016
TAR Roma
Ordinanza cautelare
7 aprile 2016
0
0
00:00:00
TAR Roma
Ordinanza cautelare
7 aprile 2016
>
TAR Roma
Ordinanza cautelare
21 dicembre 2016
>
TAR Roma
Sentenza
16 novembre 2022

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2022-11-16, n. 202215176
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202215176
Data del deposito : 16 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/11/2022

N. 15176/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03216/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3216 del 2016, proposto dall’Associazione Culturale Laboratorio Sociale Autogestito 100Celle Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Claudio Giangiacomo e Alessandro Iannelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo, in Roma, Circonvallazione Trionfale, 1;



contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Giorgio Pasquali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO

- del provvedimento del Dipartimento Patrimonio Sviluppo e Valorizzazione – Direzione Amministrativa U.O. Concessioni – Locazioni a firma del direttore della gestione amministrativa dott. Angelo Gherardi prot. n. 32658 del 15.12.2015 con il quale è stato comunicato il rigetto della richiesta di rinnovo della concessione relativa all’immobile sito in Via Guarcino n. 1 e contestualmente richiesto il rilascio dello stesso entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento nonchè l’obbligo di continuare a “ garantire la conservazione e la manutenzione dell’immobile, nonché corrispondere all’Amministrazione capitolina l’indennità d’uso che sarà comunque soggetta a nuova determinazione ” oltre ad ogni altro atto, cognito o incognito, ad essi presupposto, connesso e/o conseguente;

PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI

- della nota prot. 7599 del 24 marzo 2016 notificata in data 5 agosto 2016 del Dipartimento Patrimonio Sviluppo e Valorizzazione – Direzione Amministrativa U.O. Concessioni – Locazioni a firma del dirigente dott. Carlo Maria L’Occaso;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 il dott. Michele Tecchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il ricorso introduttivo tempestivamente notificato in data 19 febbraio 2016 e depositato in data 17 marzo 2016, l’Associazione ricorrente – premesso di aver goduto in regime di concessione dell’“ex casale facchetti” di proprietà comunale sito in Roma, Via Guarcino n. 1, giusta atto concessorio del 7 luglio 2009 avente durata di 6 anni “ e con facoltà di rinnovo per ulteriori anni a richiesta del concessionario ”, nonché di aver richiesto in data 26 gennaio 2015 (in vista della scadenza dei primi 6 anni) il rinnovo della concessione de qua – è insorta avverso il provvedimento con cui Roma Capitale ha frapposto il proprio diniego a detta istanza di rinnovo sulla scorta della seguente motivazione (nota prot. n. 32658 del 15 dicembre 2015, notificata in data 21 dicembre 2015): “ è in corso un riordino gestionale del patrimonio capitolino per procedere all’assegnazione dello stesso in osservanza delle prescrizioni della normativa vigente in materia. Le modalità di attuazione sono state formalizzate nella Deliberazione n. 140 del 30.04.2015 che fissa le linee guida per il riordino del patrimonio in concessione ”.

Il provvedimento impugnato recava, altresì, in uno con il suddetto diniego di rinnovo del rapporto concessorio, anche l’invito al rilascio bonario del bene e l’avvertimento che l’Associazione, fino all’avvio delle procedure di selezione comparativa per la selezione del nuovo concessionario, avrebbe dovuto garantire in qualità di utilizzatrice non soltanto la conservazione e manutenzione dell’edificio, ma anche la corresponsione dell’indennità d’uso, che in ogni caso veniva resa oggetto di rideterminazione, atteso che in base alle indicazioni della magistratura contabile detta indennità deve essere versata – in caso di “ mancanza del perfezionamento del titolo concessorio ” – in misura pari al 100% del valore di mercato, non essendo applicabile il beneficio dell’abbattimento del valore.

Parte ricorrente lamenta l’illegittimità del summenzionato provvedimento reiettivo di Roma Capitale.

A sostegno della domanda di annullamento articolata con il ricorso introduttivo vengono sollevate, in particolare, le censure che di seguito si riassumono:

(i) primo motivo : il diniego di rinnovo della concessione – oltre a contrastare con il diritto di rinnovo previsto dallo stesso atto concessorio de quo – confligge anche con le “ Linee Guida per il riordino, in corso, del patrimonio indisponibile in concessione ” dettate dalla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 140 del 2015, le quali favoriscono il rinnovo dei rapporti concessori in corso con soggetti prevalentemente dediti allo svolgimento di funzioni ed attività di interesse pubblico. L’avversato diniego di rinnovo sarebbe inoltre illegittimo in quanto adottato dal Direttore della gestione amministrativa di Roma Capitale in assenza di qualsiasi concerto con i Dipartimenti e Municipi interessati, nonché in violazione del regolamento comunale n. 5625 del 1983, il quale prevede espressamente la possibilità di rinnovo delle concessioni, stabilendo un’apposita procedura per la scelta del contraente e rimettendo espressamente la competenza al Consiglio Comunale;

(ii) secondo motivo : il diniego di rinnovo è inoltre intrinsecamente contraddittorio, in quanto reca da un lato l’invito al rilascio bonario del bene e, dall’altro lato, l’ordine di garantire la conservazione e manutenzione dell’edificio fintanto che non siano avviate le procedure di selezione comparativa dei nuovi concessionari;

(iii) terzo motivo : il diniego di rinnovo è stato peraltro adottato in spregio del tacito rinnovo del rapporto concessorio medio tempore formatosi, tacito rinnovo sostanzialmente legittimato non soltanto dal titolo concessorio di cui si discorre, ma anche dalle indicazioni contenute nella delibera del Consiglio Comunale n. 5625 del 1983 (che prevede la generale possibilità di rinnovo delle concessioni);

(iv) quarto motivo : ai sensi dell’art. 68 della deliberazione del Consiglio Comunale di Roma Capitale n. 10 del 1999, la circoscrizione (ora

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi