TAR Genova, sez. II, sentenza 2010-04-15, n. 201001804
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Testo completo
N. 01804/2010 REG.SEN.
N. 01000/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1000 del 2008, proposto da:
E G D B, rappresentato e difeso dagli avv. P M, L P, con domicilio eletto presso L P in Genova, corso Saffi 7/2;R G D S, rappresentato e difeso dall'avv. P M, con domicilio eletto presso L P in Genova, corso Saffi 7/2;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Provinciale di Savona, Istituto Comprensivo di Carcare, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento, non conosciuto dai ricorrenti, adottato dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Savona, con cui è stato disposto l'elenco degli alunni disabili per i quali, nell'anno scolastico 2008/2009, è stata istituita l'attività di sostegno e le ore relative all'insegnamento di sostegno attribuite a ciascun alunno, nella parte in cui assrgna un insegnante di sostegno al figlio dei ricorrenti per sole 12 ore settimanali;degli atti, non conosciuti dai ricorrenti, con i quali il Dirigente Scolastico dell'istituto Comprensivo di Carcare ha organizzato le cattedre di sostegno disponibili "al fine di assegnare alla classe di appartenenza del minore la presenza di n.12 ore settimanali di un insegnante di sostegno per handicap psicofisico";della comunicazione prot. n. 128/RIS del 30 agosto 2008 nella quale si richiamano le predette decisioni, e della comunicazione dell'Ufficio provinciale dell'Istituto prot. n.43/RIS/IH del 13 agosto 2008...
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e di Ufficio Scolastico Provinciale di Savona e di Istituto Comprensivo di Carcare;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2010 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 14 novembre 2010 i ricorrenti, nella qualità di genitori del figlio minore OMISSIS, esponevano la situazione di ritardo nello sviluppo psicomotorio del figlio.
Per il grave stato di disabilità è stato assicurato nei precedenti anni scolastici il supporto di un insegnante di sostegno, sennonché nel corrente anno scolastico venivano assegnate solo 12 ore di sostegno.
Gli interessati sottolineavano i progressi ricevuti dal sostegno e precisavano l’indispensabilità che le attuali 12 ore venissero portate alla misura massima, svolgendo le seguenti considerazioni di diritto:
- violazione degli artt. 3 ss. Cost. e della normativa vigente in materia, difetto di istruttoria, diritto dei ricorrenti all’assegnazione dell’insegnante di sostegno per il numero di ore adeguato alle condizioni del minore.
L’amministrazione intimata si costituiva in giudizio, sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 24 del 2009 questo Tribunale, in accoglimento della domanda cautelare, disponeva che le amministrazioni intimate assicurassero il supporto dell’insegnante di sostegno in favore del minore fino a 24 ore settimanali totali.
Alla odierna udienza pubblica la causa passava in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente il Collegio deve dare conto che la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici secondo il più recente orientamento delle Sezioni unite della Suprema Corte (cfr. Cass., SS.UU., n. 1144/2007;T.A.R. Liguria, 2^, 14 aprile 2009, n. 742) e ciò anche nella considerazione che la medesima è incentrata sull’annullamento dell'operato dell'Amministrazione scolastica, ritenuto illegittimo con riguardo all'organizzazione dell'insegnamento di sostegno in connessione con la posizione giuridica soggettiva azionata nel ricorso (Cons. di St., VI, 21 marzo 2005 n. 1134).
Nel merito il ricorso è fondato.
Infatti la Sezione non può che ribadire le proprie affermazioni, secondo cui l'assegnazione di un insegnante specializzato di sostegno al bambino disabile costituisce un diritto riconosciuto dall'art. 13, comma 3, della legge n. 104/1992, quale strumento necessario per l’attuazione dei principi di cui agli artt. 3, 32, 34 e 38 Costituzione: nello specifico l’attività didattica di sostegno è garantita nell’ambito della scuola secondaria di primo e secondo grado, ove deve essere realizzata "con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato" (art. 12 comma 5 L. 5.2.1992, n. 104).
L'organizzazione dell'attività di sostegno da parte delle istituzioni scolastiche non può quindi comprimere o vulnerare quel diritto riconosciuto alla persona dalla Costituzione e dalla legislazione ordinaria, ed il servizio reso dall'insegnante di sostegno deve essere garantito in via sostanziale, cioè con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap;ciò, sulla base di giudizi medici che attiengono esclusivamente alla discrezionalità tecnica.
Né tale diritto può essere inciso dalla recente normativa sulla formazione degli organici di cui all'art. 2 commi 413 e 414 della legge 24.12.2007, n. 244 - legge finanziaria per il 2008 - che ha stabilito, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, un progressivo decremento del numero dei posti (comma 413) e della dotazione organica di diritto (comma 414) degli insegnanti di sostegno, giacché si tratta di misure organizzative dettate "fermo restando il rispetto dei principi sull'integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104" (comma 414), e di obiettivi che debbono comunque essere conseguiti con criteri e modalità definiti "con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili" (comma 413), il tutto per fornirne una lettura costituzionalmente orientata (T.A.R. Liguria, 2^, 14 aprile 2009, n. 742).
In proposito, occorre richiamare altresì quanto di recente affermato dalla Corte Costituzionale: è illegittimo costituzionalmente l’art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno. L’art. 12 l. n. 104 del 1992 attribuisce al disabile il diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione a partire dalla scuola materna fino all’università;pertanto, il diritto del disabile all’istruzione si configura come un diritto fondamentale (cfr. Corte costituzionale, 26 febbraio 2010 , n. 80).
Ritenuti i cardini giuridici dell’intera questione, si rileva che la situazione del minore emerge innanzitutto dalla documentazione prodotta da parte ricorrente e non contestata dall’amministrazione (cfr. doc sub nn. 3, 4 e 5).
I dati raccolti non sono smentiti da verificazione disposta da questo Tribunale in sede cautelare, verificazione eseguita da medico specializzato in neuropsichiatria infantile il quale, dopo la visita al minore e colloqui con i genitori, nonché l’esame della documentazione acquisita, ha descritto con cura la situazione del minore stesso.
Nelle conclusioni, la verificazione consiglia che l’attribuzione del massimo di ore possibili, già determinato, in 24 settimanali. Tale indicazione finale appare al Collegio assolutamente logica, ritenendo infatti del tutto inusuale la copertura totale del monte ore settimanale: il totale affiancamento dell'insegnante di sostegno induce alla deresponsabilizzazione e mai all'integrazione degli alunni e non è sostanzialmente previsto dalla normativa.
Da ultimo, deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno, sia perché generica, sia perché non assistita da prove concrete, sia perché l’accoglimento della misura cautelare ha impedito il verificarsi di danni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo