TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2024-07-22, n. 202414872

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2024-07-22, n. 202414872
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202414872
Data del deposito : 22 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/07/2024

N. 14872/2024 REG.PROV.COLL.

N. 07433/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7433 del 2022, proposto da
G S, rappresentato e difeso dall’avvocato F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

C A, rappresentato e difeso dagli avvocati S S, L M, F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
CNR - Consiglio Nazionale Ricerche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

D D, non costituito in giudizio;

per l’opposizione di terzo e l’annullamento

della sentenza n. 11173 del 2 novembre 2021 del TAR Lazio, sede di Roma, Sezione Terza, r.g. 6487/2020, con la quale è stata accolta la domanda del ricorrente C A.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del sig. C A e del CNR - Consiglio Nazionale Ricerche;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 giugno 2024 il dott. Gabriele La Malfa Ribolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso notificato il 24 e 27 giugno e depositato il 27 giugno 2022, il signor G S ha proposto opposizione di terzo per l’annullamento della sentenza in epigrafe di questo TAR, n. 11173/2021.

1.1. Con la predetta sentenza, il TAR ha premesso che il signor C A ha partecipato al concorso per complessivi 535 posti per la progressione di livello nel profilo di inquadramento del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), esitato con graduatoria definitiva, approvata il 29 dicembre 2017.

1.2. Aggiunge la sentenza che “ Il ricorrente, presa visione della graduatoria definitiva, rilevava l’erronea attribuzione di punteggi. Gli era stato infatti attribuito un punteggio errato di 8,57 relativo all’anzianità di servizio, in luogo di 16,00 punti, secondo quanto spettante;
ed inoltre, non gli erano stati riconosciuti i punteggi per diversi titoli, benché regolarmente indicati nella domanda e nei suindicati curriculum e relazione sull’attività svolta allegati alla domanda di partecipazione, nel rispetto delle prescrizioni del bando
”.

1.3. La commissione ha accolto in parte un’istanza di rettifica presentata dal signor A, in relazione al solo riconoscimento dei titoli per l’anzianità di servizio.

1.4. Il signor A ha quindi proposto ricorso al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, depositandolo in data 7 maggio 2018;
nel corso del predetto del giudizio, il Tribunale di Napoli ha ordinato l’integrazione del contraddittorio con alcuni candidati singolarmente individuati, non per pubblici proclami, fra cui l’odierno controinteressato non costituito in giudizio D D;
il Tribunale di Napoli ha infine dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, spettando la controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo, venendo in rilievo un concorso per progressione verticale, che richiede una diversa e più completa professionalità pur in assenza di aree di inquadramento separate (cfr. Cass. SS.UU. n. 8995 dell’11 aprile 2018).

1.5. Con ricorso dinanzi il TAR Lazio, sede di Roma, notificato il 28 luglio e depositato il 7 agosto 2020, n.r.g. 6487/2020, il signor A ha riassunto il giudizio, proponendo le medesime censure inerenti l’erronea attribuzione del punteggio già fatte valere in sede civile.

1.6. Con l’impugnata sentenza 11173 del 2 novembre 2021, all’esito dell’udienza del 7 luglio 2021, questo TAR, premesso che il limite della rassegnata azione in tema di attribuzione dei punteggi è costituito dagli errori di fatto e dalle illogicità manifeste, ha ravvisato tali errori relativamente ai titoli posseduti dal signor A, ritenendoli per buona parte non valutati, in violazione dell’art. 4 del bando in atti, che ha stabilito un range di attribuzione di punteggio, relativamente a ciascun anno di servizio e a ciascun incarico allegato dai partecipanti alla selezione.

1.7. Il TAR ha ritenuto fondata la censura svolta dal ricorrente, secondo la quale non gli sono stati attribuiti i predetti punteggi e ha accolto il ricorso limitatamente al predetto rilievo, con annullamento del giudizio espresso nei riguardi del deducente e conseguente obbligo per il CNR di sottoporlo a rivalutazione, ad opera di altra commissione, in diversa formazione, affinché essa attribuisse al medesimo i punteggi spettanti a fronte dei titoli dichiarati.

2. Ciò premesso in ordine alla sentenza impugnata, dagli atti e documenti dell’odierno giudizio emerge, quanto ai fatti successivi (cfr. doc. 12 dell’opponente, contenente decreto di esecuzione della sentenza 11173/2021 del TAR Lazio del 23 maggio 2022) che:

(i) in data 13 aprile e 6 maggio 2022, la commissione in diversa composizione ha eseguito la citata sentenza e, per l’effetto, ha attribuito al signor A un nuovo punteggio, pari a 72,19, tale da determinare il ricollocamento del predetto alla posizione n. 238 della graduatoria, utile ai fini dell’attribuzione della progressione economica di cui all’art. 54 del c.c.n.l. del 21 febbraio 2002;

(ii) la graduatoria è stata conseguentemente modificata, anche con l’annullamento nella parte in cui ha disposto la collocazione al posto n. 252 del sig. S, “ il quale, – così si legge nel decreto di esecuzione del 23 maggio 2022, n.d.r. – per effetto del riposizionamento del Sig. C A al posto n. 238, viene ricollocato al posto n. 253 della nuova graduatoria finale, non utile ai fini dell’attribuzione della progressione di cui all’art. 54,

CCNL

21.2.2002
”;

(iii) il citato decreto del 23 maggio 2022 ha conseguentemente demandato all’Ufficio Gestione risorse umane l’adozione del provvedimento di attribuzione della progressione economica, di cui all’art. 54 del c.c.n.l. 21.2.2002 e dello speculare annullamento della medesima progressione economica attribuita al sig. S, per effetto di antecedente scorrimento della graduatoria, giusta provvedimento direttoriale del 5 giugno 2019;

(iv) il CNR ha quindi emesso provvedimento in data 1 giugno 2022, nei confronti del signor S, odierno opponente, contenente annullamento del provvedimento di attribuzione della progressione economica e disposizione della ripetizione delle maggiori somme corrisposte a tale titolo (doc.12 del CNR), inviando poi all’odierno opponente ulteriore nota del 17 giugno 2022 che ha interrotto la prescrizione e chiesto all’opponente indicazioni sulle modalità di recupero delle somme retributive percepite in eccesso, al lordo o al netto delle ritenute subite al momento della percezione.

3. Con il ricorso in opposizione di terzo oggi in esame, il signor S ha proposto le seguenti censure:

(i) “ Violazione del principio del contraddittorio, inammissibilità e improcedibilità del ricorso ”;

Parte opponente sostiene di essere stata illegittimamente pretermessa dai procedimenti avviati dal signor C A, nonostante al momento del deposito del ricorso dinanzi al TAR Lazio fosse evidente e facilmente individuabile la sua qualifica di controinteressato, stante la pubblicazione sul sito del CNR nella sezione relativa al concorso in questione del provvedimento con il quale l’Ente ha disposto lo scorrimento della graduatoria.

Il signor S aveva il legittimo interesse a prendere parte al giudizio in quanto controinteressato in senso sostanziale, visto che l’accoglimento del ricorso proposto dal signor A, ha determinato conseguenze negative nei suoi confronti.

Nel merito dell’opposizione, non risulta impugnato il provvedimento emesso dal CNR, con il quale è stato disposto lo scorrimento della graduatoria del concorso in favore dell’attuale opponente.

Il ricorso al giudice del lavoro è stato notificato in data 28 settembre 2018, mentre la graduatoria di merito del concorso in questione è stata pubblicata in data 29 dicembre 2017 e, in caso di translatio iudicii , l’art. 11, comma 2, c.p.a. fa salve le decadenze e preclusioni già maturate, non potendosi riconoscere una facoltà impugnatoria da esercitare in modo sganciato dai termini di decadenza previsti del codice del processo amministrativo.

3.1. Si sono costituiti in giudizio il CNR e il signor C A.

3.2. In vista della camera di consiglio del 27 marzo 2024, fissata per l’esame della domanda cautelare allegata al ricorso, il signor A ha depositato una memoria, sostenendo l’erroneità dell’attribuzione dei punteggi, già accertata dalla sentenza opposta, e affermando che il ricorso è stato tempestivamente depositato in data 7 maggio 2018, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria rettificata in data 12 marzo 2018.

Sostiene inoltre parte opposta che nel giudizio dinanzi il Tribunale di Napoli il CNR ha disposto l’integrazione del contraddittorio con taluni candidati, segnatamente il signor D D.

Inoltre, ad avviso del signor A:

(i) sino alla data del 2 maggio 2022, l’ultimo in graduatoria è sempre stato il signor D D (classificato al n. 252);

(ii) solo in data 2 maggio 2022, per effetto di altra sentenza, proveniente dal Tribunale di Biella, n. 108 dell’8 giugno 2021, altra candidata, la signora M B S, ha conseguito il passaggio alla posizione n. 120 della graduatoria, conseguendone che è solo dalla predetta data che il signor S ha acquisito la posizione n. 252 della graduatoria, dalla n. 251 in cui era collocato in precedenza;

(iii) il signor A “ ha notificato ed impugnato atti, provvedimenti, graduatorie e scorrimenti, compreso quello del 5.6.2019 ”;

(iv) il ricorso proposto dal signor A è stato comunque notificato ad almeno un controinteressato. Inoltre, “ il ricorso dinanzi al Giudice del Lavoro è stato prima notificato ad alcuni controinteressati (B C, P Z e R D N), successivamente, dato un primo scorrimento di graduatoria, al sig. S D, ultimo dei vincitori in graduatoria (in seguito alla utilizzazione dei posti sino al n 245). Successivamente, il Giudice del Lavoro, non ritenendo necessaria la notifica per pubblici proclami, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’unico reale controinteressato emerso in sede di successivo scorrimento, ossia il sig. D D (posto n. 252, per effetto dello scorrimento, rimasto qui sino alla data del 2.5.2022), nei confronti del quale il ricorso di lavoro ed il pedissequo provvedimento del GL è stato notificato ”;

(v) non vi sarebbe stata quindi lesione del contraddittorio da parte della sentenza opposta, per via dell’acquisizione successiva della posizione rilevante nella graduatoria e la sentenza non sarebbe in effetti contestata nel merito ed è definitiva in quanto non appellata;

(vi) non vi sarebbe stata alcuna necessità di integrazione del contraddittorio con litisconsorti sopravvenuti.

3.3. All’esito della camera di consiglio del 27 marzo 2024, fissata per l’esame della domanda cautelare allegata all’opposizione di terzo, il TAR ha respinto la domanda cautelare e fissato l’udienza di merito al 12 giugno 2024, con la seguente motivazione: “ Ritenuto, quanto al fumus boni iuris, che le prospettate ragioni di doglianza non appaiono immediatamente apprezzabili, nei limiti di cognizione della presente fase cautelare, e che il ricorso necessita di adeguato approfondimento in sede di merito, quanto anche ai seguenti profili:

-sussistenza della legittimazione a promuovere opposizione di terzo, con relativo specifico inquadramento della posizione del ricorrente in una delle categorie dei legittimati, tenuto conto della complessiva vicenda amministrativa per cui è causa;

-in ordine al profilo rescindente della controversia, il tema dell’instaurazione del contraddittorio dinanzi al giudice ordinario e dinanzi al giudice amministrativo;

-in ordine al profilo rescissorio della controversia, i temi della riferita omessa impugnazione del provvedimento che ha disposto lo scorrimento della graduatoria del concorso e dell’affermata tardività dell’originario ricorso;

Ritenuto che neanche si apprezzano con evidenza aspetti di periculum in mora, considerato che il prospettato recupero dell’incremento della retribuzione dell’interessato, nei limiti di un quinto stipendiale (cfr. doc. 12 del CNR), non sembra implicare gravità e irreparabilità del danno, nelle more della decisione di merito;

Ritenuto di fissare contestualmente l’udienza di merito alla data indicata in dispositivo e di compensare le spese della presente fase cautelare, in ragione della peculiarità della vicenda ”.

3.4. All’udienza pubblica del 12 giugno 2024, previo deposito di una ulteriore memoria difensiva del signor A, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione.

DIRITTO

4. Il ricorso è fondato.

4.1. Si possono ricordare alcuni principi consolidati dalla giurisprudenza in materia di opposizione di terzo.

4.2. È in primo luogo utile osservare che non vengono meno nell’opposizione di terzo, a norma dell’art. 406 c.p.c., le regole del processo, ivi compreso il termine decadenziale per l’impugnazione, termine decorrente dal giorno in cui l’interessato abbia avuto conoscenza legale della sentenza da impugnare e che per l’opponente, rimasto estraneo al giudizio, è desumibile solo da circostanze di fatto, in base alle quali tale conoscenza possa dirsi acquisita (Cons. Stato, VI, 4099 dell’8 luglio 2011).

4.3. Possono poi proporre opposizione di terzo, in particolare, coloro che risultavano controinteressati ma che, per difetto di notifica, non hanno potuto prendere parte al giudizio;
ovvero (ipotesi corollario della precedente), coloro che, pur essendo controinteressati, non sono stati tuttavia identificati come tali;
o ancora coloro che, per essere stati contemplati da un provvedimento successivamente adottato (ma che trova in quello oggetto del giudizio il proprio presupposto), maturano la titolarità di una posizione autonoma, contrastante con quella di chi è anteriormente insorto contro il provvedimento presupposto (Cons. Stato, V, 3945 del 1° luglio 2011), spettando la legittimazione anche in capo al controinteressato sopravvenuto (Cons. Stato Ad. Plen. 2/2007;
TAR Campania, Salerno, II, 1417 del 1° luglio 2024).

4.4. Con la sentenza che decide sull’opposizione, il giudice può operare una distinzione tra la fase rescindente e la fase rescissoria, potendo ritenere fondata l’impugnazione sotto il profilo della mancata integrazione ed estensione del contraddittorio all’opponente, nell’ambito del giudizio rescindente, e successivamente, nell’autonoma fase rescissoria del giudizio, decidere nel merito il gravame.

4.5. Si procede quindi ad esaminare il profilo rescindente della controversia e, successivamente, il profilo rescissorio.

5. Con il ricorso al Giudice del lavoro presso il Tribunale di Napoli, depositato il 7 maggio 2018, il signor A contesta l’erronea attribuzione del punteggio e ammette espressamente che tale erronea attribuzione di punteggio era riconoscibile all’atto della pubblicazione della graduatoria del 29 dicembre 2017.

5.1. In effetti, la graduatoria del 29 dicembre 2017 contiene il punteggio e, trattandosi di graduatoria di un concorso per titoli, consente di appurare la legittimità della sua attribuzione, come reso evidente dalla successiva istanza di rettifica del 26 gennaio 2018 presentata dal signor A.

5.2. Nel giudizio amministrativo di riassunzione, il Giudice non ha poi disposto integrazione del contraddittorio, a fronte della circostanza che nell’originario giudizio del lavoro e nel giudizio in riassunzione fossero stati convenuti in giudizio taluni candidati, a fronte della possibilità di riconoscere a tutti i soggetti collocati in graduatoria il diritto a difendersi e contraddire, in considerazione degli effetti, negativi a vario titolo, derivanti dall’essere sopravanzati in graduatoria per effetto del chiesto annullamento degli atti impugnati e della conseguente rivalutazione in aumento del punteggio spettante al signor A (per giurisprudenza costante: Cons. Stato, II, 5499 del 21 luglio 2021;
Cons. Stato, VI, 425 del 3 febbraio 2016;
Cons. Stato, IV, 594 dell’11 febbraio 2016, Sez. IV, 3261 del 12 giugno 2013 e 5084 del 24 settembre 2012, che precisa che i candidati idonei “ potrebbero perdere i benefici discendenti dall’acquisita posizione sia sotto il profilo dei punteggi utili per altri concorsi, sia per l’immissione in ruolo in caso di utilizzo successivo della graduatoria ”).

5.3. L’opposizione di terzo è quindi in primo luogo fondata sotto il profilo rescindente, per difetto di contraddittorio processuale con l’opponente signor S, il quale ha dedotto e dimostrato che dalla mancata integrazione del contraddittorio nei suoi confronti sono derivati, quali effetti pregiudizievoli, l’essere sopravanzato in graduatoria e l’aver perduto conseguentemente la progressione economica acquisita, con relativa attivazione in via stragiudiziale nei suoi confronti della ripetizione degli incrementi retributivi indebiti, da parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

5.4. A tal riguardo, si osserva la tempestività dell’opposizione di terzo ordinaria proposta.

Emerge dagli atti come il primo momento utile, a partire dal quale il signor S ha avuto legale conoscenza degli effetti pregiudizievoli dell’accoglimento del ricorso proposto dal signor A coincide, al più presto, con l’emissione del provvedimento di rideterminazione della graduatoria del 2 maggio 2022.

6. Passando ad esaminare i profili rescissori della controversia, è fondata la censura di tardività dell’originario ricorso introduttivo del giudizio dinanzi il Tribunale di Napoli, poi riassunto dinanzi questo TAR.

6.1. L’articolo 11, comma 2, del codice del processo amministrativo fa salve, in caso di riassunzione per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, le decadenze e le preclusioni già maturate, salvo il riconoscimento dell’errore scusabile (art. 11, comma 5, c.p.a.), del quale tuttavia non sussistono gli estremi, dato che, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione citata nella stessa sentenza del Tribunale di Napoli, il concorso implicante una progressione verticale è una procedura concorsuale rimessa alla giurisdizione del giudice amministrativo.

6.2. A fronte di un erronea attribuzione del punteggio già chiaramente e completamente derivante dalla graduatoria del 29 dicembre 2017, incombeva quindi sul signor A l’onere di impugnarla tempestivamente, nell’ordinario termine di decadenza di sessanta giorni, o comunque, trattandosi di azione originariamente proposta dinanzi al giudice civile, l’onere di proporre la relativa azione nel termine di sessanta giorni;
il termine è nel caso di specie scaduto, dal momento che il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi il Tribunale di Napoli è stato depositato il 7 maggio 2018, oltre quattro mesi dopo la data della pubblicazione della graduatoria.

6.2.1. Infatti, “ il principio della translatio iudicii comporta che, ai fini del rispetto del termine per ricorrere, la domanda inizialmente proposta (erroneamente) davanti al giudice privo di giurisdizione si finge proposta davanti al giudice amministrativo: perché si abbia però tale utile effetto occorre che la causa sia stata introdotta entro lo stesso termine previsto per il ricorso al giudice amministrativo (Consiglio di Stato, sez. III - 21/2/2012 n. 940) ” (cfr. tra le tante, recentemente, TAR Sicilia, III, 1935 del 10 giugno 2024).

6.3. Si nota che, sulla sopracitata considerazione del decorso del termine di decadenza, non incide la presentazione di un’istanza di rettifica del punteggio da parte del signor A, in data 26 gennaio 2018, istanza poi parzialmente accolta in data 12 marzo 2018 con un provvedimento di rettifica della graduatoria: difatti, la proposizione di un’istanza stragiudiziale di modifica del provvedimento amministrativo non sposta in avanti il termine di decadenza dell’azione, laddove come in questo caso la lesività dell’atto sia già chiaramente percepibile e gli affermati e originari errori nell’attribuzione del punteggio permangano anche dopo il parziale accoglimento dell’istanza.

6.4. Ciò vale in specie per le originarie censure di erronea attribuzione del punteggio non accolte dal CNR in via stragiudiziale, che hanno poi portato il signor A a proporre ricorso dinanzi al giudice del lavoro.

6.4.1. In altri termini, i profili di illegittimità dedotti con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato presso il Tribunale di Napoli in data 7 maggio 2018, erano percepibili già alla data della graduatoria del 29 dicembre 2017 (cfr. in particolare il ricorso ex art. 414 c.p.c., doc.2 del sig. A: “ In data 29.12.2017 veniva approvata la graduatoria definitiva (doc.5), nell’ambito della quale, inopinatamente, il ricorrente risultava collocato in posizione non utile…Il ricorrente, presa visione della graduatoria definitiva, rilevava l’erronea attribuzione di punteggi. Come risulta da istanza di rettifica della graduatoria del 26.1.2018 e allegata documentazione…gli era stato attribuito un punteggio errato di 8,57 relativo all’anzianità di servizio…;
ed inoltre, non gli erano stati riconosciuti i punteggi per diversi titoli, benché regolarmente indicati nella domanda……La Commissione preposta ha accolto solo in parte l’istanza di rettifica e, segnatamente, in relazione al riconoscimento del punteggio dovuto per l’anzianità di servizio, senza nulla esprimere in merito all’errato mancato riconoscimento dei suindicati titoli.

Sicché, in data 12.3.2018, veniva pubblicata la “riformulazione parziale della graduatoria” (doc.9) ed il ricorrente, con il solo riconoscimento dell’anzianità di servizio, veniva ricollocato dal posto n. 416 (punteggio 62,97) al posto n. 270... ”.

6.4.2. Sulla base di questa premessa in fatto, il signor A ha poi insistito in sede giurisdizionale per l’accoglimento di doglianze già formulate in via stragiudiziale, per effetto di errori riconducibili alla graduatoria del 29 dicembre 2017.

7. In merito all’eccezione del signor A concernente la definitività della sentenza opposta, si evidenzia che l’opposizione di terzo è un mezzo di impugnazione straordinario, proponibile anche avverso sentenza definitiva.

8. Né, per completezza, sarebbe stata esaminabile in via autonoma la domanda di accertamento e declaratoria del diritto del signor A ad essere utilmente collocato in graduatoria, previa corretta rivalutazione del suo punteggio, oggetto del ricorso in riassunzione dinanzi il TAR Lazio, stante che “ il richiesto accertamento richiederebbe un preliminare vaglio della legittimità del provvedimento di diniego adottato dall’amministrazione, da ritenersi precluso dalla sopra descritta tardività del gravame ” (sempre in questi termini, cfr. TAR Sicilia, III, 1935 del 10 giugno 2024).

9. L’accoglimento della illustrata censura di tardività esime il Collegio dall’affrontare la censura dell’omessa impugnazione del provvedimento di scorrimento della graduatoria, dato il carattere preliminare e dirimente, anche dal punto di vista processuale, della censura accolta, relativa all’instaurazione del giudizio prima ancora che al contenuto degli atti contestati.

9.1. L’opposizione di terzo è quindi fondata sotto il profilo rescindente e, in accoglimento del profilo rescissorio, l’originario ricorso va dichiarato irricevibile per tardività della sua notifica, per decadenza intervenuta ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.

10. La peculiarità e la complessità in fatto della vicenda per cui è causa giustificano, ad avviso del Collegio, la compensazione delle spese del giudizio fra tutte le parti.

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