TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2023-07-03, n. 202311117
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Testo completo
Pubblicato il 03/07/2023
N. 11117/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03389/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3389 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati R L, S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via Ovidio n. 20;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
della nota prot. n. -OMISSIS- del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo -OMISSIS- della Guardia di Finanza - Ufficio Amministrazione - Sezione Trattamento Economico, con cui di è disposto il diniego della domanda del ricorrente di un assegno ad personam : riassunzione a seguito dell'ordinanza n. -OMISSIS-, pubblicata in data -OMISSIS- e comunicata a mezzo PEC in pari data, con la quale il TAR -OMISSIS- ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore del TAR Lazio-Roma.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 30 giugno 2023 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con nota n. -OMISSIS- il Colonnello della Guardia di Finanza -OMISSIS- ha presentato un’istanza finalizzata ad ottenere l’attribuzione di un assegno ad personam pari alla differenza tra lo stipendio percepito durante il periodo di assegnazione presso l’Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF) e lo stipendio percepito quale Ufficiale di Guardia di Finanza, e ciò a far data dall’1.7.2010, a seguito del trasferimento d’autorità disposto dal Comandante Generale della Guardia di Finanza, con det. n. -OMISSIS-.
Con il ricorso introduttivo del giudizio iscritto al RG -OMISSIS- di questo Tribunale il Colonello -OMISSIS- ha impugnato e chiesto l’annullamento:
a) della nota n. -OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS-, con la quale è stata trasmesso il foglio n. -OMISSIS- del Comando Generale della Guardia di Finanza – VI Reparto – Affari Giuridici e Legislativi – Ufficio Trattamento Economico Personale in Servizio – e ribadito che l’istanza presentata non può essere accolta;
b) della nota n. -OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS-, con la quale è stato denegato al ricorrente l’attribuzione di un “ assegno ad personam ”;
c) della nota n. -OMISSIS-, con la quale è stato trasmesso al ricorrente il foglio n. -OMISSIS- del Comando Generale della Guardia di Finanza – VI Reparto – Affari Giuridici e Legislativi – Ufficio Trattamento Economico Personale in Servizio - con il quale, in risposta alla nota n. -OMISSIS-, ha comunicato di non ritenere sussistenti i presupposti per l’attribuzione di un “ assegno ad personam ”;
d) della nota n. -OMISSIS-, con la quale sono state trasmesse al Comando Generale della Guardia di Finanza le osservazioni del ricorrente;
e) del messaggio n. -OMISSIS- del Comando Generale della Guardia di Finanza;
f) della nota n. -OMISSIS- del Comando Generale della Guardia di Finanza con cui quest’ultimo ha confermato la competenza a definire il procedimento amministrativo ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni.
Occorre precisare che, ad eccezione della nota prot. n. -OMISSIS-, tutti