TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2017-03-13, n. 201703434
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Testo completo
Pubblicato il 13/03/2017
N. 03434/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02993/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2993 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A R, Ditta Individuale Rustichelli Andrea, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo RTI con l’Associazione Ippocampo, e Associazione Ippocampo, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e in qualità di mandante del costituendo RTI con la Ditta Individuale Rustichelli Andrea, rappresentati e difesi dagli avv.ti F P e F Pello, con domicilio eletto presso lo studio F P in Roma, piazza di S. Andrea Valle n. 6;
contro
Comune di Fiumicino, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Catia Livio, con domicilio ex art. 25 c.pr.amm. presso la Segreteria di questo Tribunale in Roma, via Flaminia n. 189;
-quanto al ricorso introduttivo:
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dal Comune di Fiumicino sulle istanze presentate dai ricorrenti in date 16 gennaio 2014 e 29 maggio 2015 per richiedere “di portare a termine” la procedura di gara indetta con bando del 15 aprile 2013 per “la realizzazione di un punto verde qualità” nel territorio comunale, “provvedendo alla stipulazione del contratto nel termine di 30 giorni”;
e, comunque dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Comune nel definire la procedura di cui sopra “in favore del costituendo RTI Ditta Individuale Rustichelli Andrea/Associazione Ippocampo”;
nonché per l’accertamento dell’intervenuta aggiudicazione definitiva della gara e del conseguente obbligo del Comune di Fiumicino a provvedere alla stipulazione del contratto o comunque ad effettuare il controllo dei requisiti prescritti ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva;
e per la condanna
del Comune di Fiumicino a provvedere alla stipulazione del contratto con il già citato costituendo RTI o comunque ad effettuare il controllo dei requisiti prescritti ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva o, in subordine, a concludere la procedura ad evidenza pubblica con un provvedimento espresso, chiedendo sin da ora la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione;
e, in ogni caso, per la condanna
del Comune di Fiumicino all’integrale risarcimento dei danni subiti e subendi per effetto dell’inosservanza dei termini di conclusione del procedimento, da quantificarsi in corso di causa ovvero nella diversa misura liquidata in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
-quanto ai motivi aggiunti, depositati in data 29 luglio 2016:
per la declaratoria di nullità e/o per l’annullamento,
previ adozione di misure cautelari,
della determinazione dirigenziale prot. n. 2453 del 15 giugno 2016 del Comune di Fiumicino, con cui è stata disposta la revoca del verbale di Commissione di gara del 3.6.2013, “con cui il R.T.I. Rustichelli Andrea/Associazione Ippocampo era stato dichiarato aggiudicatario della concessione di un’area verde pubblica denominata Parco di Villa Guglielmi sita in Fiumicino”, e del bando di gara di cui alla D.D. n. 89 del 15.4.2013;
di ogni ulteriore atto antecedente, conseguente e/o connesso;
nonché per l’accertamento
dell’obbligo del Comune di Fiumicino, in ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio, Sez. II bis, n. 8695 del 2015, di “provvedere alla stipulazione del contratto o comunque ad effettuare il controllo dei requisiti prescritti ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva”;
e per la condanna
del Comune di Fiumicino a provvedere alla stipulazione del contratto con il costituendo RTI Ditta Individuale Rustichelli Andrea/Associazione Ippocampo o comunque ad effettuare i controlli dei requisiti prescritti ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, chiedendo sin da ora la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione;
e, in ogni caso, per la condanna
del Comune di Fiumicino all’integrale risarcimento del danno per effetto dell’inosservanza del termine di conclusione del procedimento, da quantificarsi in corso di causa ovvero nella diversa misura liquidata in via equitativa ex art. 1226 c.c. e, ancora, dei danni derivanti dalla perdita dell’aggiudicazione e dell’impossibilità di eseguire il contratto a causa dell’illegittimità del provvedimento di revoca;
nonché, nella denegata ipotesi in cui si riconoscesse la legittimità degli atti impugnati, per la condanna del Comune di Fiumicino al risarcimento dei danni subiti e subendi a titolo di responsabilità precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 c.c., da quantificarsi in corso di causa e/o in via equitativa, oltre che alla corresponsione di un indennizzo ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Fiumicino;
Viste le memorie difensive;
Vista la sentenza di questo Tribunale n. 8695/2015;
Vista l’ordinanza n. 7291/2016;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2017 il Consigliere A M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 18 febbraio 2015 e depositato il successivo 2 marzo 2015, proposto ex art. 117 c.p.a., i ricorrenti hanno lamentato l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Fiumicino sulle richieste dai predetti inoltrate, volte ad ottenere la conclusione della procedura di gara da quest’ultimo avviata con il bando di gara prot. n. 4912 del 15 aprile 2013, indetta per la realizzazione di “un punto verde di qualità” nel territorio del menzionato Comune mediante la “Concessione di suolo pubblico …. per la realizzazione di un chiosco, per la gestione, manutenzione, custodia e sorveglianza dell’intero parco e correlata attività di somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico”, e, dunque, chiesto l’accertamento dell’intervenuta aggiudicazione della gara al costituendo RTI Ditta Individuale Rustichelli Andrea/Associazione Ippocampo nonché la conseguente condanna del Comune di Fiumicino a provvedere alla stipulazione del contratto ed a risarcire i danni subiti e subendi “per effetto dell’inosservanza dei termini di conclusione del procedimento, da quantificarsi in corso di causa ovvero nella diversa misura liquidata in via equitativa ex art. 1226 c.c.”.
Con atto depositato in data 11 maggio 2015 si è costituito il Comune di Fiumicino, il quale – nel contempo – ha rappresentato che, come desumibile dal verbale di gara prot. n. 7353 del 5.6.2013, “non risponde al vero che parte ricorrente sia aggiudicataria definitiva della gara” e, conseguentemente, contestato le richieste avanzate, adducendo che - proprio in ragione della mancata adozione di un provvedimento di aggiudicazione definitiva - “non solo parte ricorrente non è titolare di alcun diritto o interesse legittimo all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, ma anche che la medesima non doveva essere necessariamente destinataria di alcuna comunicazione circa la volontà dell’Amministrazione di revocare l’aggiudicazione provvisoria o di annullare la procedura aperta” e, dunque, negando la sussistenza di alcuna legittima aspettativa in capo alla predetta in ragione, tra l’altro, dell’impossibilità di configurare un’ipotesi di aggiudicazione definitiva tacita in virtù del decorso del termine di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 163 del 2006.
A seguito del trattenimento del ricorso in decisione alla camera di consiglio del 27 maggio 2015, con sentenza del 23 giugno 2015 il Tribunale ha riscontrato la fondatezza dello stesso “per la parte relativa alla azione avverso il silenzio (restando riservata a rito ordinario la domanda risarcitoria….)” e, pertanto, accolto l’azione proposta dai ricorrenti “quanto meno nei limiti dell’obbligo di fornire una risposta espressa… alla mancata conclusione della procedura di gara in questione”, con conseguente disposizione dell’ordine nei confronti del Comune di Fiumicino di assumere un provvedimento espresso sulle istanze dei ricorrenti entro novanta (90) giorni dalla data di comunicazione/notificazione della presente decisione” e contestuale avviso della nomina, in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione comunale, di un commissario ad acta.
Con atto depositato in data 18 maggio 2016 i ricorrenti – in esito alla rappresentazione che “il Comune di Fiumicino ad oggi non ha ottemperato alla sentenza n. 8696/2015” - hanno formulato istanza di nomina del commissario ad acta.
Il successivo 18 luglio 2016 il Comune di Fiumicino ha prodotto copia della determinazione dirigenziale n. 39 del 14 giugno 2016, in cui – sulla base dell’intervenuta adozione di provvedimenti contemplanti, tra l’altro, la realizzazione di un sottopasso viario “in corrispondenza dell’area adiacente alla Via Guglielmi”, della sopravvenienza di “motivi di interesse pubblico non previsti al momento dell’aggiudicazione provvisoria della concessione alla società A.T.I. Rustichelli Andrea/Associazione Ippocampo” e, ancora, dell’impossibilità di “prendere in considerazione l’eventuale ricollocazione dell’area da affidare in concessione” – la citata Amministrazione, in espressa ottemperanza all’ordine impartito dal TAR, ha concluso il procedimento mediante la “revoca” del verbale della Commissione di