TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-01-23, n. 201500070

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-01-23, n. 201500070
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201500070
Data del deposito : 23 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00354/1994 REG.RIC.

N. 00070/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00354/1994 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 354 del 1994, proposto da:
S S, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Lucchetti, A L e F P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alberto Lucchetti in Ancona, corso Mazzini, 156;

contro

Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avv. P C, con domicilio eletto presso gli Uffici della Regione in Ancona, corso Garibaldi, 144;

per l'annullamento

della deliberazione n. 5866 del 28 dicembre 1993 della Giunta Regionale, con cui si disponeva la riammissione in servizio del dipendente S S, nella parte in cui stabiliva la sospensione, nei confronti del medesimo, dell’attribuzione dell’incarico di direzione dell’ufficio nell’Ambito del Servizio di appartenenza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori Elena Daniele su delega dell'avv. Lucchetti Alessandro e Laura Simoncini, sostituto processuale dell'avv. Costanzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I. Il ricorrente, dipendente della Regione Marche con qualifica di dirigente, veniva sottoposto a procedimento penale da parte dell’autorità giudiziaria di Ancona, unitamente ad altre quattordici persone, per aver illecitamente percepito somme di danaro in cambio del rilascio, a taluni soggetti, delle abilitazioni necessarie per l’apertura di un centro commerciale, abusando della sua qualità di consigliere comunale del Comune di Ancona.

Nell’ambito del medesimo procedimento penale, veniva sottoposto a custodia cautelare dal settembre 1993 al dicembre del medesimo anno;
per tale motivo, la Regione Marche, con provvedimento n. 1769 del 5 ottobre 1993, in applicazione dell’art. 91 del DPR n. 3/1957, disponeva la sospensione obbligatoria dal servizio del dipendente.

All’esito dell’ordinanza di liberazione adottata dal giudice penale, con la delibera di Giunta regionale che qui si impugna l’Amministrazione, dovendo valutare la sussistenza o meno dei presupposti per disporre la sospensione facoltativa del dipendente dal servizio, decideva per la riammissione in servizio dello stesso, ritenendo, tuttavia, opportuno non affidargli temporaneamente alcun compito di particolare responsabilità nell’ambito del Servizio Trasporti della Regione Marche, al cui interno egli svolgeva inizialmente l’incarico di direzione dell’Ufficio Viabilità e Infrastrutture.

Nel contempo, con disposizione di servizio n. 1, prot. n. 213, del 14 gennaio 1994, al ricorrente venivano affidati la responsabilità dei procedimenti concernenti la tenuta della Segreteria Tecnica di cui all’art. 7, commi 1, 2 e 3 della legge regionale n. 5/1993 e il compito di attuare la convenzione con l’Università degli Studi di Urbino del 17.12.1993 sullo studio della rete integrata del trasporto pubblico locale extraurbano regionale.

Di qui il presente ricorso, con cui parte ricorrente lamenta l’illegittimità della deliberazione di Giunta Regionale n. 5866 del 28.12.1993 proprio nella parte in cui stabilisce la revoca di detto incarico di direzione;
a sostegno del gravame deduce:

- violazione dell’art. 17, comma 2, della legge regionale n. 30/1990 e violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi, dato che l’Amministrazione avrebbe omesso di far precedere alla revoca dell’incarico dirigenziale la doverosa valutazione dell’operato complessivo del dirigente in termini di qualità e quantità degli obiettivi raggiunti, come la citata disposizione invece imporrebbe;

- violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento;

- eccesso di potere per insufficienza di motivazione sull’opportunità di revocare l’incarico dirigenziale;

- eccesso di potere per contraddittorietà rispetto all’attribuzione di altro incarico di responsabilità.

Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, la Regione Marche intimata.

Alla pubblica udienza del 23 ottobre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

II. Il ricorso è infondato e va respinto.

II.

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