TAR Genova, sez. II, sentenza 2014-03-21, n. 201400461

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2014-03-21, n. 201400461
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201400461
Data del deposito : 21 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00326/2013 REG.RIC.

N. 00461/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00326/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 326 del 2013, proposto da:
F D P, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M Saviotti in Genova, via Porta degli Archi, 3/21;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

in parte qua , del giudicato formatosi sul decreto della Corte d'appello di Genova, III, n.1315 (R.G.V.G. n. 741/2010) del 13 / 27 maggio 2011 (legge Pinto);


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2014 2013 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l’avv. F D P agisce per conseguire l’attuazione, in parte qua , del giudicato formatosi sul decreto n. 1315/2011, emesso il 13/27 maggio 2011, con il quale la Corte d’appello di Genova ha condannato l’amministrazione della Giustizia al pagamento, a titolo di equo indennizzo ai sensi della legge n. 89/2001, della somma di € 7.000,00 a favore della sig.ra Gabriella Giustini, oltre agli interessi dalla data della domanda, nonché ad € 900,00 per spese di giudizio, oltre accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. Maria Riccio. Il ricorrente fa presente di essere cessionario di quest’ultimo credito, giusta atto di cessione da parte dell’avv. Maria Riccio in data 24 luglio 2012, autenticato nelle firme dal notaio Marcello Focosi (rep. 8040, raccolta n. 2955) e notificato al Ministero della giustizia il 17 settembre 2012.

Il ricorso è fondato.

Giova preliminarmente osservare, in linea pregiudiziale, che l’istanza è stata correttamente proposta nei confronti del Ministero della Giustizia, trattandosi del danno da ritardo verificatosi in un giudizio avanti al giudice ordinario.

In proposito, il Consiglio di Stato ha chiarito che “le parti conservano, nel giudizio di ottemperanza, la stessa posizione processuale (attore - convenuto), che avevano in quello terminato con la pronuncia da ottemperare, non potendosi pervenire ad una diversa identificazione della parte passiva (nel giudizio a quo : Ministero della Giustizia), sotto il profilo della legitimatio ad causam e ad processum , sol perché l'art. 1, comma 1225, secondo periodo, della legge n. 296/2006 ha previsto che "al fine di razionalizzare le procedure di spesa ed evitare maggiori oneri finanziari conseguenti alla violazione di obblighi internazionali", al pagamento degli indennizzi "procede, comunque, il Ministero dell'economia e delle finanze" (C.S., IV, 25.6.2010, n. 4096).

Si tratta infatti - con ogni evidenza - di una norma organizzativa indirizzata alla sola pubblica amministrazione, che non ha nessuna incidenza sulla legitimatio ad causam , compiutamente regolata dall’art. 3, comma 3, della legge n. 89/2001, nel senso che, quando si tratti di procedimenti del giudice ordinario, il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia.

Ciò posto, constatati l’assenza – nel merito - di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, deve ordinarsi all’amministrazione di pagare al ricorrente la somma di euro 900,00, liquidata per spese a favore del procuratore antistatario nel predetto decreto della Corte d’appello di Genova, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

Sussistono altresì i presupposti per la nomina, in caso di ulteriore inadempimento oltre il termine sopra indicato, di un commissario ad acta , che provvederà in luogo dell’amministrazione, cui faranno carico i relativi oneri, nella misura indicata in dispositivo.

Le spese del presente giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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