TAR Bari, sez. I, sentenza 2020-02-06, n. 202000196

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2020-02-06, n. 202000196
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202000196
Data del deposito : 6 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/02/2020

N. 00196/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00878/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 878 del 2019, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Savinelli in Bari, via Calefati, n. 53;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n.97;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sul decreto r.g. n. -OMISSIS-V.G., cron.-OMISSIS-, della Corte di Appello di Bari, depositato in cancelleria in data 20.4.2009, munito di formula esecutiva in data 29.5.2009, notificato al Ministero dell'economia e delle finanze in data 20.8.2009.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente proposto, il ricorrente ha agito per ottenere l’ottemperanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, condannato a titolo di equa riparazione, ai sensi della L. n.89/2001, al decreto decisorio in epigrafe indicato, munito di formula esecutiva il 29.5.2009, notificato all'Amministrazione resistente in forma esecutiva il 5.6.2009 (presso l’Avvocatura dello Stato di Bari) ed il 20.8.2009 (presso il Ministero), passato in giudicato per mancata opposizione, come da certificazione rilasciata dalla Cancelleria (del 6.9.2019).

In forza di tale titolo, il Ministero intimato è stato condannato a pagare:

- in favore della parte, la somma complessiva di € 6.400,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Il ricorrente ha, pertanto, chiesto la liquidazione della somma spettante, oltre le spese e competenze del presente procedimento.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è costituito, senza svolgere difese.

All’udienza camerale del 29.1.2020, la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione.

Sul presupposto della persistente inerzia dell’Amministrazione intimata ed incontestata la regolare notifica del titolo ex art. 5, co 2 L. n. 89/2001, la domanda è fondata e, pertanto, va accolta ricorrendone tutti i presupposti, tra cui la regolare notifica, ex art. 14, DL. n.669/1996, del titolo, notificato in forma esecutiva all’Amministrazione nella data sopraindicata;
il passaggio in giudicato (rectius: mancata proposizione di opposizione) del titolo – circostanza, peraltro, non contestata, e l’assenza di cause giustificative dell’inadempimento.

Occorre, quindi, ordinare che il Ministero dell’Economia e delle Finanze provveda a dare piena ed integrale esecuzione al decreto in oggetto e, per l'effetto, corrisponda in favore del ricorrente l’importo dovuto, in ottemperanza al sopra indicato decreto emesso dalla Corte di Appello di Bari.

Il Collegio fissa, conclusivamente, il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, per il pagamento dell’importo dovuto e nomina fin da ora, per l’ipotesi di inutile decorso del predetto termine, un commissario ad acta, affinché provveda in nome ed a spese dell’Amministrazione inadempiente.

Il predetto organo commissariale viene nominato nella persona del dirigente responsabile dell’Ufficio X della Direzione dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ritenendosi opportuno che il commissario ad acta abbia una conoscenza diretta della gestione delle problematiche connesse al pagamento dell’equo indennizzo per ritardata giustizia ai sensi della c.d. Legge Pinto.

Tenuto conto del fatto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i detti pagamenti, l'onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Le spese del presente giudizio, in considerazione della reiterata e cospicua serialità della presente controversia, rispetto ad altre trattate dalla Sezione e proposte dallo stesso difensore, vengono integralmente compensate.

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