TAR Torino, sez. II, sentenza 2024-01-29, n. 202400089

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2024-01-29, n. 202400089
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202400089
Data del deposito : 29 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/01/2024

N. 00089/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01204/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1204 del 2016, proposto da -OMISSIS-, in qualità del rappresentante della -OMISSIS- s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati P C e G S, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;



contro

Comune di Bussoleno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC dal Registro di Giustizia;



per l’annullamento:

- della nota del responsabile del Servizio Area Urbanistica, in data -OMISSIS-, contenente il " diniego di nulla-osta edilizio istanza di permesso di costruire " pratica edilizia n.-OMISSIS-;

nonché per l’accertamento:

- dell’inefficacia dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-

- e per il conseguente annullamento della sanzione amministrativa n. -OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Bussoleno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2023 la dott.ssa Stefania Caporali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

La ricorrente espone di essere titolare di un terreno irriguo, sito in -OMISSIS-, nel comune di Bussoleno, che si trova in posizione antistante rispetto a un capannone concesso in locazione, prima alla società-OMISSIS- e, attualmente, alla s.a.s. -OMISSIS-

Essa espone quanto segue.

In seguito a un’alluvione verificatasi nella zona interessata nell’ottobre 2000 il terreno in proprietà della società ricorrente è stato invaso da detriti e fango, tanto da rendere impraticabile l’accesso carraio di pertinenza ed è stato “ lentamente trasformato in discarica a cielo aperto da terzi” (cfr. p. 2 del ricorso). La ricorrente è stata dunque costretta ad effettuare lavori per la rimozione dei rifiuti e dei detriti presenti sul terreno e a spianare gli ammassi di terra accumulatisi sul prato. “ Quindi, sull’area è stato steso un sottile strato drenante di fresato, al solo fine di stabilizzarne la consistenza e rendere nuovamente fruibile l’area ed è stato ricavato un passo carraio con cancello elettrificato, per impedirne l’accesso incontrollato e il persistente utilizzo come discarica. L’area, così ripristinata, di lì in avanti, di fatto, è stata utilizzata dai dipendenti dell’azienda sita nel frontistante capannone, per il parcheggio dei propri autoveicoli” (cfr. p. 3 del ricorso).

A seguito di un sopralluogo avvenuto in data 24.02.2016 il comune di Bussoleno ha notificato alla società ricorrente e all’attuale locataria dell’area e del capannone l’ordinanza di ripristino n. -OMISSIS- La ricorrente ha quindi presentato, in data -OMISSIS- istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001.

In data -OMISSIS- il Comune di Bussoleno ha notificato una comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, esplicitando le seguenti ragioni:

-l’area è classificata -OMISSIS-, è inclusa in classe geomorfologica -OMISSIS- e, pertanto, non consente nessun nuovo intervento ai sensi dell’art. 85 delle NTA del PRGC, con riferimento a quanto disposto anche con DGR n. 64-7417 del 2014;

-nelle aree produttive a sigla D non sono ammessi nuovi passi carrai al servizio di capannoni esistenti, ai sensi dell’art. 53 delle NTA;

- sul terreno di proprietà del Comune destinato a servizi (P40) non sono ammessi nuovi accessi carrai con relative strutture tecniche per l’erogazione di forniture, ad eccezione di quanto già autorizzato con l’approvazione dei precedenti P.E.C.;

- difetta l’attivazione della procedura prevista in materia di Terre e Rocce da S, in relazione al materiale usato per il sottofondo e la copertura finale del piazzale;

- non sono state rispettate le formalità sulla modulistica MUDE, tanto che appare presentata una richiesta di permesso di costruire per nuovo intervento piuttosto che una sanatoria di quelli esistenti.

In data -OMISSIS- il comune di Bussoleno ha poi notificato alla ricorrente il diniego definitivo della richiesta di accertamento di conformità urbanistica, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001 (doc. 7 di parte ricorrente). Inoltre, il successivo -OMISSIS- il Comune ha determinato la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. 380/2001 (doc. 8 di parte ricorrente) nella misura massima consentita, pari a -OMISSIS-euro, adottando l’ordinanza n. -OMISSIS-.

La società -OMISSIS- impugna i suddetti provvedimenti di diniego e di quantificazione della sanzione per i seguenti motivi:

I. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del giusto procedimento, irragionevolezza e ingiustizia grave e manifesta. Violazione di legge in relazione all’art. 10 bis L. 241/1990. Violazione principi di buona fede, buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa, di cui all’art. 97 della Costituzione”.

La ricorrente lamenta che la notifica del preavviso di rigetto in data -OMISSIS- non abbia consentito di esercitare il diritto alla presentazione delle osservazioni. Inoltre, il Comune - nel provvedimento definitivo - non ha tenuto conto di quanto rappresentato dalla parte in occasione del sopralluogo del-OMISSIS- per la verifica dell’ottemperanza all’ordinanza di demolizione. L’amministrazione avrebbe poi dovuto adottare una nuova ordinanza di demolizione, poiché, a seguito della presentazione dell’istanza di sanatoria ex art. 36 D.P.R. 380/2001, la precedente ordinanza n. -OMISSIS- aveva perso efficacia. In conseguenza, anche l’ulteriore provvedimento che ha quantificato la sanzione pecuniaria a carico della ricorrente risultava ormai illegittimo.

2. Violazione dell’art. 6, lettere a) e b) della L. 241/1990 e s.m.i. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e ingiustizia manifesta”.

Il provvedimento di diniego impugnato è illegittimo anche nella parte in cui il comune ha qualificato l’istanza presentata dal ricorrente come richiesta di permesso di costruire e non come richiesta di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 380/2001 e ha statuito che la domanda non risulta correttamente compilata ed è carente in alcune parti, che non è stata annullata la marca da bollo e che gli allegati non sono pertinenti. La ricorrente specifica infatti che dal computo metrico allegato all’istanza non vi sono dubbi sulla natura dell’istanza “in sanatoria”. Inoltre, se fossero rimasti dubbi, il responsabile del procedimento - nella fase dell’istruttoria - avrebbe dovuto provvedere ad acquisire tutti i chiarimenti necessari. In ogni caso nessuna irregolarità di tipo formale avrebbe potuto trovare spazio nella motivazione del diniego senza previa richiesta di integrazione (ai sensi della Direttiva sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi del Ministero per la Funzione pubblica del 8 maggio 2002) perché la sostanza dell’atto deve sempre prevalere sulla sua forma.

3. Violazione dell’art. 3 L. 241/1990 per difetto di motivazione, eccesso di potere per contraddittorietà e/o per erronea valutazione della fattispecie. Violazione degli artt. 3 e 36 D.P.R. 380/2001. Erroneità dei presupposti”.

Il lavoro di livellamento del terreno e di copertura con uno strato di fresato alto pochi centimetri non

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