TAR Bari, sez. II, sentenza 2023-06-07, n. 202300851

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2023-06-07, n. 202300851
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202300851
Data del deposito : 7 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/06/2023

N. 00851/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01339/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1339 del 2018, proposto da
Cantieri Navali di Barletta s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato N M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato I F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

- del decreto n. 13 del 9 agosto 2018 con cui il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha dichiarato la decadenza della Cantieri Navali Barletta s.r.l. dalla concessione di cui all’atto formale n. 1/05 Rep. 101 stipulato con la Capitaneria di Porto di Molfetta;

- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o conseguenziale;

nonché per il risarcimento del danno da lucro cessante, pari ad € 25.000,00 per ogni anno di mancata attività del cantiere navale sino alla scadenza naturale della concessione demaniale, oltre al danno emergente da provare in corso di causa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2022 l’avv. D T e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Nel presente giudizio è controversa le legittimità del provvedimento indicato in epigrafe con cui l’Amministrazione resistente, all’esito del contraddittorio procedimentale, ha dichiarato la decadenza della ricorrente dalla concessione demaniale marittima n. 12 del 2015 ai sensi dell’art. 47, lett. a), b) e f), del codice della navigazione.

La concessione ha ad oggetto la temporanea occupazione e l’uso di un’area demaniale marittima di 3.878,57 m², di cui 270 m² di specchio acqueo, ubicata nell’ambito portuale di Barletta (f. n.19, p.lle 23, 24-26) per un periodo di 25 anni verso il corrispettivo di un canone annuo di 4.250,91 euro.

La concessione è stata assentita allo scopo di eseguire lavori di ristrutturazione e ampliamento dell’esistente cantiere navale nonché dello scalo d’alaggio mediante riempimento dello scivolo ivi esistente e di realizzare due pennelli per le operazioni di tiro a secco e varo delle imbarcazioni.

Più precisamente, l’art. 2 della concessione prevede che la concessionaria “si obbliga a eseguire lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell'esistente cantiere navale, mediante demolizione completa dei vecchi fabbricati e delle tettoie esistenti adibiti a deposito falegnameria e successiva costruzione di un manufatto destinato a zona servizi ed uffici con annesso capannone coperto da destinare a zona riparazioni. Inoltre, è previsto l'ampliamento dello scalo d'alaggio mediante

riempimento dello scivolo esistente e la realizzazione di n. 2 pennelli per le operazioni di tiro a secco e varo delle imbarcazioni, costruendo entro la zona demaniale concessa/e le sottoelencate opere in conformità alla natura, forma, dimensioni e strutture evidenziate nelle relazioni tecniche ed elaborati grafici approvati e vistati, in linea tecnica, dall'Ufficio del Genio Civile 00.MM di Bari”.

Nell’ottobre 2017, all’esito di verifiche condotte in occasione del danneggiamento della recinzione di confine dell’area, l’Amministrazione ha constatato una situazione di degrado dei luoghi per la diffusa presenza di rifiuti, comprensivi di materiali in amianto, come già segnalato dalla Capitaneria di Porto di Barletta.

Con nota prot. n. 17015 del 20 ottobre 2017, l’Autorità portuale ha quindi diffidato la ricorrente a risolvere la situazione entro 7 giorni e, “atteso il lungo tempo trascorso”, ha chiesto di relazionare, entro l’ulteriore termine di 20 giorni, “in merito ai tempi di avvio dei lavori connessi all’attivazione del cantiere, comunicando altresì, entro il succitato termine, un cronoprogramma delle attività finalizzate alla riqualificazione delle aree assentite in concessione”.

Con decreto in data 25 ottobre 2017, il G.I.P. presso il Tribunale di Trani ha sottoposto l’area a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. per violazione degli articoli 81 c.p. e 256, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 152/2006 (deposito non autorizzato di rifiuti), eseguito, nell’irreperibilità del legale rappresentante della società ricorrente, dalla Capitaneria di Porto di Barletta il successivo 27 ottobre, nominando custode il dirigente dell’Autorità portuale.

Avviato il procedimento con nota prot. n. 17374 del 27 ottobre 2017 ed esperito il contraddittorio procedimentale, l’Autorità portuale ha disposto la revoca della concessione con decreto n. 13 del 9 agosto 2018 per le seguenti ragioni:

“- mancata esecuzione delle prescritte attività di messa in pristino e bonifica delle aree in parola;

- reiterato tardivo e difforme pagamento dei canoni concessori e del relativo deposito delle quietanze attestanti il pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;

- mancato deposito della quietanza di pagamento della polizza fideiussoria;

- mancato esercizio, nel compendio in parola e nelle aree e manufatti concessi, di alcuna delle attività previste dall’atto concessorio;
al riguardo si segnala il mancato deposito delle fatture riferite alle utenze, autonomamente attivate, di fornitura idrica, fognaria ed elettrica e nonché, come desumibile da visura camerale acquisita dall’Ente, dei bilanci o rendiconti annuali, fermi al 2012”.

Avverso il predetto atto insorge la parte ricorrente deducendone l’illegittimità a mezzo di un unico articolato motivo di ricorso.

Assume che la decadenza sarebbe stata dichiarata sulla base di un evidente travisamento dei fatti e di un deficit istruttorio, non sussistendo i paventati inadempimenti.

Nel corso degli anni 2011 e 2012, la ricorrente ha eseguito i lavori di ampliamento dello scalo di alaggio, mediante demolizione del preesistente scalo in legno e riempimento dello scivolo, e la mancata realizzazione delle ulteriori opere non potrebbe integrare gli estremi di alcun inadempimento in quanto l’atto di concessione non ha previsto alcun termine per la loro esecuzione, diverso e ulteriore rispetto a quello venticinquennale di durata del titolo: mancando l’apposizione di un termine essenziale all’esecuzione del programma dei lavori, deve ritenersi che la sua graduale realizzazione ad opera del concessionario sia legittima.

Assume ulteriormente che:

- i canoni sarebbero sempre stati regolarmente pagati;

- la polizza fideiussoria richiesta dall’Autorità è “a prima richiesta e senza preventiva escussione” e vincola la compagnia assicuratrice per tutta la durata del contratto indipendentemente dal pagamento del premio da parte del contraente, ragion per cui la relativa contestazione d’inadempimento circa la consegna della quietanza del pagamento del premio sarebbe inconferente;

- quanto alle operazioni di pulizia dell’area, la ricorrente si è ritrovata nella obiettiva impossibilità di procedere poiché è stata rigettata l’istanza di dissequestro, formulata anche al mero fine di ripulirla, con provvedimento del GIP di Trani del 9 febbraio 2018: persistendo il sequestro del cantiere navale operato della Capitaneria di Porto non si comprende come avrebbe potuto adempiere alla richiesta di pulizia formulata dall’Autorità.

Conclude per l’annullamento dell’atto impugnato e per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.

L’Autorità portuale, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza del gravame, invocandone la reiezione.

Previo deposito di ulteriori memorie e documenti, la causa viene ritenuta per la decisone alla pubblica udienza del 6 dicembre 2022.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi