TAR Roma, sez. III, sentenza 2012-03-15, n. 201202564

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2012-03-15, n. 201202564
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201202564
Data del deposito : 15 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07635/2003 REG.RIC.

N. 02564/2012 REG.PROV.COLL.

N. 07635/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7635 del 2003, proposto da:
Soc Ap Italia Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. F M V, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso. in Roma, via Angelo Secchi, 9;

contro

Anas SpA;
Anas S.p.A. Direzione Generale;
Anas S.p.A.- Compartimento della Viabilita' per la Toscana;
Ministero dei Lavori Pubblici;
in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

delle note dell’Anas – Compartimento della Viabilità per la Toscana, prot. n. 7361 e prot. n. 7362, ntrambe del 22.4.2003, “con le quali veniva espresso, alla AP, un immotivato diniego all’installazione di 77 impianti pubblicitari sulla SS ! Aurelia sull’assurdo e non verificato presupposto che le caratteristiche della strada in oggetto, che è stata di fatto classificata come strada extraurbana secondaria, sarebbero tali da rendere pericolosa l’installazione di impienti pubblicitari;

nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e successivo;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas – Spa e del Ministero delle Infrastrutture;

Viste le memorie difensive;

Vista l’ordinanza n. 4222 del 28.8.2003, di reiezione dell’istanza cautelare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore designato per l'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2011 il Cons. D L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La società ricorrente, AP Italia srl, opera nel settore della installazione di impianti pubblicitari ed in particolare della cartellonistica stradale. Prospetta dunque, nel ricorso in epigrafe, di aver presentato, in tale qualità, ad ANAS spa, Compartimento per la viabilità della Toscana, nel novembre del 2002, istanza di autorizzazione all’installazione, sulla SS 1 Aurelia, dal KM 350+250dx al KM 356+830 dx, di 39 impianti pubblicitari e che al riguardo ANAS ha assunto inizialmente determinazione in data 11.2.2003 di diniego, nelle more della regolarizzazione degli impianti esistenti sulla strada in questione. Successivamente (dopo un sopralluogo in contraddittorio con i tecnici dell’ANAS), avendo chiesto il riesame, in data 25.3.2003, delle precedenti domande, ed avendo presentato altre 38 domande di autorizzazioni per impianti pubblicitari sempre sulla SS 1 Aurelia (dal KM 289+250 al KM 317+225), ha ricevuto, a riscontro delle domande stesse, i provvedimenti

ANAS

Compartimento della Viabilità per la Toscana, prot. n. 7361 e prot. n. 7362, del 22.4.2003, con i quali è stato opposto, alla AP, diniego all’installazione di 77 impianti pubblicitari sulla SS 1 Aurelia, sul rilievo della pericolosità del tratto di strada in questione.

Al riguardo insta tuttavia AP Italia srl dinanzi a questo TAR, per l’annullamento degli atti suddetti, deducendo:

1)Violazione dell’art. 23 del codice della strada nella parte in cui consente l’installazione di impianti pubblicitari lungo le strade. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del reg.to di esecuzione del cod. della strada e dell’art. 2 lett. b) del cod. della strada. Eccesso di potere;
manifesta irragionevolezza ed illogicità del provvedimento. Ciò in quanto il diniego autorizzatorio, in relazione alle caratteristiche della strada, sarebbe stato possibile, per legge, solo se la SS 1 Aurelia fosse stata una strada di itinerario internazionale, o un’autostrada o una strada extraurbana principale, mentre nel caso di cui trattasi la strada in questione è una strada extraurbana secondaria, ove possono essere installati impianti pubblicitari. In questi casi alla P.A. è preclusa ogni valutazione discrezionale in termini di sicurezza della strada (essendo già stata operata dalla legge con la qualificazione della strada stessa), potendo la valutazione investire solo la pericolosità dell’impianto (ma nella specie questo tipo di valutazione non è stata fatto). Le autorizzazioni richieste, pertanto, dovevano essere assentite.

2)Violazione della legge 241/1990. Difetto assoluto di motivazione. Ciò in relazione alla carente motivazione indice di omessa istruttoria.

L’istante chiede dunque l’annullamento degli atti suddetti e il risarcimento dei danni, all’epoca quantificati sulla base del prezzo mensile di ciascun impianto di cui è stata negata autorizzazione.

L’Amministrazione è costituita in giudizio con memoria formale, mentre la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso (nella parte, almeno, in cui gli impianti non sono compresi in tratti classificati come strada extraurbana principale), giusta memoria depositata il 5.11.2011.

Alla pubblica udienza del 7.12.2011 la causa è passata in decisione.

Premesso quanto sopra, rileva il Collegio che il ricorso è privo di fondamento.

E’ vero che il divieto assoluto e generale di “qualsiasi forma di pubblicità” vale soltanto, ai sensi del comma 7 del D.Lgs. n. 285/1992, “lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi”, e non invece per le strade extraurbane secondarie (come all’epoca era classificato il tratto di strada statale 1 Aurelia in relazione al quale era stato chiesto l’assentimento di autorizzazioni per impianti pubblicitari da collocarsi in diverse posizioni “chilometriche” della strada stessa).

E tuttavia, lo stesso art. 23 del Codice della Strada prevede anche, al primo comma, che “lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica”.

Di tale norma reputa il Collegio che l’Amministrazione non illegittimamente abbia fatto nella specie applicazione. Se il divieto generale per interi tratti stradali vale infatti per le strade extraurbane classificate, in base a specifiche caratteristiche costruttive possedute, come extraurbane principali (l’art. 2 del Codice suddetto definisce invero Strada extraurbana principale: quella “a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore” e che “deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione”), non è in assoluto da escludersi che per determinati tratti di altre categorie di strade, pur con caratteristiche costruttive diverse da quelle extraurbane principali e dunque anche se classificate, come nella specie, extraurbane secondarie (ovvero, ex art. 2 sopra menzionato, strade “ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine”), possa sussistere un’interferenza negativa, generatrice di pericoli per la circolazione e contemplata dal 1° comma del ripetuto art. 23, tra impianti stradali e caratteristiche della strada stessa, ed estendersi, tale interferenza, anche per tratti molto estesi di questo tipo di strade , a tal punto da imporre all’Amministrazione - sulla base di una valutazione discrezionale consentita, non illogica, assunta a tutela degli interessi alla sicurezza del traffico e all’incolumità degli utenti stradali, ed esercitata anche sulla base di conoscenze dedotte dalle notorie e pericolose caratteristiche dei luoghi e della strada stessa- il divieto di collocazione di impianti pubblicitari e quindi il relativo diniego di autorizzazioni al riguardo.

I provvedimenti impugnati, d’altra parte, sono al riguardo sufficientemente e non illogicamente motivati, facendo riferimento al fatto (in relazione al quale non vengono fornite prove in senso contrario) che si è in presenza di un tratto di strada extraurbana secondaria a scorrimento veloce, a 4 corsie, con limite di velocità di 90 km. orari e privo di corsie di emergenza, e dunque di un tratto pericoloso, come anche dimostrato “dall’elevato numero di incidenti, anche mortali, verificatisi nel corso degli anni”, per cui “l’installazione di impianti pubblicitari, distraendo l’attenzione dell’utenza, aggraverebbe ulteriormente la situazione di pericolo per la sicurezza della circolazione”.

In base alle esposte considerazioni, il proposto ricorso va quindi respinto, ma la particolarità della questione trattata induce il Collegio a ravvisare sufficienti motivi per la compensazione delle spese.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi