TAR Bolzano, sez. I, ordinanza cautelare 2021-04-29, n. 202100052
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Pubblicato il 29/04/2021
N. 00052/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00075/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 75 del 2021, proposto da
SAD Trasporto Locale S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G G, M A S e G A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M S in Bolzano, viale Stazione 5;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati R v G, L F, A R, P P, e E R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocatura della Provincia in Bolzano, piazza Silvius Magnago, 1;
nei confronti
STA-Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A.-A.G., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pierluigi Mantini e Fabrizio Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della delibera di Giunta Provinciale 16 marzo 2021 n. 243 (doc. 1), che ha disposto l'”affidamento in house dei servizi di trasporto pubblico sugli impianti fissi della Funivia e Tranvia del Renon e della Funicolare della Mendola di competenza della Provincia di Bolzano a STA-Strutture di Trasporto Alto Adige S.p.A”, disponendo anche l'approvvigionamento dei beni funzionali e strumentali, nonché della delibera della Giunta Provinciale 16 3 2021, n. 244 (doc. 2), nella parte in cui prevede il trasferimento dei beni strumentali e funzionali da parte di SAD S.p.A. e a favore di STA S.p.A., e di tutti gli atti presupposti, connessi o conseguenziali a dette delibere, ivi compresi la Relazione di affidamento in house ex art. 34, c. 20, D.L. 179/2012 (doc. 3), il contratto di servizio (doc. 4) ed il Piano economico Finanziario (doc. 5).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano e della STA-Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A.-A.G.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2021 la consigliere Margit Falk Ebner e uditi per le parti i difensori da remoto come specificato nel verbale;
Considerato che
- la ricorrente chiede in sede cautelare, la sospensione dell’efficacia della delibera della Giunta Provinciale 16.3.2021 n. 243, nonché della delibera della Giunta Provinciale 16.3.2021, n. 244, “ nella parte in cui prevede il trasferimento dei beni strumentali e funzionali da parte di SAD S.p.A. e a favore di STA
S.p.A. ” e nel merito, l’annullamento della delibera della Giunta Provinciale 16.3.2021. n. 243, nonché della delibera della Giunta Provinciale 16.3.2021, n. 244, “ nella parte in cui prevede il trasferimento dei beni strumentali e funzionali da parte di SAD S.p.A. e a favore di STA S.p.A .”;
- la ricorrente – a fondamento della domanda cautelare – afferma che la delibera n. 243/2021 di affidamento in house del servizio de quo, sarebbe produttiva di danni gravi e irreparabili, in quanto comporterebbe l’estinzione del rapporto, senza neanche la possibilità di partecipare alla gara per la relativa assegnazione e comporterebbe la cessione coattiva (e gratuita) dei beni strumentali necessari per lo svolgimento di detto servizio;
- le domanda di sospensione dell’efficacia e di annullamento sono delimitate alla sola parte della delibera n. 243/2021, in cui si prevede il trasferimento dei beni strumentali e funzionali da parte di SAD S.p.A. e a favore di STA S.p.A., con la conseguenza che la mancata prosecuzione nel servizio con preclusione in radice della possibilità di partecipazione alla gara, fatta valere dalla ricorrente, non rileva ai fini del periculum in mora;
- i beni funzionali e essenziali al servizio del trasporto pubblico locale su impianti fissi (funivia e tramvia di Renon e funicolare della Mendola con accessori e pertinenze), per i quali la delibera n. 243/2021 prevede il trasferimento a favore di STA S.p.A., attualmente sono sotto sequestro ex art. 670 c.p.c., con ordine alla SAD S.p.A. di consegnare gli stessi alla STA S.p.A. in qualità di custode;
- ai sensi dell’art. 55, comma 1, e dell’art. 119, comma 4, c.p.a. non sussiste, pertanto, il periculum in mora.