TAR Napoli, sez. VIII, ordinanza cautelare 2024-09-06, n. 202401650

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, ordinanza cautelare 2024-09-06, n. 202401650
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202401650
Data del deposito : 6 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/09/2024

N. 03354/2024 REG.RIC.

N. 01650/2024 REG.PROV.CAU.

N. 03354/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3354 del 2024, proposto da


-OMISSIS-, anche nella qualità di titolare dell’omonimo Studio Odontoiatrico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato G P in Napoli, via San Severino;


-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato G P in Napoli, via San Severino, e da sé medesima, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Comune di Dragoni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Fusaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS- non costituita in giudizio;

per l'annullamento e/o declaratoria di illegittimità, previa adozione delle opportune misure cautelari ex art. 55 c.p.a.,

dell’ordinanza del Comune di Dragoni – Ufficio Tecnico n. -OMISSIS-, notificata in data 16/17.05.24, così come, successivamente, rettificata il 07.06.24, recante ingiunzione di demolizione “...di scala esterna in muratura a forma di “Elle” con copertura in ferro”;
nonché “di vano finestra, prospettante la Particella -OMISSIS- del Foglio -OMISSIS-, avente dimensione circa 0,60 X 1,00 al piano primo dell’immobile”, unitamente ad ogni altro atto, preordinato, collegato, connesso e conseguenziale, ivi compresi - ove e per quanto occorre - la nota prot. n. -OMISSIS-del 20.03.23;
il verbale n. -OMISSIS-del 29.05.13;
la nota prot. n. -OMISSIS- del 20.10.06, la nota dell’Agenzia delle Entrate - Servizi Catastali prot. n. -OMISSIS-/NSD/2023 del 09.06.23, acquisita al protocollo dell’Ente locale al prot. n. -OMISSIS- del 04.07.23.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Dragoni;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 5 settembre 2024 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;


Ritenuta, ad una sommaria cognizione propria della fase cautelare del presente giudizio, la insussistenza del necessario fumus boni iuris del ricorso, atteso – essenzialmente – che:

- da un lato, secondo la giurisprudenza prevalente e condivisibile, i provvedimenti sanzionatori di abusi edilizi, anche se trattasi di opere abusive risalenti nel tempo, sono atti dovuti che non abbisognano di particolare motivazione circa la sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, posto che l’esercizio del potere repressivo-sanzionatorio risulta sufficientemente giustificato, quanto al presupposto, dalla mera (oggettiva) descrizione delle opere abusivamente realizzate (in carenza del prescritto titolo edilizio) e dalla assoggettabilità di queste ultime al regime del permesso di costruire, stante la previsione legislativa della conseguente misura sanzionatoria, e per la cui adozione non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento (la cui omissione sarebbe comunque irrilevante ai sensi dell’art. 21 octies , comma secondo, parte prima, della Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.);

- dall’altro lato, i ricorrenti non hanno dato prova che le due opere abusive contestate con la gravata ordinanza di demolizione (scala esterna e vano finestra) siano state realizzate in epoca antecedente il 1967, nel mentre, secondo quanto evidenziato dal Comune resistente nella propria memoria difensiva (e non contestato in punto di fatto dai ricorrenti) il modello 5 allegato all’accertamento catastale del 1972 (di cui alla nota dell’Agenzia Entrate acquisita al protocollo del Comune di Dragoni n° -OMISSIS- del 04/07/2023) riporta la scala a servizio dell’unità immobiliare posizionata all’interno dell’immobile e la planimetria catastale in atti non indica la finestra in questione, trattandosi, comunque, di documentazione rilevante ai sensi dell’art. 9 bis , comma 1 bis , del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

Ritenuto, pertanto, che la domanda cautelare dei ricorrenti non possa essere accolta;

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