TAR Catania, sez. III, sentenza 2016-08-26, n. 201602180

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2016-08-26, n. 201602180
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201602180
Data del deposito : 26 agosto 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/08/2016

N. 02180/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02525/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2525 del 2014, proposto dal Consorzio Per L'Area di Sviluppo Industriale di Ragusa in Liquidazione - Gestione Separata Irsap di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato E T C.F. TMBLNE70P66I754L, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Pietro Mascagni, 110;

contro

Comune di Modica, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

per l'esecuzione

del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo n. 792/2011 reso dal Tribunale di Ragusa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2016 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con Decreto Ingiuntivo n. 792/2012, il Tribunale di Ragusa, ingiungeva al Comune di Modica il pagamento in favore del Consorzio ricorrente della somma di Euro 372.681,01, oltre agli interessi legali, oltre le spese del procedimento liquidate in Euro 2.576,75 (oltre accessori).

In data 12.11.2011, il Decreto Ingiuntivo veniva notificato al Comune di Modica che, tuttavia, non ottemperava all'ingiunzione di pagamento né proponeva opposizione nei termini di legge.

Dichiarato esecutivo in data 11.01.2012, detto decreto veniva spedito in forma esecutiva il 28.03.2012 e, in tale forma, rinotificato il 24.06.2014.

Non avendo ricevuto dal Comune l'adempimento, il Consorzio Per L'Area di Sviluppo Industriale di Ragusa in Liquidazione - Gestione Separata Irsap di Ragusa ha proposto il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, al fine di ottenere il dovuto pagamento anche a mezzo di commissario ad acta.

Il ricorso è fondato.

Rileva il Collegio che la procedura per esecuzione del giudicato risulta ritualmente incardinata e che non si ravvisano motivi giustificativi dell'inadempienza dell'Amministrazione intimata.

Deve essere, quindi, affermata la persistenza dell’obbligo da parte dell’Amministrazione di ottemperare al giudicato.

In particolare, va ribadito che in sede di ottemperanza può riconoscersi l’obbligo di corresponsione a parte ricorrente degli interessi sulle somme liquidate nella sentenza e su quelle relative alle spese accessorie. Sono dovute, cioè, le spese relative ad atti accessori della sentenza, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese ed i diritti di procuratore relativi ad atti di diffida, in quanto egualmente aventi titolo nello stesso provvedimento giudiziale.

Viceversa non spettano al ricorrente le spese ed i diritti di procuratore relativi ad eventuali atti di precetto, in quanto trattasi di atti non necessari per la regolare proposizione del presente gravame.

Il Comune dovrà, al fine di ottemperare, porre in essere il pagamento dovuto entro un termine che appare equo al Collegio fissare in giorni novanta - decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza - attesa la vigenza del piano di riequilibrio finanziario, approvato con deliberazione del 7/10/2015 della Corte dei Conti - Sezione controllo per la Regione Siciliana, come risulta dalla documentazione depositata da parte ricorrente in data 21/12/2015.

Decorso infruttuosamente il termine indicato, ai medesimi adempimenti provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Ragusa, con facoltà di delega ad idoneo funzionario.

Insediandosi entro 10 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato, il Commissario provvederà, sotto la sua personale responsabilità, entro il successivo termine di giorni sessanta dal suo insediamento.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, mentre il compenso del commissario, da calcolare ai sensi dell'art. 2 D.M. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del commissario, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, da quantificare in base alla somma effettivamente pagata alla ricorrente. Tale parcella andrà presentata, ex art. 71 D.P.R. 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952).

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi