TAR Latina, sez. I, decreto decisorio 2009-04-10, n. 200900302

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, decreto decisorio 2009-04-10, n. 200900302
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 200900302
Data del deposito : 10 aprile 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01276/2003 REG.RIC.

N. 00302/2009 REG.DEC.

N. 01276/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

Sul ricorso numero di registro generale 1276 del 2003, proposto da:
T E, rappresentata e difesa dall'avv. L D R, presso lo studio della quale elettivamente domicilia in Latina, via Cairoli, 10;

contro

Comune di Latina, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. G M, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Latina, via G.B.Vico, 35;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 75557 del 7 agosto 2003 del Dirigente del settore 11 – servizio edilizia privata del Comune di Latina in tema di diniego di concessione edilizia;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Latina;

Considerato che con ricorso n. 1276 del 2003, notificato il 14 novembre 2003 e depositato il 12 dicembre successivo, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe chiedendone l’annullamento.

Considerato che con atto, non notificato, depositato il 19 marzo 2009 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

Considerato che non può darsi atto della rinuncia al ricorso come invece chiesto dalla ricorrente, in quanto a declaratoria siffatta può addivenirsi allorquando l’atto di rinuncia sia stato ritualmente notificato alle parti intimate (cfr. art. 46 R.D. 17 agosto 1907, n. 642), fattispecie questa che, nel caso, all’evidenza, non sussite, non avendo la ricorrente notificato l’atto di rinuncia alle controparti;

Che l’atto, tuttavia, è sufficiente a dimostrare il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione;

Non resta, pertanto, che dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Quanto alle spese di giudizio si rinvengono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti;

Visto l'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205;


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