TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 2021-11-29, n. 202112358
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Testo completo
Pubblicato il 29/11/2021
N. 12358/2021 REG.PROV.COLL.
N. 10073/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10073 del 2021, proposto da
K A S N, e A R, rappresentati e difesi dall'avvocato A D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ambasciata d'Italia a Bogotà, Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Commissione Elettorale Circondariale della Corte di Appello di Roma, Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, Ufficio Territoriale del Governo Roma, Ministero dell'Interno, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del 12 Ottobre 2021 della Commissione Elettorale Circondariale presso l'Ambasciata d'Italia a Bogotà nella parte relativa all’“esclusione della candidatura dei Sig.ri SIERRA NUNEZ KARINA AMALIA C.F. SRRKRN78D54Z604H e RUGGIERI ANGELO C.F. RGGNGL85P15E986B dalla lista denominata MOVIMENTO BUNGA BUNGA dei Comitati per gli Italiani all’estero (Com.It.Es) - (articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 162 del 30 dicembre 2019, convertito in legge n. 118 del 28 febbraio 2020) nonché gli atti tutti a detto provvedimento antecedenti, preordinati e sequenziali”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ambasciata d’Italia a Bogotà, del Ministero degli Esteri, dell’ Ufficio Territoriale del Governo Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2021 la dott.ssa Ofelia Fratamico;
Dato l’avviso ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che
- con il ricorso introduttivo, proposto originariamente ex art. 129 c.p.a., i signori Sierra Nunez Karina Amalia e R A, in qualità di candidati della lista denominata “Movimento Bunga Bunga” alle elezioni per i membri del Comites di Bogotà del 3.12.2021 hanno chiesto l’annullamento del provvedimento del 12.10.2021 della Commissione Elettorale Circondariale presso l’Ambasciata d’Italia di Bogotà che aveva escluso i loro nominativi dalla lista stessa, in quanto “candidati non residenti”;
- l’Avvocatura Generale dello Stato, costituendosi in giudizio per il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per l’Ambasciata d’Italia a Bogotà, per il Ministero dell’Interno, per l’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, per la Direzione Centrale per i Servizi Elettorali e per la Commissione Elettorale Circondariale della Corte d’Appello di Roma, ha eccepito plurime ragioni di inammissibilità del ricorso, con particolare riguardo a) alla inapplicabilità ratione materiae del rito speciale previsto in materia elettorale e alla mancanza di difesa tecnica, b) alle modalità della redazione dell’atto introduttivo (che lo renderebbero di difficile comprensione, quanto ai presupposti di fatto ed ai motivi di ricorso, in violazione degli artt. 3 e 40 c.p.a.), c) alla mancanza di sottoscrizione elettronica (in quanto le sottoscrizioni risultanti in atti apparirebbero riprodotte a stampa e non apposte in maniera effettivamente autografa, né con firma digitale), chiedendo, in ogni caso, l’estromissione delle Amministrazioni estranee al giudizio ed il rigetto nel merito del ricorso, in quanto infondato;
- con ordinanza n. 10839/2021 del 21.10.2021 questo Tribunale, considerato che il rito speciale di cui all’art. 129 del c.p.a. è previsto solo per le “elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo” e non per le altre procedure elettorali che sono, quindi, soggette al rito ordinario (nei limiti della giurisdizione amministrativa), ha disposto la trattazione della controversia in sede ordinaria nella pubblica udienza del 17 dicembre 2021, con invito alle parti a dedurre nei termini di rito, circa le numerose questioni di inammissibilità del ricorso sollevate in via preliminare dall’Avvocatura Generale dello Stato e alla parte ricorrente a munirsi di difesa tecnica;
- con atto depositato il 3.11.2021 i ricorrenti, costituitisi in giudizio per mezzo di difesa tecnica, hanno presentato istanza cautelare, ribadendo di aver prodotto documentazione idonea a dimostrare la loro residenza in Colombia rispettivamente dal 20.12.2020 (per la sig.ra S N K A) e dall’11.09.2020 (per il sig. R A) e chiedendo di essere riammessi alle imminenti elezioni dei Comites fissate per il 3.12.2021;
- nella stessa data del 3.11.2021 l’Amministrazione, riportandosi alla documentazione già depositata, ha insistito affinchè la causa fosse trattenuta in decisione;
- anche i ricorrenti, con atto del 23.11.2021, hanno chiesto che la causa fosse decisa senza previa discussione;
- alla camera di consiglio del 24.11.2021, fissata per esame dell’istanza cautelare, la causa è stata dunque trattenuta in decisione ex art. 60 c.p.a., sussistendone i presupposti;
Ritenuto che
- in via preliminare, debba essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, della Direzione Centrale per i Servizi Elettorali e della Commissione Elettorale Circondariale della Corte d’Appello di Roma, essendo tali Amministrazioni dei tutto estranee all’atto impugnato adottato dalla Commissione elettorale Circondariale presso l’Ambasciata d’Italia a Bogotà e dunque riconducibile, semmai, solo a tale Ente ed al Ministero degli Esteri;
- quanto al merito, il ricorso avverso l’esclusione dei nominativi dei ricorrenti dalla lista “Movimento Bunga Bunga” per l’elezione dei Comites di Bogotà del 3.12.2021 debba essere respinto, in quanto infondato;
- i ricorrenti, sui quali gravava l’onere di dimostrare di possedere tutti i requisiti per essere candidati alle elezioni dei Comites e, dunque, in primis, di essere residenti nella Circoscrizione cui le elezioni si riferiscono, non abbiano sufficientemente assolto a tale onere, avendo prodotto una documentazione non univoca, che risulta essere stata, anzi, oggetto di segnalazione da parte dell’Ambasciata d’Italia a Bogotà al Ministero degli Affari Esteri e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma concernente “fatti integranti ipotesi di reato”;
- in particolare, le richieste dei due ricorrenti di iscrizione all’AIRE, entrambe apparentemente indirizzate al Consolato Onorario d’Italia di Cartagena”, ma contraddistinte da “alcune evidenti anomalie” e quindi sottoposte a verifica dall’Ambasciata stessa attraverso i propri sistemi informatici e con specifici approfondimenti presso il Consolato di Cartagena, siano risultate “artatamente modificata... (quella del sig. Ruggieri) …all’apparente fine di soddisfare il requisito temporale minimo di iscrizione da almeno sei mesi” e “munita (quella della sig.ra Sierra Nunes) di timbri e firma del Console Onorario in Cartagena evidentemente contraffatti”, in quanto apposti in un periodo in cui il Consolato era chiuso per ferie e comunque nel quale gli Uffici non potevano ricevere pubblico “in presenza” per i problemi connessi con l’emergenza sanitaria da Covid 19 e contraddistinti, per di più, da palesi errori ed dall’utilizzo di strumenti in realtà non corrispondenti a quelli in uso presso il Consolato stesso;
- tali circostanze, concernenti proprio gli atti posti dai ricorrenti alla base della loro domanda di annullamento del verbale impugnato e di ammissione delle loro candidature alle elezioni dei Comites, impediscano, come detto, al Tribunale di ritenere provato, allo stato, il possesso da parte dei ricorrenti dei requisiti prescritti dalla legge per poter validamente presentare la propria candidatura all’interno di una lista per le elezioni dei Comites di Bogotà del 3.12.2021, giustificando a pieno il provvedimento di esclusione dei nominativi dei due ricorrenti dalla lista “Movimento Bunga Bunga”;
- il ricorso debba essere perciò, come anticipato, integralmente respinto;
- le spese debbano seguire la soccombenza e debbano essere liquidate come in dispositivo, anche in considerazione dello sforzo interpretativo richiesto per la comprensione del ricorso, a tratti privo dei requisiti minimi di chiarezza che devono contraddistinguere gli atti processuali (cfr. art. 3 comma 2 c.p.a. e Cons. St. n. 7622/2020);