TAR Brescia, sez. I, decreto cautelare 2017-07-31, n. 201700358
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 31/07/2017
N. 00358/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00747/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
Il Giudice delegato
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 747 del 2017, proposto da:
F F, rappresentato e difeso dagli avv. S N, V S e P B, con domicilio ex art. 25 cpa presso la segreteria del TAR in Brescia, via Zima 3;
contro
MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, non costituitosi in giudizio;
nei confronti di
CRISTIANO CUSIN, non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
- del provvedimento (non ancora conosciuto, anticipato con nota della DC Risorse Umane del 21 luglio 2017) con il quale è stato conferito al ricorrente, per un biennio con decorrenza dal 15 settembre 2017, l’incarico di Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Mantova, con contestuale cessazione dell’incarico di Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cremona;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cpa;
Considerato a un sommario esame:
1. Il Ministero dell’Interno (Dipartimento dei Vigili del Fuoco), con provvedimento anticipato mediante nota della DC Risorse Umane del 21 luglio 2017, ha conferito al ricorrente, per un biennio con decorrenza dal 15 settembre 2017, l’incarico di Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Mantova, con contestuale cessazione dell’incarico di Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cremona.
2. Il ricorrente, che ha svolto le funzioni nella sede di Cremona per un triennio (incarico biennale con decreto di data 8 agosto 2014;incarico annuale con decreto di data 9 agosto 2016), si oppone al trasferimento, sostenendo che il provvedimento sarebbe immotivato e lesivo del diritto alla stabilità dei rapporti familiari.
3. Sulla vicenda si osserva quanto segue:
(a) la durata massima di un singolo incarico per i primi dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è fissata in cinque anni, con un limite di permanenza nel medesimo incarico pari a dieci anni consecutivi (v. art. 69 comma 2 del Dlgs. 13 ottobre 2005 n. 217);
(b) le direttive interne (v. art. 3 del DM 20 gennaio 2011) stabiliscono una durata ordinaria di tre anni, con termini di scadenza omogenei allo scopo di favorire per quanto possibile la rotazione degli incarichi;
(c) la proroga di un anno concessa al ricorrente con decreto di data 9 agosto 2016 conteneva un espresso riferimento al carattere limitato della durata “ in previsione di un più ampio piano di movimenti ”;
(d) sembra quindi che l’amministrazione abbia correttamente esercitato il potere organizzativo, da un lato riconoscendo al ricorrente una permanenza complessiva di tre anni nella sede di Cremona, e dall’altro evitando di precostituire un affidamento tutelabile rispetto al successivo piano di rotazione degli incarichi;
(e) per quanto riguarda le esigenze personali e familiari, e il grado di resistenza delle stesse di fronte alle scelte organizzative dell’amministrazione, sarà possibile un esame in sede collegiale alla prima camera di consiglio utile (6 settembre 2017), prima che il trasferimento abbia decorrenza.
4. Non sussistono pertanto le condizioni per sospendere il provvedimento impugnato.