TAR Napoli, sez. V, sentenza 2015-02-03, n. 201500733
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N. 00733/2015 REG.PROV.COLL.
N. 05819/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5819 del 2001, proposto da:
B D, rappresentato e difeso dall'avv. M A, con domicilio eletto presso M A in Napoli, Via Suarez,21, rappresentato e difeso dall'avv. C D R, con domicilio eletto presso C D R in Napoli, Via Cilea N. 183;C M, C R, L S, V G;G L, rappresentato e difeso dall'avv. C D R, con domicilio eletto presso C D R in Napoli, Via Cilea N. 183;
contro
Comune di Napoli, rappresentato e difeso per legge dagli avv. B R, R C, F M F, B A Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Gabriele Romano, domiciliata in Napoli, piazza Municipio;
per l'annullamento
del.ne g.c. n.476/2001 - annullamento concorso interno
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2014 il dott. Luigi Domenico Nappi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorso ha ad oggetto la graduatoria approvata con disposizione dirigenziale n. 65 del 1.07.2002 del Comune di Napoli in relazione alla espletata procedura selettiva indetta dallo stesso Comune per la copertura in progressione verticale di 650 posti di Istruttori Direttivo amministrativo in applicazione degli artt. 36 e 36 bis del D. Lvo n. 29/93 e dell’art. 4 del CCNL del 31.03.1999 nonché del relativo Regolamento sulla progressione verticale di cui alla delibera di G.C. n. 2675/2000.
Con i motivi prospettati: 1) la previsione nel bando di un punteggio prevsto per l’anzianita di servizio eccessivo rispetto a quello previsto per il possesso di leurea;2) la nancata previsione di un colloquio
Con motivi aggiunti depositati il 29 11.2002 i ricorrenti impugnano la graduatoria finale n. 65 dell’1.07.2002 censurandola per illegittimità derivata dalla supposta invalidità del censurato bando. Il Comune resiste al ricorso assumendone la inammissibilità nel rito e la infondatezza nel merito.
Va preliminarmente scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal resistente Comune nel riflesso che i ricorrenti non avrebbero impugnato la successiva disposizione n. 132 del 12.12.2002 con cui si è proceduto alla rettifica della graduatoria n. 65 1.07.2002. Dalla pregressa esposizione in fatto si evince che i ricorrenti hanno impugnano il bando prima e successivamente , con motivi aggiunti, la graduatoria del concorso
Orbene la impugnativa del bando si appalesa inammissibile non tanto per la mancata notifica come assume il Comune (per giurisprudenza pacifica il bando come atto amministrativo generale non ha contro interessati) quanto per la mancanza di lesione attuale e di concreta legittimazione dei ricorrenti. A tale lesione non fanno alcun riferimento invero i ricorrenti. Né è dato rinvenire nel bando clausole escludenti la loro possibilità di partecipare al concorso , né del resto era dato sapere ex ante, prima cioè della pubblicazione della graduatoria, se i ricorrenti avrebbero o non superato le prove del concorso. Venendo ora all’esame della impugnativa della graduatoria ritiene il Collegio che , anche ad ammettere la sopravvivenza dei motivi aggiunti e della impugnativa della graduatoria alla inammissibilità del ricorso principale, detti motivi devono ritenersi destituiti di fondamento sia per la genericità delle cesure con essi dedotte (peraltro in via derivata dalle criticità sviluppate contro il bando) sia perché rientra nella sfera discrezionale dell’Amministrazione la prefissione di specifici punteggi in relazione ai singoli titoli valutabili, quando beninteso non siano ictu oculi inficiati da irragionevolezza o da errore di fatto tali da turbare i principi di imparzialità e buon andamento ( i ricorrenti non hanno in concreto sviluppato argomenti in tal senso) sia ancora perché la mancata previsione di un colloquio nella disciplina del bando non è elemento indefettibile di ogni procedura selettiva vuoi perché, in astratto, del preteso colloquio può farsi a meno in relazione ad esigenze di maggiore speditezza e celerità del procedimento, vuoi perchè in concreto la supposta mancanza di colloquio è ampiamente compensata, dalla prova pratica espressamente prevista dal bando.
In conclusione quindi il ricorso deve dichiarasi in parte inammissibile ed in parte infondato.
Si ravvisano valide ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.