TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-07-25, n. 202000487

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-07-25, n. 202000487
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202000487
Data del deposito : 25 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/07/2020

N. 00487/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00351/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 351 del 2019, proposto da
M. A., rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Carbonari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domicilia in Ancona, piazza Cavour, 29;



per l’annullamento

del provvedimento dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di -OMISSIS-, n. prot. -OMISSIS-, con cui è stata disposta, nei confronti del ricorrente, la revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità psicofisica, con invito a presentarsi presso la locale Commissione medica entro 30 giorni;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 84 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge n. 27 del 2020, e s.m.i.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 giugno 2020 la dott.ssa Simona De Mattia e rilevato che l’udienza si è svolta attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams”;



FATTO e DIRITTO

1. Con il presente ricorso, il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con cui l’Ufficio della Motorizzazione Civile di -OMISSIS- ha disposto, nei suoi confronti, la revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità psicofisica.

Il provvedimento è basato sulle risultanze della comunicazione dei carabinieri di -OMISSIS- del -OMISSIS-, dalle quali emergerebbe che il ricorrente era stato segnalato quale assuntore di -OMISSIS-, il che farebbe sorgere dubbi in ordine alla sussistenza, in capo allo stesso, dei requisiti di idoneità psicofisica per il possesso della patente di guida.

A sostegno del gravame il ricorrente deduce, con un unico articolato motivo, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 128, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, motivazione insufficiente e/o contraddittoria, eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto e per erronea valutazione dei fatti, mancanza di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Più in dettaglio, egli lamenta che l’atto gravato sarebbe stato adottato sulla base di una istruttoria insufficiente in ordine all’accertamento dei presupposti di fatto per la sua emanazione; dallo stesso non sarebbero evincibili gli elementi e le circostanze che farebbero sorgere dubbi sulla sua capacità tecnica alla guida e al possesso della patente. Il ricorrente contesta anche il proprio coinvolgimento nella vicenda che ha dato origine alla segnalazione dei carabinieri, che, a suo dire, sarebbe stato solo affermato ma non dimostrato, essendo egli estraneo al

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi