TAR Venezia, sez. III, sentenza 2022-11-18, n. 202201763
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Pubblicato il 18/11/2022
N. 01763/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01577/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1577 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona dell’amministratore di sostegno -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ulss -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avv. M L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati C D, G Q, C Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento,
previa sospensione:
- del provvedimento/verbale dell'UVMD dell'-OMISSIS- del 27/09/2021 (Scheda S.Va.M.Di.), comunicato a parte ricorrente in data 04/10/2021;
- per quanto occorrer possa, anche quale atto presupposto, del provvedimento/verbale dell'UVMD dell'-OMISSIS- del 28/09/2020 (Scheda S.Va.M.Di.), concernente il sig. -OMISSIS-;
- per quanto occorrer possa, anche quale atto presupposto, del provvedimento dell'-OMISSIS- del 01/06/2021, denominato “Progetto individuale Sig. -OMISSIS-”, nella parte in cui così dispone “Data l'età anagrafica del sig. -OMISSIS-, maggiore di 65 anni, che non consente per regolamento un ricovero in RSA Disabili, la struttura in grado di fornire l'assistenza sanitaria adeguata deve essere individuata tra quelle di competenza dell'Area Anziani” e “A tal proposito è già stata contattata l'Assistente Sociale della -OMISSIS-, Azienda di residenza dell'utente al momento dell'ingresso in struttura residenziale, ma è necessario per procedere acquisire la domanda da parte dell'AdS. Per quanto riguarda l'aspetto economico si ribadisce che: le strutture per anziani non autosufficienti nella Regione Veneto prevedono una quota sanitaria (impegnativa di residenzialità) erogata dalla Regione ed una quota alberghiera a carico dell'utente, quest'ultima quota può variare a seconda delle strutture e non è quindi esattamente quantificabile in fase di istruttoria”;
- per quanto occorrer possa, anche quale atto presupposto, della nota/provvedimento dell'-OMISSIS- del 19/08/2021, nella parte in cui, per quanto concerneva il ricovero nell'Ospedale di Comunità della medesima -OMISSIS-, si prospettava una “tariffa giornaliera di compartecipazione alla spesa (DGRV 1887 del 17.12.2019) definita come segue: - quota a carico dell'assistito per giornata di degenza € 0 dal 1° al 60° giorno / € 25 dal 61° al 90° giorno / € 45 dal 91° giorno”;
- per quanto occorrer possa, anche quale atto presupposto, del provvedimento/verbale dell'UVMD dell'-OMISSIS- del 24/08/2021 (Scheda S.Va.M.Di.), comunicato/a all'odierna ricorrente in data 03/09/2021, concernente il sig. -OMISSIS-, nella parte in cui, per quanto concerneva il ricovero nell'Ospedale di Comunità della medesima -OMISSIS-, si affermava che “Il ricovero in Ospedale di Comunità prevede una tariffa giornaliera di compartecipazione alla spesa ( DGRV 1887 del 17.12.2019 ) definita come segue: - quota a carico dell'assistito per giornata di degenza € 0 dal 1° al 60° giorno / € 25 dal 61° al 90° giorno / € 45 dal 91° giorno”;
- per quanto occorrer possa, anche quale atto comunque collegato, della nota/provvedimento dell'-OMISSIS- del 07/10/2021, e pedissequi allegati, nella parte in cui stabilisce che “la domanda di valutazione Uvmd dove potrà indicare le preferenze per l'inserimento in una struttura residenziale del sig. -OMISSIS- unitamente allo schema rette residenzialità e la scheda economica necessaria per la predisposizione della Svama. L'Uvmd potrebbe decidere di dare carattere d'urgenza alla richiesta e in questo caso la persona dovrà accettare l'ingresso in qualsiasi struttura ed eventualmente successivamente richiedere mobilità in altra struttura. Si fa inoltre presente che il sig. -OMISSIS- ha già due fratelli accolti in due rispettive strutture per anziani del -OMISSIS- che potrebbero costituire motivo di preferenza. Per qualsiasi chiarimento in merito può far riferimento alla collega dott.ssa -OMISSIS-<…>- che ci legge in copia e alla quale va inviata la documentazione una volta compilata”;
- per quanto occorrer possa, anche quale atto presupposto, del Regolamento unico di accesso ai servizi residenziali e semiresidenziali extraospedalieri per persone anziane non autosufficienti dell'-OMISSIS-, e relativa deliberazione di approvazione n. 2325 del 19/12/2020 (indisponibile anche sul sito dell'-OMISSIS-), nonché di tutti gli atti normativi e regolamentari, comunque denominati, citati alle pagg. 6 e 7 del medesimo Regolamento (cui, per sintesi, si fa espresso rinvio), nella parte in cui pongono eventuali limitazioni all'esercizio da parte del cittadino della libera scelta della struttura presso la quale essere ospitato ovvero prevedono la compartecipazione del medesimo in modo difforme rispetto a quanto stabilito dal d.P.C.M. n. 159/2013;
- nonché, per quanto occorrer possa, anche quali atti presupposti ovvero connessi e/o consequenziali, anche d'incerta data, di tutti i provvedimenti dell'-OMISSIS- ovvero regionali, comunque denominati, mai comunicati né indicati alla ricorrente, che limitano, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, la libertà di scelta del posto di cura da parte dell'utente/cittadino disabile ovvero non autosufficiente;
nonché:
- della D.G.R. n. 2718 del 24 dicembre 2012, della D.G.R. n. 2683 del 29 dicembre 2014, della D.G.R. n. 433 del 06 aprile 2017;della D.G.R. n. 1714 del 24 ottobre 2017;della D.G.R. n. 1455 del 08 ottobre 2018;della D.G.R. n. 614 del 14 maggio 2019 e della D.G.R. n. 1887 del 17 dicembre 2019 (ns. doc. n. 8), nelle parti in cui prevedono, a carico della persona disabile ovvero non autosufficiente ricoverata nei c.d. Ospedali di Comunità, un costo diversamente modulato in funzione della durata della degenza e/o comunque prevedono un costo svincolato dal parametro I.S.E.E. di cui al d.P.C.M. n. 159/2013 ovvero ancora limitano a un certo periodo di tempo l'accollo in capo al Fondo Sanitario Regionale dei costi sottesi al ricovero delle persone disabili e/o non autosufficienti;
- nonché, per quanto occorrer possa, anche quali atti presupposti ovvero connessi e/o consequenziali, anche d'incerta data, di tutti i provvedimenti dell'-OMISSIS- ovvero regionali, comunque denominati, mai comunicati né indicati alla ricorrente, che prevedono, a carico della persona disabile ovvero non autosufficiente ricoverata nei c.d. Ospedali di Comunità, un costo diversamente modulato in funzione della durata della degenza e/o comunque prevedono un costo svincolato dal parametro I.S.E.E. di cui al d.P.C.M. n. 159/2013 ovvero ancora limitano a un certo periodo di tempo l'accollo in capo al Fondo Sanitario Regionale dei costi sottesi al ricovero delle persone disabili e/o non autosufficienti;
nonché, in ogni caso:
- di tutti gli atti prodromici, presupposti, connessi o consequenziali, anche d'incerta data, ivi inclusa, per quanto occorrer possa, la D.G.R. n. 1673 del 22 giugno 2010, mai comunicati né indicati alla ricorrente, con i quali la-OMISSIS- e/o la Regione del Veneto hanno stabilito i criteri di compartecipazione al costo relativi alla fruizione, da parte delle persone disabili e/o non autosufficienti, di prestazioni sanitarie e/o sociosanitarie
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- in qualità di amministratore di sostegno di -OMISSIS- il 1/5/2022:
per l'annullamento
del seguente ulteriore atto: provvedimento dell'-OMISSIS- del 06/12/2021, inviato all'amministratore di sostegno di -OMISSIS- con PEC del 04/02/2022, con il quale, in applicazione di tutti i provvedimenti e le DD.GG.RR. già impugnati si chiedeva a -OMISSIS- il pagamento di € 1.700 per il suo ricovero nell'Ospedale di Comunità dal 16/08/2021 al 05/12/2021.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ulss -OMISSIS- e della Regione Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2022 il dott. P N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
-OMISSIS-, nato il -OMISSIS- a -OMISSIS- (-OMISSIS-), è persona affetta da -OMISSIS- di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, sì che circa quaranta anni fa è stato “allontanato” dal nucleo familiare e inserito in una struttura residenziale in provincia di -OMISSIS-, dapprima presso l’Istituto “-OMISSIS-” di -OMISSIS- (-OMISSIS-), successivamente, dal 03 maggio 2012, nella Comunità Alloggio “-OMISSIS-” di -OMISSIS- (-OMISSIS-).
L’Azienda -OMISSIS- -OMISSIS-, a seguito del rilievo, come risulta dal verbale dell’UVMD del 28 settembre 2020, che -OMISSIS- aveva compiuto 65 anni, e aveva subito un “significativo peggioramento delle condizioni di salute sì che la collocazione presso la struttura -OMISSIS- era divenuta “inadeguata alle necessità assistenziali del predetto, con nota del 01 giugno 2021, indirizzata anche all’amministratore di sostegno di quest’ultimo, ha ribadito che -OMISSIS- non poteva più essere ospitato in un contesto inadeguato rispetto alle sue esigenze, precisando che ‹‹data l'età anagrafica del sig. -OMISSIS-, maggiore di 65 anni, che non consente per regolamento un ricovero in RSA Disabili, la struttura in grado di fornire l'assistenza sanitaria adeguata deve essere individuata tra quelle di competenza dell'Area Anziani››, aggiungendo che ‹‹a tal proposito è già stata contattata l'Assistente Sociale della -OMISSIS-, Azienda di residenza dell'utente al momento dell'ingresso in struttura residenziale, ma è necessario per procedere acquisire la domanda da parte dell'AdS. Per quanto riguarda l'aspetto economico si ribadisce che: le strutture per anziani non autosufficienti nella Regione Veneto prevedono una quota sanitaria (impegnativa di residenzialità) erogata dalla Regione ed una quota alberghiera a carico dell'utente, quest'ultima quota può variare a seconda delle strutture e non è quindi esattamente quantificabile in fase di istruttoria››.
Il Giudice tutelare presso il Tribunale di -OMISSIS-, compulsato dall’amministratore di sostegno di -OMISSIS-, con proprio provvedimento del 25 luglio 2021, rilevata la sussistenza di una ‹‹situazione di pericolo concreto e imminente per la salute del sig. -OMISSIS- -OMISSIS- dovuto alla inadeguatezza delle prestazioni mediche socio assistenziali dell'attuale struttura ove risiede››, ha disposto ‹‹il trasferimento d'urgenza in struttura idonea alle condizioni e alle necessità del beneficiario individuata dall'-OMISSIS- (Polo Ospedaliero e/o struttura per casi complessi o per ricovero temporaneo d'emergenza) nelle more degli accertamenti e verifiche socio sanitarie del caso e alla conseguente individuazione della struttura definitiva a seguito delle indagini effettuate››.
A tale provvedimento del Giudice tutelare ne è seguito un altro del 27 luglio 2021, con il quale è stato nominato un CTU per accertare se la disabilità, anche se "stabilizzata" sotto il profilo sociosanitario, sia grave anche se non imponga un trattamento a elevata integrazione sanitaria.
L’-OMISSIS-, con successiva nota del 19 agosto 2021, ha comunicato che “a far data dal 16 agosto il sig. -OMISSIS- è stato ricoverato presso l’Ospedale di Comunità di -OMISSIS- - -OMISSIS-- - dove potrà godere dell’assistenza sanitaria adeguata alle sue condizioni di salute”, precisando altresì che detto ricovero presso l’Ospedale di Comunità prevedeva una “tariffa giornaliera di compartecipazione alla spesa (